Sentenza n. 129 del 1983

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SENTENZA N. 129

 

ANNO 1983

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341 (Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare) promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Fantechi Renzo, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976.

 

Visti l'atto di costituzione di Fantechi Renzo e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;

 

uditi l'avv. Paolo Boer per l'INPS e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento civile-promosso, con ricorso 25 settembre 1974 al Pretore di Firenze, Giudice del Lavoro, da Fantechi Renzo nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al fine di ottenere la pensione di anzianità revocata dal 1 agosto 1972, data di decorrenza - il Tribunale di Firenze, Sezione del Lavoro, in grado di appello, con ordinanza pronunciata nell'udienza 4 giugno 1976, ritenne rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la questione, sollevata dal Fantechi nella stessa udienza, di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341 "nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare coloro che risultino comunque titolari di posizioni assicurative anche anteriori all'ultimo conflitto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 20 ottobre 1976.

 

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite le parti ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Fantechi Renzo, con deduzioni depositate il 26 giugno 1976, ha chiesto che la questione sia decisa "come di giustizia". L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con deduzioni depositate il 9 novembre 1976, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 9 novembre 1976, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341 "nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare coloro che risultino comunque titolari di posizioni assicurative anche anteriori all'ultimo conflitto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Ha premesso che la contestazione tra le parti verteva sulla sussistenza del diritto del Fantechi al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare ai sensi del citato art. 6 legge n. 341 del 1968, riscatto, con conseguente riconoscimento della pensione, già concesso al Fantechi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sul Fondo speciale di previdenza degli autoferrotranvieri e, poi, revocato dallo stesso Istituto, per la coesistenza, nel periodo riscattato, di altra posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria.

 

Ha precisato che l'INPS aveva fondato la propria difesa sul testo del menzionato art. 6, secondo cui il riscatto era consentito, in genere, agli ex combattenti iscritti alla assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa "soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto", mentre il Fantechi era titolare di altra posizione assicurativa anteriore al conflitto. Ha rilevato che con tale tesi difensiva l'Istituto aveva modificato e ampliato la posizione prima assunta in sede amministrativa allorché, con una interpretazione estensiva dello stesso art. 6 suggerita da circolare del Ministero del lavoro, aveva opposto al Fantechi la sola coesistenza della posizione assicurativa nel periodo riscattabile.

 

Ha osservato che all'art. 6 non poteva attribuirsi l'ampio significato, suggerito dalla citata circolare ministeriale, di riconoscere la facoltà di riscatto anche agli ex combattenti titolari di posizione assicurativa anteriore ai periodi riscattabili. Ha ritenuto che la "ratio legis" dell'art. 6 dovesse identificarsi nella tutela accordata a coloro i quali, per esserne stati impediti a cagione della loro qualità di combattenti o patrioti, non avevano potuto costituirsi una posizione assicurativa durante l'ultimo conflitto; pertanto il negare la stessa tutela a quei soggetti che, pur essendosi trovati nella siessa situazione di impossibilità, erano titolari di posizioni assicurative anteriori al conflitto, che non dessero titolo ad analoghi effetti previdenziali, si sarebbe tradotta in una arbitraria disparità di trattamento in danno di questi ultimi: e tale disparità, che non sembrava trovare alcuna giustificazione nelle finalità della speciale normativa, potrebbe violare il principio dell'art. 3 della Costituzione.

 

2. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 341 del 1968 perché del tutto irrilevante ai fini della decisione della causa.

 

Ha affermato che la controversia é sorta unicamente per la coesistenza di una duplice utilizzazione dei medesimi periodi di servizio militare, coesistenza determinata dai versamenti di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria effettuati dalla soc. Piaggio e dal Ministero dell'Aeronautica e relativi agli stessi periodi poi riscattati dal Fantechi, a norma dell'art. 6 legge n. 341 del 1968, al fine di ottenere la pensione del fondo speciale di previdenza per gli autoferrotramvieri. Ha sostenuto che tra le parti non é sorto mai contrasto sulla interpretazione del menzionato art. 6 legge n. 341 del 1968, inteso sempre da esso Istituto, conformemente al parere del Ministero del Lavoro, nel senso che il beneficio compete anche ai soggetti che avevano una posizione assicurativa già in atto prima della fine dell'ultimo conflitto.

 

L'eccezione non é fondata.

 

Questa Corte ha costantemente affermato che il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale rientra nella primaria competenza del giudice "a quo"; e che la motivazione dell'ordinanza di rinvio sul punto della rilevanza é suscettibile di sindacato soltanto quando risulti chiaramente viziata nella impostazione e nel procedimento e ne derivi, pertanto, l'evidente esclusione del carattere di necessaria pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione di merito (sentenze n. 19 del 1978; n. 174 del 1980; n. 42 del 1981).

 

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché nell'ordinanza di rinvio - come chiaramente risulta dal suo contenuto, sopra esposto - il Tribunale di Firenze ha in modo specifico ed adeguato motivato sulla rilevanza.

 

Peraltro, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale é di tutta evidenza in quanto, come ha osservato il Tribunale di Firenze nell'ordinanza di rinvio e risulta dagli atti della causa, l'INPS, in sede amministrativa, riconobbe al Fantechi, già assicurato prima del conflitto mondiale, il beneficio previsto dall'impugnato art. 6; poi, revocò tale beneficio e la conseguente pensione di anzianità corrispostagli; infine nel giudizio davanti al Pretore sostenne, per la prima volta, che la norma citata richiedeva, per l'esercizio della facoltà di riscatto, una iscrizione all'assicurazione obbligatoria effettuata dopo la fine del conflitto.

 

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge n. 341 del 1968, ritenuta rilevante, non é fondata perché tale norma, correttamente intesa, non determina alcuna disparità di trattamento tra gli ex combattenti.

 

Questa Corte condivide la interpretazione della norma impugnata contenuta nel parere del Ministero del Lavoro e nella circolare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, interpretazione disattesa dal Tribunale di Firenze, che ha dato alla stessa norma un contenuto limitativo.

 

Il Ministero del Lavoro - nel rispondere ai varii quesiti formulati dall'INPS in tema di applicazione dell'art. 6 legge n. 341 del 1968 - espresse, nella nota 16 gennaio 1969, il parere che, attese le finalità della disposizione in argomento, il beneficio, previsto dallo stesso articolo, spettasse anche ai soggetti che - essendo titolari di posizione assicurativa costituita prima dell'inizio dei periodi di servizio militare od equiparati riscattabili - avrebbero avuto diritto all'accreditamento figurativo dei periodi stessi, a norma dell'art. 56, lett. a, n. 1, r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero a norma degli artt. 7 e 8 legge 20 febbraio 1958, n. 55. A tale interpretazione aderì prontamente l'lNPS, come risulta dalla circolare 11 marzo 1969, riconoscendo la facoltà di optare per il riscatto, previsto dalla norma in esame, agli ex combattenti ed assimilati già assicurati prima del servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale.

 

Della norma così intesa ha sempre dato applicazione l'INPS, il quale, nella citata circolare, precisò che il requisito indispensabile e sufficiente per la concessione del beneficio del riscatto era rappresentato dalla esistenza, nella posizione assicurativa del richiedente, di una contribuzione obbligatoria posteriore al termine del servizio militare da riscattare. Lo stesso Istituto così ha consentito il riscatto a tutti gli ex combattenti che avessero versato contribuzione obbligatoria successivamente al termine del servizio militare prestato, anche se nel contempo fossero risultati titolari di posizione assicurativa precedente il termine di tale servizio.

 

Il requisito di iscrizione alla assicurazione obbligatoria "soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto" é stato, quindi, considerato dall'INPS, fino alla controversia con il Fantechi, soddisfatto dalla esistenza di posizione assicurativa dopo il termine del conflitto stesso.

 

La suddetta interpretazione del Ministero del Lavoro e dell'INPS deve considerarsi quella più aderente alla "ratio" della norma.

 

Invero la norma in esame ha ampliato i benefici previsti per gli ex combattenti poiché ha attribuito, per la prima volta, ai periodi di servizio militare tutti gli effetti dell'inizio di periodo di assicurazione, così innovando la disciplina allora vigente (articoli citati 56, lett. a, n. 1, r.d.l. n. 1827 del 1935; 7 e 8 legge n. 55 del 1958), che riconosceva i periodi di servizio militare utili solo dopo la costituzione della posizione assicurativa.

 

I contributi pagati dagli ex combattenti per il riscatto dei periodi di servizio militare sono, quindi, considerati contributi effettivi al pari di quelli corrisposti in relazione ad una vera e propria attività lavorativa subordinata Questo particolare beneficio non può considerarsi, nell'intenzione del legislatore, in mancanza di una specifica espressa previsione contraria, escluso per gli altri combattenti, già assicurati prima del conflitto, aventi pari titolo di merito verso la Patria. Non può ritenersi che il legislatore, nel formulare la norma in esame, non abbia tenuto presente la citata normativa in materia previdenziale, che consentiva l'utilizzazione dei periodi di servizio militare solo ai fini della misura della pensione (art. 56, lett. a, n. 1, d.r.l. n. 1827 del 1935; artt. 7 e 8 citata legge n. 55 del 1958) e non anche per il perfezionamento del diritto alla pensione, come riconosce, invece, la norma impugnata ed é avvenuto nel caso di specie concernente il Fantechi.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 legge 28 marzo 1968, n. 341 (riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare) proposta dal Tribunale di Firenze, con ordinanza 4 giugno 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

 

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI -  Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 5 maggio 1983.