CONSULTA ONLINE
ORDINANZA N. 93
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 204 e 222 cod. pen. (Accertamento di pericolosità - Pericolosità sociale
presunta - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) promosso con
ordinanza emessa il 15 febbraio 1982 dal Giudice istruttore del tribunale di Velletri, nel procedimento penale a carico di Manzi Franco,
iscritta al n. 311 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 283 del 13 ottobre 1982.
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio
1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il giudice istruttore
presso il Tribunale di Velletri dubita della
legittimità costituzionale delle disposizioni (artt.
204 e 222 c.p.) che stabiliscono una presunzione assoluta di pericolosità
sociale degli imputati prosciolti per infermità psichica al momento del fatto e
ne impongono l'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche
ove essi non siano da ritenere, al momento del giudizio, socialmente
pericolosi, assumendo-senza ulteriori specificazioni-che tale presunzione: a) é
"del tutto irragionevole" in quanto "non consente di distinguere
tra situazioni diverse"; b) "compromette il diritto alla difesa
dell'imputato (art. 24 Cost.), nonché il diritto alla salute dello stesso (artt. 27-32 Cost.)".
Considerato che tutte le suddette questioni, già prospettate con
motivazioni più articolate da altri giudici, sono state decise dalla Corte con
la sentenza n.
139 del 1982; con la quale sono state, tra
l'altro, dichiarate infondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 27 e 32, primo comma, Cost., manifestamente infondata quella relativa all'art. 24 Cost.; ed é stata per altro verso, in riferimento all'art.
3, primo comma, Cost., dichiarata "l'illegittimità
costituzionale degli artt. 222,
primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte
in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo
accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della
persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo
dell'applicazione della misura"; che, non essendo stati addotti argomenti
nuovi, non vi é ragione di modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo
comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 204, secondo comma e 222, primo comma, cod. pen. sollevata in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 24, 27
e 32, primo comma, Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale di Velletri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18
aprile 1983.