Ordinanza n. 116 del 1983

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ORDINANZA N. 116

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), degli artt. 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in materia di accertamento di imposte sul reddito) e degli artt. 16-19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) promossi con le ordinanze emesse il 5 febbraio 1982 dal Tribunale di Mantova, il 2 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, il 19 maggio 1982 dal Giudice istruttore del Tribunale di Lucca, il 31 maggio 1982 dal Tribunale di Lucca, il 30 settembre 1982 dal Tribunale di Vigevano e il 15 ottobre 1982 dal Tribunale di Trani, rispettivamente iscritte ai nn. 301, 567, 716, 728, 811 e 815 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982 e n. 4 del 5 gennaio 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1981, ha impugnato l'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, "per la parte in cui non prevede l'intervento del fallito nelle controversie tributarie dalle quali può dipendere una imputazione di natura penale a suo carico, in relazione all'art. 24 della Costituzione"; che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 5 febbraio 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per pretesa violazione dell'art. 24 Cost., "nei limiti in cui non prevede che l'avviso di accertamento sia, in ogni caso, notificato a colui che dalla definitività del provvedimento avrà a subire le sanzioni penali ivi stabilite"; che il giudice istruttore presso il Tribunale di Lucca ed il Tribunale stesso hanno impugnato a loro volta - con ordinanze rispettivamente emesse il 19 e il 31 maggio 1982 - l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del '73, in riferimento agli artt. 24 cpv. e 27 Cost., essendo gli imputati nei giudizi a quibus "chiamati a rispondere di un reato, senza avere avuto la possibilità di contestarne il presupposto in sede di contenzioso amministrativo"; che il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 30 settembre 1982 ha ipotizzato del pari un contrasto fra l'art. 24 cpv. Cost. e gli artt. 42, 56, sesto comma, e 61 del d.P.R. n. 600 del '73, dal momento che dalla definitività dell'accertamento tributario discenderebbero - nella specie - responsabilità penali nei confronti di chi, per difetto di notificazione, non era stato in grado di ricorrere contro l'accertamento medesimo; che, infine, il Tribunale di Trani, con ordinanza del 15 ottobre 1982, ha coinvolto nell'impugnativa, sollevata in riferimento agli artt. 24 cpv. e 27 Cost., sia gli artt. 42, 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, e 61 del predetto d.P.R. n. 600, sia gli artt. 16-19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

e che in tali giudizi nessuno si é costituito, mentre il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento, concludendo nel senso dell'inammissibilità o comunque della non fondatezza, quanto al solo giudizio instaurato dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia.

Considerato che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, poiché in tutti i casi in esame si tratta di accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria e divenuti definitivi per omessa impugnazione, da parte dei curatori dei rispettivi fallimenti; sicché tutte le ordinanze di rimessione lamentano che, in tali circostanze, gli accertamenti incidano sulle responsabilità penali dei falliti (o dell'amministratore della società in questione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Vigevano), ai quali non erano stati notificati - per effetto degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - i corrispondenti avvisi;

considerato, per altro, che con la sentenza n. 88 del 1982 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 "nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette": con la conseguenza che le norme denunziate, indipendentemente dalle richieste pronunce di annullamento, non si prestano più a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dai giudici a quibus.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

c) dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.

600, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., sollevata dal Tribunale di Lucca e dal giudice istruttore presso il Tribunale stesso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

d) degli artt. 42,56, sesto comma, e 61, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sollevata dal Tribunale di Vigevano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

e) degli artt. 42,46,56, primo comma, 57, secondo comma, e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 16- 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost., sollevata dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 aprile 1983.