Ordinanza n. 254 del 1983

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ORDINANZA N. 254

ANNO 1983

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

P            rof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 31 gennaio 1949, n. 21 (Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia) e dell'art. 5 del d.P.R. 18 luglio 1957 (Approvazione dello statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1980 dal Pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Davoli Carla ed altri e Azienda municipalizzata Farmacie Comunali Riunite del Comune di Reggio Emilia ed altri, iscritta al n. 851 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 1981; Visti l'atto di costituzione dell'Opera nazionale assistenza agli orfani dei sanitari italiani e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983, il Giudice relatore Michele Rossano.

Rilevato che con ricorso 26 aprile 1980 al Pretore di Reggio Emilia, giudice del lavoro, Carla Davoli ed altri 40 sanitari dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Farmacie Comunali Riunite del Comune di Reggio Emilia hanno proposto domanda diretta ad ottenere la restituzione dei contributi nella misura del 2% dello stipendio, indebitamente percepiti dall'Opera Nazionale per l'Assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI), e sollevato, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21 (aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da Pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza 28 ottobre 1980, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 1 e 2 legge n. 21 del 1949 e dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, gli artt. 1 e 2 legge n. 21 del 1949 - che prevedono contributi a favore dell'ONAOSI di importo diverso con riguardo alla natura autonoma o subordinata dell'attività sanitaria svolta - e l'art. 5 dello Statuto dell'ONAOSI sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché determinerebbero una disparità di trattamento, non giustificata, tra sanitari liberi professionisti, che versano una somma fissa ed invariabile, e sanitari pubblici dipendenti, ai quali é imposto un contributo di maggiore entità e variabile nel tempo perché calcolato nella percentuale del 2% degli stipendi;

Ritenuto che é inammissibile la questione concernente l'art. 5 dello Statuto dell'ONAOSI, approvato con d.P.R. 18 luglio 1957, perché tale norma, per la sua natura regolamentare, é priva di forza di legge e, quindi, non é assoggettabile al controllo di legittimità costituzionale;

Ritenuto, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge n. 21 del 1949, concernente la misura fissa del contributo versato dai sanitari liberi esercenti, é priva di rilevanza perché oggetto della controversia é solo l'obbligo del versamento, da parte dei sanitari pubblici dipendenti, del contributo a favore dell'ONAOSI, stabilito nella misura del 2% dello stipendio dall'impugnato art. 1 legge n. 21 del 1949;

Ritenuto che non sussiste il denunciato contrasto dell'articolo 1 legge n. 21 del 1949 con l'art. 3 della Costituzione per la diversità assoluta delle due situazioni poste a confronto dato che per i sanitari dipendenti da Pubbliche amministrazioni é obbligatorio il contributo - dovuto all'ONAOSI a norma del r.d.l. 27 settembre 1938, n. 1325, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e fissato nella misura del 2% dello stipendio dal suddetto art. 1 legge n. 21 del 1949, mentre per i sanitari liberi professionisti il contributo deriva dalla iscrizione volontaria all'ONAOSI;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 Statuto dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani approvato con d.P.R. 18 luglio 1957;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 31 gennaio 1949, n. 21;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 31 gennaio 1949, n. 21.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -  Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.