Ordinanza n. 101 del 1983

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ORDINANZA N. 101

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 650 cod. pen. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) e degli artt. 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1978 dal Pretore di Finale Ligure, nel procedimento penale a carico di Melogno Giuseppina, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 650 c.p., 2 e 4 legge 26 luglio 1965, n. 966, in riferimento all'art. 3 Cost.

 

Considerato che il pretore lamenta che le norme censurate prevedono l'incriminazione soltanto di chi si sia munito del certificato di prevenzione incendi e lo abbia poi lasciato scadere, ovvero abbia tenuto un comportamento difforme, e non di chi non abbia mai richiesto tale certificato, mantenendo lo stesso comportamento;

che, a parte il rilievo secondo cui il pretore non ha valutato se il comportamento che si assume esente da pena sia invece punibile ai sensi degli artt. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 27, e unico della legge 28 marzo 1962, n. 169, questa Corte ha affermato il principio per cui non può censurarsi una disciplina che ragionevolmente tuteli un interesse, argomentando che essa non tuteli interessi di uguale valore o addirittura più rilevanti (sent. n. 168/82).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 650 cod. pen., 2 e 4 legge 26 luglio 1965, n. 966, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

           Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.