Ordinanza n. 92 del 1983

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ORDINANZA N. 92

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Fornace di Istrana contro la Regione Veneto, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il TAR per il Veneto con ordinanza 6 febbraio 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.

Considerato che analoga questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 7 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 250 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.