ORDINANZA N. 95
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo e
il 17 febbraio 1982 dal Tribunale di Rimini nei procedimenti penali a carico di
Dari Giuseppe e di Molari Stefano, iscritte ai nn. 286 e 515 del registro ordinanze 1982 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269 e
357 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio
1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Rimini - con due ordinanze, identicamente
motivate, emesse il 17 febbraio ed il 3 marzo 1982 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa"), là dove esso "devolve al
curatore del fallimento tutte le controversie" relative a rapporti di
diritto patrimoniale" e non prevede la possibilità di intervento del
fallito nelle questioni tributarie dalle quali possano dipendere imputazioni di
carattere penale con conseguente condanna a pene detentive";
e che nel primo di tali giudizi é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi:
che, in entrambi i casi, l'accertamento dei
redditi in questione, effettuato dall'amministrazione finanziaria,
"divenne definitivo" - come avvertono esplicitamente entrambe le
ordinanze - "per omessa impugnazione", da parte del curatore del
fallimento; sicché le ordinanze medesime lamentano che, in tali circostanze,
l'accertamento faccia "stato nel giudizio penale";
che, per altro, con la citata sentenza n. 88 del
1982, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono che
l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo
in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione
dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette":
con la conseguenza che la norma denunciata,
indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si presta più
a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 aprile
1983.