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ORDINANZA N. 201
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto) promosso con ordinanza
emessa il 28 novembre 1978 dal Pretore di Partinico
nel procedimento penale a carico di Pizzo Giuseppe, iscritta al n. 225 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 234 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Pretore di Partinico - con
ordinanza emessa il 28 novembre 1978 (ma pervenuta alla Corte il 13 marzo 1981)
- ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
3 agosto 1978, n. 405 (in tema di esclusioni oggettive dall'amnistia), per pretesa
violazione degli artt. 3 e 25 Cost.: assumendo, da un lato, che sarebbe arbitrario non far
beneficiare dell'amnistia cittadini che abbiano commesso reati sanzionati con
pene identiche o meno severe di quelle previste per reati amnistiati; ed aggiungendo,
d'altro lato, che l'esclusione dall'amnistia rappresenterebbe essa stessa una
pena, ponendosi dunque in contrasto con l'art. 25 cpv. della Costituzione,
"in quanto non espressamente prevista da una legge anteriore alla data del
commesso reato"; e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso dell'infondatezza.
Considerato che rilevante nella specie é l'esclusione oggettiva dall'amnistia
prevista dall'art. 2, primo comma, lett. c n. 1, della
legge n. 405 del 1978, nella parte riguardante i "lavori eseguiti senza
licenza o concessione"; e che
considerato, d'altronde, che appare del tutto
arbitrario equiparare ad una pena - in riferimento al primo capoverso dell'art.
25 Cost. - la negata o mancata concessione dell'amnistia. Visti gli artt. 26, secondo comma, de11a
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 3 agosto 1978,
n. 405, sollevata dal Pretore di Partinico, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1983.