Sentenza n. 111 del 1983

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SENTENZA N. 111

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. l, 4, 5, 6 e 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349 (Norme transitorie per il trasferimento alle Regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria) promossi con ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 30 luglio 1977, depositati in cancelleria il 5 agosto successivo, rispettivamente iscritti ai nn. 20 e 21 del registro ricorsi 1977 e dei quali é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Fabio Lorenzoni, delegato dall'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Trentino Alto Adige e per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

La Regione del Trentino-Alto Adige produceva ricorso in data 30 luglio 1977, contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per sentir dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4,5 e 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, recante:

"Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria". La ricorrente deduce la violazione degli artt. 4 e 6 dello Statuto della Regione Trentino- Alto Adige.

In pari data, proponeva ricorso, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche la Provincia autonoma di Bolzano, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, quarto comma, 5, primo comma, 6, secondo comma, e 8, terzo comma, della citata legge n. 349 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 9 del suddetto Statuto.

Regione e Provincia lamentavano che le norme censurate ledono le attribuzioni loro rispettivamente conferite in materia di previdenza e di assicurazione, di ordinamento sanitario ed ospedaliero, di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad esso addetto, e in materia di igiene e sanità, di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale.

Nei giudizi instaurati con i ricorsi in epigrafe si é costituito, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio, per dedurre l'infondatezza delle questioni sollevate.

In prossimità dell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 sia la Regione, sia la Provincia, hanno presentato atto di rinuncia al ricorso. In udienza, la difesa delle ricorrenti ha chiesto alla Corte di pronunziare l'estinzione del giudizio. L'Avvocatura si é associata alla richiesta.

Considerato in diritto

Avendo la difesa della Regione e della Provincia, dietro regolare mandato, presentato atto di rinunzia al ricorso - accettato dall'Avvocatura dello Stato, come si dice in narrativa il processo deve ritenersi estinto in forza dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinti i giudizi promossi con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.

Leopoldo ELIA -  Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 aprile 1983