Ordinanza n. 200 del 1983

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ORDINANZA N. 200

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi terzo e quinto, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1982 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Prosperini Mirella e la s.a.s. DI.G.ITAL. iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 351 del 1982;

visti l'atto di costituzione di Prosperini Mirella e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 24, 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dei commi 3 e 5 dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, nella parte in cui dispongono la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ed il compimento di un anno dalla celebrazione, in quanto si presume effettuato per causa di matrimonio, e limitano la facoltà del datore di lavoro di provare che il licenziamento non é stato intimato per causa di matrimonio ai soli casi: a) di colpa della lavoratrice che costituisca giusta causa di risoluzione del rapporto; b) di cessazione dell'azienda alla quale sia addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice é stata assunta; d) di risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 27/69 ha già dichiarato non fondate questioni relative alle norme predette sollevate in termini analoghi a quelli proposti dal Pretore per quanto riguarda la pretesa violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;

che il principio allora posto a base della decisione conserva tuttora la sua validità non potendo revocarsi in dubbio che la presunzione posta a favore della lavoratrice dalla norma impugnata corrisponde ai fini costituzionali di tutela del lavoro e della famiglia e che conseguentemente il legislatore ben poteva delimitare i casi in cui può provarsi l'esistenza di una legittima causa di licenziamento in modo da evitare frodi e da consentirne il controllo giurisdizionale;

che l'ordinanza d'altra parte non contiene argomentazioni nuove rispetto a quelle esaminate con la citata sentenza n. 27/1969;

che la censura riferita all'art. 24 Cost., prospettata in quanto la disciplina impugnata escluderebbe attività probatorie necessarie al controllo giudiziale dell'esistenza di giustificati motivi di licenziamento, é manifestamente infondata poiché non può configurarsi una violazione del diritto di difesa quando, come nella specie, la relativa regolamentazione resti nell'ambito della configurazione e dei confini che derivano dal diritto sostanziale riconosciuto alla parte;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. l, terzo e quinto comma della legge 9 gennaio 1963 n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 41 Cost. con l'ordinanza del Pretore di Roma del 16 aprile 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 giugno 1983.