ORDINANZA N. 90
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 9,
commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317
(Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione
amministrativa per gli illeciti depenalizzati) promosso con ordinanza emessa il
18 gennaio 1980 dal Pretore di Narni, sul ricorso
proposto da Cianfruglia Fiorenzo contro
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre
1982 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il Pretore di Narni dubita della
legittimità costituzionale degli artt. 8, comma
sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 e 9, commi quarto, quinto, settimo
e ottavo della legge 3 maggio 1967, n. 317 disciplinanti il giudizio di
opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza- ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti
depenalizzati, assumendo che tali disposizioni contrasterebbero: a) con gli artt. 102, secondo comma e 103, primo comma Cost., in quanto con esse il
pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa
ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che però esercita giurisdizione
in materia spettante al giudice amministrativo; b) con gli artt.
113, secondo comma e 24, primo e secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione
del Pretore - e correlativamente, al diritto di
difesa del singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del
provvedimento sanzionatorio e la congruità della
sanzione (artt. 4 e
Considerato che questa Corte ha già precisato, in
riferimento al citato art.
che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n.
689 ("Modifiche al sistema penale"), le norme impugnate sono state
espressamente abrogate (art. 42) ed é stata nel contempo dettata una nuova
disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui
viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati
(ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra
l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari" e che "può rigettare
l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art.
23, commi sesto e undicesimo);
che, di conseguenza, si rende necessario che il
giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di
legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Narni.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18
aprile 1983.