Ordinanza n. 236 del 1983

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ORDINANZA N. 236

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, cod. pen. mil. pace (insubordinazione) promossi dal Tribunale militare di Padova con ordinanza emessa il 4 settembre 1981, con due ordinanze emesse il 25 settembre 1981 e con ordinanza emessa il 23 settembre 1981, rispettivamente iscritte ai nn. 838, 839,840 e 841 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 122, 143 e 129 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Aguzzi Casagrande Giorgio, imputato di insubordinazione con violenza contro un superiore non ufficiale, il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4 settembre 1981 (reg. ord. n. 838 del 1981), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, cod. pen. mil. pace, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la medesima questione veniva sollevata dallo stesso Tribunale con due ordinanze del 25 settembre 1981 (reg. ord. n. 839 e 840 del 1981) emesse nei procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Bottacin Giorgio e di Gasbarro Francesco ed altro;

che nel procedimento penale a carico di Armellin Gianfranco, imputato di insubordinazione con minaccia e violenza contro un superiore ufficiale il suddetto Tribunale, con ordinanza del 23 settembre 1981 (reg. ord. n. 841 del 1981), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, ultimo comma, prima ipotesi, e 189, primo comma, prima ipotesi, dello stesso codice, ritenendo parimenti il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che per l'analogia o l'identità delle questioni i giudizi debbono essere riuniti;

che tutte le questioni sono state già decise con la sentenza 27 maggio 1982 n. 103, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge sopra indicate;

che successivamente tutte le questioni suddette sono state di conseguenza dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 193 del 1982, e che inoltre l'ordinanza n. 67 del 1983 ha dichiarato manifestamente infondata quella relativa all'art. 186, ultimo comma, ultima ipotesi, e l'ordinanza n. 236 del 1982 quella relativa all'art. 189, primo comma, prima ipotesi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 186, ultimo comma, e 189, primo comma, prima ipotesi, cod. pen. mil. pace, e già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte con sentenza n. 103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.