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ORDINANZA N. 92
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della
legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio
dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere), promosso con ordinanza
emessa il 6 febbraio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
sul ricorso proposto dalla S.p.a. Fornace di Istrana contro
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore
Leopoldo Elia.
Ritenuto che il TAR per il Veneto con ordinanza 6 febbraio
Considerato che analoga questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 7 del
1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 250
del 1982.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt.
1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
agli artt. 42 e 117 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18
aprile 1983.