Sentenza n. 265 del 1983

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SENTENZA N. 265

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, Tabella A, livello IV, della legge della Regione Emilia - Romagna 30 maggio 1975, n. 39 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione Emilia - Romagna dall'I.S.E.S. - Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'I.S.S.C.A.L. - Istituto per il servizio sociale case per i lavoratori, in base al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e modifiche alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1976 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna, sul ricorso proposto da Paesani Anna Maria ed altri contro la Regione Emilia Romagna, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 1977; visti gli atti di costituzione di Paesani Anna Maria ed altri e della Regione Emilia Romagna;

 

udito, nella pubblica udienza del 12 aprile 1983, il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avv. Massimo Severo Giannini per Paesani Anna Maria ed altri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso 10 febbraio 1976 al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Anna Maria Paesani, Mario Tenca, Rosa Benati, Renata Calvari, Giovanna Cimatti, Leda Marchesini, Ernestina Pettenati, Giuliana Rota, Pierangela Terenziani, Elisa Torricella, Maria Teresa Valla, Teresa Armuzzi - già dipendenti del soppresso Istituto per il servizio sociale case per i lavoratori (ISSCAL) nelle carriere di concetto con le qualifiche di segretario principale e primo segretario, trasferiti alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 18, comma ultimo, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 - impugnarono la delibera 8 ottobre 1975, con la quale il Consiglio Regionale li aveva inquadrati nel quarto livello funzionale retributivo a norma dell'art. 1 legge regionale 30 maggio 1975, n. 39 ed in base alla Tabella A, allegata alla stessa legge, mentre i dipendenti di altri enti soppressi (ENALC, INAPLI ed INIASA), con la stessa qualifica degli istanti, erano stati inquadrati al quinto livello funzionale retributivo a norma della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Con lo stesso atto i ricorrenti sollevarono questioni di legittimità costituzionale del citato art. 1, della Tabella A, nella parte concernente il IV livello retributivo, e dell'art. 13, legge n. 39 del 1975 in riferimento agli artt. 3, comma primo, 97, commi primo e secondo, 81, comma quarto, 117, comma primo e 123 della Costituzione.

Con ordinanza 9 giugno 1976 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna ritenne rilevanti ai fini della decisione e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 e della Tabella A, limitatamente al livello IV della funzione retributiva, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, in riferimento agli artt. 81, commi terzo e quarto; 3, comma primo; 117, comma primo; 123, comma primo, della Costituzione.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2 febbraio 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si sono costituite le parti Leda Marchesini, Pierangela Terenziani, Giuliana Rota, Elisa Torricella, Maria Teresa Valla, Mario Tenca, Renata Calvari, Ernestina Pettenati, Rosa Benati, Teresa Armuzzi, Anna Maria Paesani, con atto depositato il 12 febbraio 1977, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e della Tab. A, limitatamente al IV livello, della citata legge regionale n. 39 del 1975.

Si é costituita anche la Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta Regionale, con atto depositato il 3 gennaio 1977 chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate.

Considerato in diritto

1. - Il TAR dell'Emilia Romagna ha proposto, in riferimento agli artt. 81 commi terzo e quarto; 3 comma primo; 117 comma primo; 123 comma primo Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e della tabella A, limitatamente al IV livello della funzione retributiva, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione Emilia-Romagna dall'I.S.E.S.-Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale - e dall'I.S.S.C.A.L. - Istituto servizio sociale case lavoratori, in base al d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e modifiche alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25).

2. - Secondo il giudice "a quo" l'art. 1 e l'allegata Tabella A (limitatamente al IV livello della funzione retributiva) della legge regionale n. 39 del 1975 sarebbero in contrasto con l'art. 81 commi terzo e quarto della Costituzione perché non indicherebbero i mezzi finanziari con cui far fronte alle nuove e maggiori spese derivanti dall'inquadramento del personale, già dipendente dagli enti soppressi ISES e ISSCAL, trasferito alla Regione Emilia Romagna.

La questione é inammissibile. Invero l'impugnato art. 1 legge regionale n. 39/1975 concerne esclusivamente l'inquadramento del personale trasferito alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 18 del citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e stabilisce che questo inquadramento avviene in base alla Tabella A, allegata alla legge stessa con il provvedimento prescritto dall'art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Gli oneri derivanti da tale inquadramento sono, invece, previsti dall'art. 13 della stessa legge regionale citata, il quale li valuta in lire 320.000.000 per l'esercizio finanziario 1975 e prescrive che l'amministrazione regionale deve provvedere a sostenerli con i fondi imputati al Cap. 04340 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali" del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Il giudice "a quo" non solo non ha impugnato il citato art. 13 - che é l'unica norma della legge relativa alla copertura finanziaria della spesa per l'inquadramento del personale dei due Enti trasferito alla Regione - ma non ha neppure enunciato le ragioni per le quali i fondi, imputati al Capitolo 04340 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, con la destinazione specifica sopra precisata, non sarebbero sufficienti a sostenere anche gli oneri derivanti dal suddetto inquadramento.

3. - L'art. 1 e la Tabella A (limitatamente al livello IV della funzione retributiva) della legge regionale n. 39 del 1975, ad avviso del giudice "a quo", violerebbero anche il principio di eguaglianza perché determinerebbero una disparità di trattamento non giustificata in danno dei ricorrenti, già in servizio presso l'I.S.S.C.A.L. avendoli inquadrati, assieme ai dipendenti I.S.E.S., nel IV livello funzionale retributivo, mentre invece i dipendenti da altri Enti pubblici soppressi quali l'ENALC, INAPLI e INIASA con le qualifiche intermedie e terminali della carriera di concetto, identiche a quella dei ricorrenti, sono stati inquadrati al V livello funzionale retributivo con le leggi regionali n. 25 e 26 del 1973.

Secondo il giudice "a quo", dalla norma impugnata non si desumerebbe la ragione che giustificherebbe la coesistenza di disposizioni intimamente incoerenti e contraddittorie, disciplinanti in modo difforme situazioni oggettivamente identiche.

La censura, anche sotto questo profilo, non é fondata.

Non sussiste, infatti, la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., perché situazioni poste a confronto e ritenute eguali dal giudice "a quo" sono, in realtà, diverse.

Invero l'indagine diretta ad accertare se sussista l'asserita identità di situazioni giuridiche - presupposto necessario per invocare il principio di eguaglianza - va condotta, nel caso di specie, non con riferimento alle qualifiche rivestite nella carriera di concetto sia dai ricorrenti, già dipendenti dall'I.S.S.C.A.L., sia dai dipendenti degli altri Enti soppressi quali l'ENALC, INAPLI e INIASA, bensì con riguardo alle concrete mansioni, effettivamente esercitate, con quelle qualifiche e in quella carriera per il raggiungimento delle particolari finalità che i suddetti enti (poi soppressi) erano destinati a perseguire istituzionalmente.

Queste finalità erano diverse giacché l'ENALC, l'INAPLI e l'INIASA svolgevano compiti attinenti all'istruzione professionale organizzando corsi di formazione, di addestramento, di riqualificazione nel settore del commercio, industria e artigianato, mentre l'ISSCAL e l'ISES operavano nel settore edilizio.

Tale differenza tra le attività esercitate dalle due categorie di Enti, sopra precisate, ha necessariamente determinato anche una diversità di specifiche mansioni esplicate dal rispettivo personale con conseguenti particolari esperienze di lavoro.

4. - Secondo il giudice "a quo" lo stesso art. 1 e la stessa Tabella A (limitatamente al IV livello della funzione retributiva) della legge regionale n. 39 del 1975 sarebbero in contrasto con gli artt. 117 primo comma, 123 primo comma Cost. e, di conseguenza, con l'art. 61 primo comma dello Statuto della Regione Emilia Romagna, perché non avrebbero rispettato le posizioni giuridiche acquisite dal personale dell'I.S.S.C.A.L. e dell'I.S.E.S. contemplate da leggi dello Stato (art. 8 legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 19 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036).

Anche queste ultime censure non sono fondate.

L'art. 8 lettera B della Legge 865/1971 (concernente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica) conferisce al Governo la delega a trasferire alle regioni il personale dei soppressi enti pubblici operanti nel settore edilizio "compreso quello degli enti cui é affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti".

In base a tale delega venne emanato il citato d.P.R. n. 1036 del 1972 il quale, con l'art. 19, assicura al personale appartenente agli enti pubblici soppressi e trasferito alle Regioni trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate.

In conformità a queste norme della legge dello Stato, l'impugnato art. 1 legge regionale n. 39 del 1975 ha inquadrato il personale nei vari livelli retributivi contemplati dall'art. 9 legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 (modificato dall'art. 1 legge regionale 20 luglio 1973, n. 26) e in base alla Tabella A allegata alla citata legge regionale n. 39/1975.

Poiché i ricorrenti erano impiegati dell'ISSCAL con le qualifiche di segretario principale e primo segretario della carriera di concetto e una volta trasferiti alla Regione Emilia Romagna sono stati assegnati al IV livello funzionale retributivo previsto proprio per i primi segretari, segretari principali e segretari capi si deve convenire che sono stati rispettati i principi della salvaguardia dei diritti acquisiti e della destinazione a funzioni corrispondenti a quelle esercitate prima del loro trasferimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e della Tabella A (limitatamente al IV livello della funzione retributiva) della legge regionale Emilia Romagna 30 maggio 1975, n. 39, proposta dal TAR dell'Emilia Romagna con ordinanza 9 giugno 1976 in riferimento all'art. 81 commi terzo e quarto Cost.

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 1 legge della Regione Emilia Romagna 30 maggio 1975, n. 39 e della annessa Tabella A, limitatamente al IV livello della funzione retributiva, proposta dal TAR Emilia Romagna con la medesima ordinanza 8 giugno 1976, in riferimento agli artt. 3 primo comma, 117 primo comma, 123 primo comma Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 20 settembre 1983.