Ordinanza n. 260 del 1983

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ORDINANZA N. 260

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, del d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. l, comma secondo, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1980 dal Tribunale di Avellino nel procedimento civile vertente tra l'Istituto Magistrale "Dante Alighieri" e Sacco Carmelina, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 1980; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto che il tribunale di Avellino, con la ordinanza in epigrafe, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione;

rilevato che il citato d.P.R. n. 1525 del 1963 é atto privo di forza di legge e, quindi, non é assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale perché é stato emanato in base all'ultimo comma dell'art. 1, menzionata legge n. 230 del 1962, che non ha conferito al Governo delega ad emanare decreto avente valore di legge, ma ha rimesso al solo Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale la determinazione dell'elenco delle attività a carattere stagionale, già genericamente indicate nel comma secondo, lettera a) dell'art. 1 stessa legge n. 230 del 1962;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 (elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata dal tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.