Ordinanza n. 269 del 1983

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ORDINANZA N. 269

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi con le ordinanze emesse il 19 maggio 1982 dal Tribunale di Lecce, il 24 maggio 1982 dalla Corte d'appello di Bologna, il 1 aprile ed il 5 maggio 1982 dalla Corte d'appello di Torino, il 17 maggio 1982 dal Tribunale di Ravenna, il 29 giugno 1982 dal Tribunale di Trento ed il 24 giugno 1982 dalla Corte d'appello di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 495, 542, 552, 553, 597, 633 e 638 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 331 e 338 del 1982.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di Consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità", violando il principio razionale di adeguatezza della pena al fatto, soprattutto in relazione al carattere proporzionale della pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;

b) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto "viene a limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato é consentito dai regolamenti comunitari";

c) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto "nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea, e ciò all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui é consentito lo zuccheraggio dei vini";

considerato che con sentenza n. 188 del 1982 questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni sub a) e c) e inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b), avendo i giudici a quibus omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad affermare che le sollevate questioni di legittimità costituzionale apparivano "rilevanti ai fini della decisione della causa";

che con ordinanze nn. 19 e 51 del 1983 é stata dichiarata la manifesta infondatezza e la manifesta inammissibilità delle medesime questioni;

che anche le ordinanze emesse dalla Corte d'appello di Bologna il 24 maggio 1982 e dal Tribunale di Ravenna il 17 maggio 1982 omettono ogni cenno al fatto e contengono analoghe, apodittiche affermazioni sulla sussistenza della rilevanza;

che deve quindi dichiararsi la manifesta inammissibilità - per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza - delle questioni sollevate dalla Corte d'appello di Bologna e dal Tribunale di Ravenna e la manifesta infondatezza di quelle sollevate con tutte le altre ordinanze, non avendo i giudici a quibus addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già reiteratamente esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P .R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost. ed 11, 41 e 3 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 24 maggio 1982 (r.o. 542/1982) e dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 maggio 1982 (r.o. 597/1982);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanze emesse il 5 maggio 1982 (r.o. 553/1982) e il 24 giugno (r.o. 638/1982) e dal Tribunale di Trento con ordinanza in data 29 giugno 1982 (r.o. 633/1982) e, anche in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza del 13 aprile 1982 (r.o. 552/1982) e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 19 maggio 1982 (r.o. 495/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 20 settembre 1983.