Ordinanza n. 135 del 1983

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ORDINANZA N. 135

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOL ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 43, comma primo, e 58, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) promossi con quattro ordinanze emesse il 12 ottobre 1978 dalla Commissione tributaria di II grado di Udine, iscritte ai nn. 602, 603, 604 e 605 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 7 febbraio 1979. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto che la Commissione Tributaria di II grado di Udine, nel giudizio relativo ai ricorsi di cui all'epigrafe, colle quattro richiamate ordinanze proponeva varie questioni, tutte concernenti il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che, colle prime due ordinanze (nn. 602 e 603/78) i giudici a quibus ritenendo che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 58, primo e secondo comma del citato d.P.R. abbia natura di vera e propria pena in senso sostanziale di diritto penale, ne traevano la conseguenza del contrasto delle due disposizioni cogli artt. 102 e 27 Cost., sia perchè l'irrogazione della sanzione non e' riservata al giudice, sia perchè e' prevista a carico di persone giuridiche e non della singola persona fisica cui compete la responsabilità penale, che colla terza ordinanza (n. 604/78) si rilevava che, mentre l'art. 52 prevede la possibilità di volontaria estinzione dell'illecito (mediante pagamento di una somma pari ad 1/6 del massimo della pena) per le violazioni constatate in occasioni di accessi e verifiche, non altrettanto e' consentito dall'art. 58 comma quarto del d.P.R. in parola, sicché si verifica una ingiustificata disparità di trattamento a situazioni analoghe, incompatibile col principio di cui all'art. 3 Cost., che, infine, coll'ultima ordinanza (n. 605/78) segnalava la Commissione Tributaria il contrasto dell'art. 43 comma primo del ripetuto d.P.R. tanto coll'art. 3 quanto coll'art. 53 Cost. perché la stessa sanzione colpisce sia chi definitivamente ometta una dichiarazione, sia chi invece ne ritardi soltanto la presentazione, facendo però poscia seguire spontaneo adempimento: situazione che, oltre al principio di uguaglianza, violerebbe appunto anche il principio di proporzionalità della capacità contributiva, inteso come principio di analoga proporzione nelle sanzioni. Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto tutti concernono la stessa legge, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha svolto intervento chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che le sollevate questioni siano dichiarate infondate, che effettivamente le questioni sollevate colle prime due ordinanze si fondano su presupposto manifestamente destituito di fondamento, essendo insostenibile, per pacifica dottrina specialistica e per diritto vivente (Cass. 14 aprile 1969 n. 1186; Cass. 25 marzo 1966 n. 791), che le sanzioni pecuniarie previste dalle norme in parola abbiano natura penale, che, invece, per quanto si riferisce alle altre due ordinanze, va rilevata la sopravvenienza del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 che ha modificato, nei sensi auspicati dall'ordinanza di rimessione, sia il comma quarto dell'art. 58, sia l'intero art. 43 del d.P.R. 633/72, per cui s'impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché valutino l'incidenza delle norme sopravvenute sulle questioni sollevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la riunione dei giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate colle ordinanze nn. 602 e 603/1978 del 12 ottobre 1978 dalla Commissione Tributaria di II grado di Udine per asserito contrasto dell'art. 58, primo e secondo comma d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 cogli artt. 27 e 102 Cost.; ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per quanto si riferisce alle ordinanze nn. 604 e 605/78 pure datate 12 ottobre 1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 21 aprile 1983.