Ordinanza n. 244 del 1983

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ORDINANZA N. 244

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi primo e secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Sanzioni per l'inosservanza alle prescrizioni inerenti all'obbligo di soggiorno ed al divieto di soggiorno) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Notaro Francesco iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 1981; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, i1 Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, assumendo che detta disposizione, in quanto prevede la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni per la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno e non sancisce l'abrogazione espressa dall'art. 12, primo comma, della stessa l. 1423 cit. - a termini del quale chi contravvenga alle prescrizioni dell'obbligo di soggiorno é punito con l'arresto da tre mesi ad un anno - contrasti con l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: a) perché prevede per la medesima inosservanza (all'obbligo di soggiorno) di cui all'art. 12, primo comma, una pena più grave di quella stabilita da tale ultima norma; b) perché rispetto a questa, prevede una pena più grave per l'inosservanza agli obblighi inerenti al divieto di soggiorno, pur essendo questa misura meno grave dell'obbligo di soggiorno.

Considerato che il citato art. 9, secondo comma, - che é la sola disposizione di cui il giudice a quo si occupa nella motivazione dell'ordinanza di rimessione - disciplina, nel nuovo testo, la medesima materia di cui all'art. 12, primo comma, della legge n. 1423/1956 (inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e che pertanto quest'ultima disposizione - conformemente, del resto, all'avviso espresso dalla Corte di Cassazione (sez. I, 24 marzo 1980, Gangitano) - deve ritenersi tacitamente abrogata per incompatibilità da quella sopravvenuta (art. 15 preleggi);

che conseguentemente la questione, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo, deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.