Ordinanza n. 157 del 1983
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ORDINANZA N. 157

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter della legge 16 aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 2 marzo 1974, n. 39, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore di Reggio Emilia, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gabbi Desolina ed altri e l'INPS, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978.

Visti l'atto di costituzione di Gabbi Desolina e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter della legge 16 aprile 1974, n. 114, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la norma é denunciata nella parte in cui essa farebbe decorrere il diritto a pensione dal passaggio alla gestione speciale a quella generale, anziché dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda;

che, peraltro, il giudice a quo non fa propria tale interpretazione della norma, ma la prospetta come meramente eventuale;

che pertanto la questione é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter della legge 16 aprile 1974, n. 114, sollevata dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria l'8 giugno 1983.