CONSULTA ONLINE
SENTENZA N. 249
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 204, secondo comma e
219, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15
ottobre 1982 dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari nel procedimento penale
a carico di Russino Agostinangelo, iscritta al n. 859
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 108 del 1983;
udito, nella camera di consiglio del 25 maggio
1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Russino Agostinangelo - condannato in primo grado alla pena di tre
anni di reclusione e venti giorni di arresto per i reati di tentato omicidio e
porto abusivo di coltello (con le attenuanti generiche, dell'avvenuto risarcimento
del danno e del vizio parziale di mente) e assoggettato perciò al ricovero in
una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno -
Premesso che l'art. 204, secondo comma, statuisce, rispetto a casi
espressamente determinati, una presunzione assoluta di pericolosità sociale ai
fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, e che l'art. 219, primo
comma, nel prevedere uno di tali casi, stabilisce che il condannato per delitto
non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica é senza
altro ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore
ad un anno quando (come nella specie) la pena stabilita dalla legge non é
inferiore nel minimo a 5 anni di reclusione,
Ad avviso della Corte rimettente, quest'ultima presunzione non ha alcun
fondamento logico e scientifico, anche alla stregua della comune esperienza, ed
é perciò priva di ogni base razionale; e d'altro lato comporta l'applicazione
del ricovero in casa di cura e di custodia tanto a chi sia tuttora seminfermo
di mente quanto a chi sia nel frattempo guarito. Di qui il contrasto delle
norme impugnate con l'art. 3 Cost.,
in quanto non subordinano l'applicazione della predetta misura di sicurezza al
previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale
derivante dalla infermità medesima.
In punto di rilevanza,
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 20 aprile 1983.
Nel giudizio così instaurato non vi é stata costituzione di parti.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe
In particolare, il giudice a quo
assume che la presunzione assoluta di pericolosità sociale posta dalle suddette
norme sarebbe arbitraria, in quanto fondata su un'altra presunzione - di
immutabilità dell'infermità psichica - priva di base logica e scientifica e
perciò tale da condurre - irragionevolmente - ad applicare la misura suddetta
sia a chi é tuttora seminfermo di mente, sia a chi seminfermo più non é.
2. - La questione é fondata.
Dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con la sentenza n. 139 del
1982, ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità
costituzionale del medesimo art. 204 secondo comma, nonché degli artt. 222, primo comma e 205
secondo comma n. 2 del codice penale "nella parte in cui non subordinano
il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato
prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice
della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale
derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della
misura".
A tale decisione
Le medesime ragioni, allora riferite alla totale infermità di mente,
valgono anche, all'evidenza, per la presunzione assoluta di pericolosità
sociale sancita - a specificazione di quella posta in via generale dall'art.
204 secondo comma del codice penale - dall'art. 219, primo
comma, stesso codice. La disposizione in esame, infatti, sottende
anch'essa l'ulteriore presunzione di persistenza, al momento dell'applicazione
della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia, della condizione di
seminfermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto; condizione che
ben può, viceversa, aver subito nel frattempo una positiva evoluzione fino alla
completa guarigione.
La presunzione di cui all'art. 219, primo comma
del codice penale risulta, anzi, ancor più irragionevole per un duplice ordine
di considerazioni.
Da un lato, la possibilità che, in genere, si verifichi una positiva
evoluzione é maggiore che non nei casi di totale infermità psichica, data la
minore intensità e, talvolta, la diversa e meno grave natura delle affezioni
psicopatologiche che danno luogo al vizio parziale di mente.
Dall'altro lato, mentre in caso di totale infermità psichica la vicinanza
temporale tra il giudizio e l'esecuzione della misura é, nell'ipotesi normale,
assicurata dalla immediata esecutività della sentenza di proscioglimento per inimputabilità, nel caso di specie l'applicazione della
misura consegue ad una condanna (definitiva) a pena diminuita; dopo l'eventuale
espletamento, quindi, dei vari gradi di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e
non prima, la stessa espiazione della pena (art. 220 codice penale). Tutto ciò
evidentemente comporta, o può comportare, un'ulteriore dilatazione
dell'intervallo temporale tra il momento cui é riferito l'accertamento della
seminfermità psichica e quello in cui viene applicata
la misura di sicurezza, la quale é, per definizione, finalizzata (anche) alla
cura.
3. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge
denunziate (artt. 204, secondo
comma, e 219, primo comma, del codice penale) va estesa al secondo comma
del medesimo art. 219 del codice penale, che prevede una fattispecie in tutto
analoga a quella di cui al primo comma, e dalla quale differisce solo per
aspetti (pena edittale prevista per il delitto
commesso e durata minima della misura di sicurezza) privi di rilievo rispetto
al profilo d'illegittimità costituzionale dinanzi illustrato.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.
204, secondo comma e 219, primo comma del codice
penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in una
casa di cura e di custodia dell'imputato condannato per delitto non colposo ad
una pena diminuita per cagione di infermità psichica al previo accertamento da
parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla
infermità medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza.
2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 15 luglio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio
PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.