Ordinanza n. 203 del 1983

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ORDINANZA N. 203

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione) promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli sui ricorsi riuniti proposti dalla soc. r.l. STEM, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982;

Ritenuto che con ordinanza in data 12 gennaio 1981 la Commissione tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione, nonché dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, ed in relazione al disposto del succitato art. 10 della legge n. 825 del 1971, nella parte in cui, per ciò che attiene all'art. 10, in ragione della ampiezza delle enunciative ivi contenute, si sarebbe di fatto demandato al legislatore delegato di legiferare in assenza di principi e criteri direttivi; e per quanto riferentesi al ricordato art. 44, laddove detta norma avrebbe imposto ai ricorrenti l'onere di presentare istanza di trattazione in relazione ai ricorsi pendenti alla data di insediamento delle Commissioni tributarie, con violazione del diritto di eguaglianza e di quello alla tutela giurisdizionale dei propri diritti, oltreché dei principi contenuti nella legge delega;

considerato che con le sentenze n. 63 del 1977 e n. 243 del 1982 la Corte ha già esaminato le proposte questioni, ritenendole infondate; e che in specie, per ciò che riguarda la prospettata incostituzionalità dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, con l'ordinanza n. 85 del 1980 ne ha pure dichiarato la manifesta infondatezza;

che, nell'ordinanza non sono prospettati altri profili o addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e dell'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI – Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 23 giugno 1983.