Ordinanza n. 195 del 1983

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ORDINANZA N. 195

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, n. 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1980 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico di Romano Salvatore, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Nardò con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nella parte in cui per "i casi più gravi" consente di punire l'emissione di assegni a vuoto con la reclusione in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70 e 101 e segg. e 3 della Costituzione.

Considerato che la questione, in relazione agli artt. 24 e 25 della Costituzione, é stata già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 131 del 1970; che le restanti censure, riguardanti, da un lato, una sanzione detentiva al di fuori dell'astratta previsione di legge (art. 13) con possibili diseguaglianze, e dall'altro una "delega" di natura legislativa al potere giudiziario (artt. 55 e segg. 70 e 101 e segg.), sono già implicitamente confutate dalla citata pronunzia; che questa Corte ha reiteratamente affermato la legittimità delle espressioni normative che fanno ricorso a nozioni o concetti di uso comune, per i quali non si richiede al giudice un impegno diverso dal normale compito di interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 n. 2 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 25, 24, 13, 55 e segg. 70, 101 e segg. e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 giugno 1983.