Sentenza n. 208 del 1983

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SENTENZA N. 208

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 78 e 359 cod. proc. pen. (Assunzione della qualità di imputato - Testimoni renitenti, falsi o reticenti) promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1976 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Susin Guido iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella pubblica udienza dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Susin Guido, tratto a giudizio sulla base delle dichiarazioni rese al giudice istruttore da due testi dopo che nei loro confronti era stato emesso mandato provvisorio di arresto ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 22 ottobre 1976, ha sollevato d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Nel rigettare l'eccezione di nullità degli esami testimoniali e dell'ordinanza di rinvio a giudizio ("fondata quasi esclusivamente su tali deposizioni"), sollevata dal difensore sul rilievo che erano stati violati i diritti di difesa, giacché i testi arrestati provvisoriamente ex art. 359 c.p.p. avrebbero dovuto considerarsi persone indiziate di reato agli effetti processuali a mente dell'art. 78 c.p.p. ed essere quindi successivamente interrogati con le garanzie di cui all'art. 304 c.p.p., il Tribunale osserva preliminarmente che "alla stregua della vigente legislazione processuale l'eventuale reato di falsa testimonianza si consuma con la dichiarazione, reiterata al giudice, dopo il secondo ammonimento o dopo l'arresto provvisorio", onde non può ritenersi che abbia ancora assunto la qualità di imputato chi sia richiamato a deporre dopo l'emissione di un mandato provvisorio d'arresto ai sensi del citato art. 359 c.p.p., che evidentemente contempla una fattispecie estranea a quelle considerate dall'art. 78 c.p.p. E proprio tali considerazioni inducono il giudice a quo a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione, laddove rimetterebbe il momento consumativo del reato alla mera discrezionalità del giudice che, "a suo arbitrio", potrebbe diffidare nuovamente il teste e arrestarlo in via provvisoria, ovvero fargli senz'altro assumere la qualità di imputato, così togliendogli la possibilità di una resipiscenza preclusiva della consumazione del reato. La conseguente disparità di trattamento tra coloro che siano chiamati a prestare l'ufficio di teste renderebbe evidente il contrasto (non ulteriormente motivato) tra l'art. 359 c.p.p. e gli artt. 3 e 24 Cost., nonché tra l'art. 78 c.p.p., in relazione all'art. 359 cit., e l'art. 13 della Costituzione.

In punto di rilevanza si afferma testualmente che "la questione rileva nel presente processo nei confronti dell'imputato detenuto in relazione alla regolarità sostanziale degli atti processuali ed alle eventuali nullità delle deposizioni dei testi e dell'ordinanza di rinvio a giudizio" e che il "giudizio a carico dell'imputato detenuto Susin Guido non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che fosse dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p. in riferimento all'art. 3 Cost., e l'inammissibilità di tutte le altre, siccome assolutamente immotivate.

Sulla prima, in atto d'intervento si nega che vi sia non coincidenza tra i momenti consumativi del reato di falsa testimonianza nelle due ipotesi considerate dal Tribunale. Nel caso di resipiscenza successiva all'arresto provvisorio interverrebbe solo una sorte di improcedibilità, cui farebbe riscontro, sul piano del diritto penale sostanziale, la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen.

Né la norma darebbe luogo ad irragionevole disparità di trattamento, dipendendo dalla valutazione del giudice, i cui margini di discrezionalità non comportano certo violazione dell'art. 3 Cost., la scelta tra il procedere immediatamente contro il teste renitente, falso o reticente ovvero il far ricorso al mandato di arresto provvisorio al fine di provocarne il ravvedimento operoso.

Considerato in diritto

1. - Nella vicenda giudiziaria di cui all'ordinanza del Tribunale di Belluno, e nella quale certo Susin Guido é chiamato a rispondere di violazione della legge Merlin, venivano coinvolte due donne - tali Sovilla Antonella e Pescador Maria Luisa -, le quali, assunte come testi, negarono in un primo tempo di essersi ripetutamente prostituite su sollecitazione del Susin ed in casa dello stesso. Il giudice istruttore, reputando mendaci e reticenti le loro deposizioni, ne ordinò l'arresto provvisorio, successivamente al quale le due donne diedero una ben diversa versione dei fatti, che il giudice istruttore ritenne veritiera e tale, unitamente ad altro materiale probatorio raccolto, da giustificare il rinvio a giudizio del prevenuto.

Ma la difesa di questi eccepì dinanzi al Tribunale la nullità - insanabile a sensi dell'art. 185 c.p.p. - delle suddette deposizioni testimoniali e, quindi, del rinvio a giudizio del Susin, per violazione dei diritti di difesa, in quanto le due donne, una volta ordinatone l'arresto provvisorio, dovevano considerarsi indiziate di reato e, conseguentemente, "il loro interrogatorio successivo (di ritrattazione) doveva essere assunto con le garanzie di cui all'art. 304 c.p.p.". Il Tribunale rigettò l'eccezione, osservando in contrario che "nel momento del riesame del teste, dopo l'arresto provvisorio, colui che é stato chiamato a deporre non ha ancora commesso reato di falsa testimonianza, non assume la qualità di imputato e non ha necessità di garanzie di difesa", giacché "l'arresto di cui si dice nell'art. 78 c.p.p. non é evidentemente quello provvisorio enunciato nell'art. 359 c.p.p.".

2. - Il giudice a quo, tuttavia, ha sollevato d'ufficio, subito dopo l'apertura del dibattimento, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., e 78 stesso codice di rito, in relazione al menzionato art. 359, per asserito contrasto con l'art. 13 Cost. Secondo il Tribunale di Belluno, la norma di cui all'art. 359 c.p.p. "rimette alla mera discrezionalità del giudice il momento consumativo del reato": non sarebbe la legge in via preventiva, infatti, bensì il giudice di volta in volta "a fare assumere o meno al teste la qualità di imputato", secondo che "a suo arbitrio, non ritenga o ritenga di diffidarlo nuovamente o di arrestarlo in via provvisoria"; e poiché ne deriverebbero "gravi conseguenze di disparità di trattamento per identici comportamenti di coloro che sono chiamati a prestare l'ufficio di teste", risulterebbe "evidente

... il contrasto tra le disposizioni di cui all'art. 359 c.p.p. e gli artt. 3 e 24 della Costituzione", nonché "tra l'art. 78 c.p.p., in relazione all'art. 359 stesso codice, e l'art. 13 della Carta costituzionale".

3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., é inammissibile.

Si può prescindere dalla duplice considerazione che la violazione del diritto di difesa va valutata nei confronti del soggetto imputato nel giudizio principale, cioé del Susin Guido, e che dagli atti di causa risulta raccolto in istruttoria copioso materiale probatorio - oltre le deposizioni delle due sunnominate testi - il quale, essendo stata la questione sollevata in apertura del dibattimento, non ha avuto la possibilità di essere vagliato dal Tribunale di Belluno ai fini dell'attendibilità delle due testimoni di cui sopra. Non può non rilevarsi, viceversa, che l'ordinanza appare palesemente contraddittoria nel suo riferimento all'art. 24: il giudice a quo, infatti, ne denuncia d'ufficio la violazione subito dopo averla esclusa, allorché la stessa censura era stata formulata dalla difesa; conseguentemente, una volta negata la nullità delle deposizioni e del rinvio a giudizio, la questione risulta sollevata nella sua astrattezza. Ciò involge anche il riferimento all'art. 3, a riguardo del quale va comunque aggiunto che l'ordinanza non é sufficientemente chiara.

4. - Relativamente, infine, alla doglianza concernente il combinato disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 Cost., l'ordinanza de qua, appositamente più sopra riprodotta nei suoi testuali ed integrali termini, non contiene il benché menomo cenno all'iter logico che porterebbe a ravvisare una violazione dell'art. 13 - cioè delle riserve di legge e di giurisdizione o, quanto meno, di una di esse - ad opera delle due norme processuali in oggetto. E non é dato inoltre comprendere, risultando essere stato nella specie applicato esclusivamente l'art. 359 c.p.p., come il Tribunale di Belluno possa denunciare, viceversa, l'illegittimità costituzionale dell'art.78 stesso codice, sia pure in relazione all'art. 359, dopo aver esattamente rilevato, così respingendo l'eccezione della difesa, che l'arresto di cui all'art. 78 "non é evidentemente quello provvisorio enunciato nell'art. 359".

La questione é pertanto inammissibile per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 359 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e del combinato disposto degli artt. 78 e 359 c.p.p. in riferimento all'art. 13 Cost., sollevate dal Tribunale di Belluno con ordinanza in data 22 ottobre 1976 (r.o. n. 706/1976).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -  Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI – Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 6 luglio 1983.