Ordinanza n. 234 del 1983

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ORDINANZA N. 234

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399 cod. proc. pen. (Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal Pretore), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1980 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Meraviglia Vittorio ed altri iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 1981; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Meraviglia Vittorio, imputato del reato di edificazione abusiva (art. 41 lett. b, l. 17 agosto 1942 n. 1150), il Pretore di Tirano emetteva sentenza di non doversi procedere, contro la quale il pubblico ministero proponeva appello ai sensi dell'art. 399, primo comma, cod. proc. pen.;

che, successivamente a questa impugnazione, con ordinanza del 29 settembre 1980 (in G. U. n. 77 del 18 marzo 1981, reg. ord. n. 35 del 1981), egli sollevava questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 399, nella parte in cui non prevede che prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del P.M. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda agli adempimenti di cui all'art. 372 cod. proc. pen.;

che, secondo l'ordinanza, tale mancata previsione sottraeva alla difesa dell'imputato la possibilità di contrastare validamente le deduzioni del pubblico ministero e di evitare così la decisione di rinvio a giudizio, con conseguente violazione dell'art. 24 secondo comma della Costituzione;

che la parte privata non si é costituita;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità della questione e, in subordine, l'infondatezza;

considerato che, a parte l'inesattezza dell'affermazione del Pretore relativa all'inapplicabilità del cit. art. 372 all'ipotesi considerata, risulta preliminare e decisivo rilevare che la questione appare ictu oculi inammissibile per la completa assenza di motivazione sulla rilevanza di essa nel giudizio a quo: motivazione tanto più necessaria in quanto la sollevata questione, come formulata, concerne lo svolgimento del procedimento di appello davanti al giudice dell'impugnazione e non già il giudizio di primo grado rispetto al quale soltanto il pretore rimettente era competente;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 399 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice istruttore sull'appello del P.M. avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento del Pretore si proceda, in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372 dello stesso codice - sollevata dal Pretore di Tirano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO  -  Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 15 luglio 1983.