Ordinanza n. 151 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 151

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Imposta sulle successioni - Debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito) promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto da Montanari Argia ed altri, iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 del 1982;

visti l'atto di costituzione del Ministro delle finanze e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Modena dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, assumendo che tale disposizione sia da interpretare nel senso di escludere l'ammissibilità in detrazione dall'attivo ereditario, ai fini dell'imposta sulle successioni, delle passività dipendenti da assegni emessi dal de cuius in base a contratto di apertura di credito in conto corrente bancario oltre un anno prima dell'apertura della successione, e sostenendo che essa sarebbe perciò in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., in quanto introdurrebbe una ingiustificata difformità di trattamento tributario tra passività di identica natura, a secondo che siano state create anteriormente o posteriormente all'ultimo anno di vita del de cuius; b) con l'art. 53 Cost., in quanto, impedendo di dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante dall'integrale svolgimento del conto corrente bancario, non consentirebbe di commisurare l'imposta all'effettivo patrimonio netto, dal quale soltanto può dedursi la reale capacità contributiva degli eredi.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1983, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel citato art. 13 del d.P.R. n. 637/1972 siano dirette a disciplinare non la rilevanza, ai fini dell'imposta sulle successioni, dei debiti nelle stesse considerati, bensì la prova che di essi occorre fornire per dimostrarne la preesistenza all'apertura della successione e quindi la deducibilità dall'attivo ereditario; e che dovendosi ravvisare - in sede di interpretazione logico-sistematica ed anche alla stregua delle precedenti disposizioni nella stessa materia - un rapporto di sussidiarietà tra la regola generale posta dal primo comma del citato art. 13 e quelle speciali (e meno rigorose) dettate dai commi successivi in materia di debiti cambiari o dipendenti da emissione di assegni, la deducibilità, in quest'ultima ipotesi, degli addebitamenti ultrannali non può ritenersi preclusa, ma solo subordinata alla dimostrazione del rapporto contrattuale sottostante, documentato - ai sensi del citato primo comma - da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione ovvero risultante tale da provvedimento giurisdizionale definitivo.

Considerato pertanto che, alla stregua del richiamato precedente la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria l'8 giugno 1983.