Ordinanza n. 245 del 1983

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ORDINANZA N. 245

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 u.c., della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 e dell'art. 42, n. 1, della legge della Regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Competenza in ordine alla opposizione all'ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa) promossi con le ordinanze emesse il 12 febbraio 1980 dal Tribunale di Sondrio e il 17 marzo, il 20 marzo e 12 maggio (due ordinanze) 1981 dal Pretore di Legnano, rispettivamente iscritte al n. 331 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 350, 351, 507 e 508 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 1980 e nn. 276 e 304 del 1981. Visti gli atti di intervento del Presidente della Giunta regionale della Lombardia;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale di Sondrio ed il Pretore di Legnano dubitano - entrambi in riferimento all'art. 117 Cost. ed il secondo anche agli artt. 108, primo comma e 5 Cost. - della legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (recante la "disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale"), in quanto prevede che l'opposizione all'ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa vada proposta ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e cioè "avanti il conciliatore o il pretore o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile";

che il Tribunale di Sondrio dubita altresì - sempre a motivo della carenza di competenza legislativa delle regioni in materia giurisdizionale (art. 117 Cost.) - della legittimità costituzionale dell'art. 42, n. 1 della legge della regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (recante norme per la protezione della fauna e la disciplina dell'esercizio venatorio) in quanto richiama, in tema di procedura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge, le disposizioni di cui alla predetta l. reg. n. 28/1976 e quindi, tra esse, il citato art. 13, ultimo comma;

che infine il Pretore di Legnano dubita anche con le stesse ordinanze, in riferimento agli artt. 108, primo comma e 117 Cost. della legittimità costituzionale del medesimo art. 13, ultimo comma, l. reg. n. 28/1976, in quanto richiama (tra l'altro) l'art. 2, secondo comma, del citato r.d. n. 639/1910 e con ciò prevede che l'ingiunzione emessa dal sindaco debba essere vidimata e resa esecutoria dal pretore.

Considerato che peraltro, dopo l'emanazione delle predette ordinanze, é entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante "Modifiche al sistema penale") la quale ha dettato, nel capo I, una nuova disciplina generale dell'illecito amministrativo, stabilendo in particolare: a) all'art. 12, che "le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali é prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"; b) all'art. 31 cpv., sotto la rubrica "provvedimenti dell'autorità regionale" che "l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione é regolata dagli artt. 22 e 23" il primo dei quali prevede in proposito che l'opposizione é proposta "davanti al pretore del luogo in cui é stata commessa la violazione"; c) all'art. 42, che é abrogata - oltre a talune leggi specificamente indicate - "ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge"; d) all'art. 18, ult. comma, che "l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo" senza che occorra il visto di esecutorietà del pretore prescritto dall'art. 2 cpv. R.D. n. 639/1910;

che pertanto, dovendosi valutare l'applicabilità nei giudizi in corso delle norme processuali sopravvenute, si rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché procedano (anche) al conseguente riesame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio ed al Pretore di Legnano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.