Ordinanza n. 160 del 1983

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ORDINANZA N. 160

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1979 dal Giudice conciliatore di Mantova nel procedimento civile vertente tra Ramanzini Aldo e Collini Luigi iscritta al n. 838 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 i1 Giudice relatore Ettore Gallo.

Il giudice conciliatore di Mantova, nel procedimento civile e coll'ordinanza di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 l. 27 luglio 1978 n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost., sostenendo che si verifica grave disparità fra coloro che, con unico atto, stipulano contratto di locazione sia di locali destinati ad abitazione sia di autorimessa, e coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi. In questo secondo caso, ad avviso del Conciliatore, potrebbe verificarsi ingiusta speculazione, potendo il locatore invocare l'applicazione di un canone di libero mercato per il contratto relativo all'autorimessa, con conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 Cost..

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata.

Va rilevato, però, che l'ordinanza in parola non solo non motiva in punto di rilevanza, ma non fa nemmeno il più fugace accenno alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice, sì che non é dato in alcun modo di conoscere se la sollevata questione abbia effettivamente carattere di pregiudizialità rispetto al caso da risolvere.

Ne deriva che, in aderenza all'ormai reiterata e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice Conciliatore di Mantova, coll'ordinanza in epigrafe, in ordine agli artt. l, 12 e 13 della l. 27 luglio 1978, n. 392 e in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria l'8 giugno 1983.