Ordinanza n. 211 del 1983

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ORDINANZA N. 211

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promossi con ordinanza del Tribunale di Velletri emessa il 13 luglio 1982 e con tre ordinanze del Tribunale di Caltagirone emesse il 1 giugno, il 9 settembre e il 7 luglio 1982, rispettivamente iscritte ai nn. 763, 764, 765 e 806 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 108 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale di Velletri con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 e il Tribunale di Caltagirone con tre ordinanze emesse il 1 giugno 1982, il 7 luglio 1982 e il 9 settembre 1982 hanno sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, attribuisce alla commissione consultiva prevista dall'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona;

che le denunce di illegittimità coinvolgono unicamente l'art. 2, terzo comma, ultima parte, legge n. 110 del 1975, anche se alcune ordinanze indicano accanto ad esso altre disposizioni di mero richiamo esplicativo (art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975; artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497);

ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure sostanzialmente identiche;

considerato che ai fini della questione sollevata dai giudici a quibus nessuna incidenza rivestono le modificazioni apportate all'art. 6 legge n. 110 del 1975 dall'art. 2 legge 16 luglio 1982, n. 432;

che la questione, nei termini prospettati dalle ordinanze di rimessione, é stata dichiarata non fondata con sentenza n. 108 del 21 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 232 e n. 238 del 22 dicembre 1982, n. 58 del 16 marzo 1983 e n. 112 del 28 aprile 1983 e che i giudici a quibus non hanno addotto argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Albero MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 30 giugno 1983.