Consulta OnLine
SENTENZA N. 89
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio
1920, n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei servizi pregovernativi
e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali), promosso con
ordinanza emessa il 21 gennaio 1976 dal Pretore di Arezzo, nel procedimento
civile vertente tra Casini Dina ved. Mazzoli e
l'INPS, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio
1976.
Visto l'atto di costituzione di Casini Dina;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983
il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al Pretore di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro,
depositato il 2 settembre 1975, Casini Dina ved.
Mazzoli chiese in tesi dichiarare che aveva diritto alla riversibilità
della pensione già in godimento del defunto marito Mazzoli Paolo con decorrenza
dalla morte del medesimo e, per l'effetto, condannare l'INPS alle relative
corresponsioni con gli interessi di legge, e in ipotesi dichiarare comunque
illegittimo l'annullamento della pensione di vecchiaia n. 3875299 goduta dal
defunto Mazzoli Paolo, disposto con nota INPS del 28 giugno 1973, con vittoria - in ogni caso-di spese ed onorari. A sostegno
di tali conclusioni esponeva la Casini che A) il marito era titolare di
pensione di vecchiaia INPS liquidatagli dalla sede di Arezzo dell'Istituto per
i contributi versati per i servizi prestati, dal 1 gennaio 1927 al 30 settembre
1958 quale professore di ruolo non statale, presso l'Istituto Tecnico Agrario
pareggiato "A. Vegni" di Cortona, eretto in ente morale con decorrenza dal 1958, B)
alla morte del Mazzoli in data 15 maggio 1968 essa ricorrente aveva presentato
domanda alla sede INPS di Arezzo per conseguire la pensione di riversibilità, C) rivestendo il Mazzoli, all'epoca del
decesso, la qualifica di professore di ruolo statale e avendo maturato
l'anzianità utile per conseguire anche la pensione ordinaria a carico dello
Stato, essa ricorrente aveva inoltrato domanda al Ministero della Pubblica
Istruzione per la pensione normale indiretta quale vedova di dipendente
statale, chiedendo a tal fine il riconoscimento oneroso del servizio reso dal
defunto marito anteriormente alla sua nomina nei ruoli statali, in base alla
speciale normativa di cui al r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749, D) il Ministero della
Pubblica Istruzione, con decreto 18 novembre 1971, aveva liquidato la pensione
indiretta statale previo riconoscimento oneroso del servizio pre-ruolo, E) l'INPS aveva respinto la domanda perché a)
erano da considerarsi indebiti e rimborsabili su domanda del datore di lavoro,
che li aveva versati, i contributi assicurativi attinenti al periodo 1 gennaio-
30 settembre 1958, riscattati dalla Casini ai fini della pensione statale
indiretta a norma del r.d.l. 749/1920, b) dal momento che i contributi versati
dall'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "A. Vegni"
in tale periodo erano stati riscattati ai fini del trattamento di quiescenza
statale e, quindi, da considerarsi indebiti, il defunto non risultava
assicurato obbligatoriamente, c) per la stessa ragione era stata indebitamente
percepita la pensione di vecchiaia INPS, F) i ricorsi amministrativi al
Comitato provinciale e al Comitato regionale dell'INPS erano stati respinti, G)
il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 1 luglio 1971, indirizzata
il 10 ottobre 1972 all'INPS, aveva chiarito che nessun rimborso di contributi
sarebbe stato richiesto all'Istituto perché "a differenza di quanto
avviene nei casi di riscatto operato ai sensi dell'art. 9 d.lgs.
262/1948, nel caso di specie il riscatto ai fini della pensione statale é stato
concesso in applicazione della legge 749/1920", e che "... la
posizione assicurativa del defunto prof. Mazzoli presso l'assicurazione generale
obbligatoria gestita dall'INPS resta immodificata con
i conseguenti benefici che da tale situazione potranno derivare alla vedova
dell'ex docente". Sulla base di tali premesse la Casini
contestava la legittimità del provvedimento dell'INPS a) per l'errata
applicazione dell'art. 9 d.lgs. 262/1948 in luogo
degli artt. 1 e 2 r.d.l. 749/1920, b) per
l'inesistenza - in base alla normativa del 1920 e a differenza di quanto
previsto nella normativa del 1948-del potere di annullamento della
contribuzione versata all'INPS, c) per l'indebito arricchimento dell'INPS
provocato da ciò che alla contribuzione regolarmente versata non
corrisponderebbe alcun trattamento pensionistico, né i contributi verrebbero rimborsati al lavoratore o al datore di lavoro
per mancanza della relativa domanda la quale, comunque, non troverebbe
fondamento in alcuna norma di legge.
2. - Nel contraddittorio dell'INPS, che nella memoria, depositata il 20
novembre 1975, aveva chiesto respingersi le domande attrici, l'adito Pretore, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1976, comunicata il 27 e
notificata il 28 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n.
118 del 5 maggio 1976 e iscritta al n. 214 R.O. 1976,
sollevò d'ufficio la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non é
previsto il rimborso agli interessati dei contributi per l'assicurazione
invalidità vecchiaia superstiti nei periodi riscattati sul riflesso che, a
sensi dell'art. 9 d.lgs. 262/1948, per il servizio
civile non di ruolo prestato nelle amministrazioni dello Stato anteriormente
alla nomina nei ruoli organici statali l'INPS rimborsa agli interessati i
contributi versati per l'assicurazione INPS nel periodo riscattato. A giudizio
del Pretore la disparità di trattamento non sarebbe razionale ove si rifletta
che gli insegnanti delle scuole parificate successivamente passati
all'insegnamento statale godrebbero di due pensioni, la INPS
e la statale, per l'identica prestazione d'opere, mentre ciò é escluso per il
personale che abbia prestato, prima della nomina in organico, servizio civile
non di ruolo in tutte le amministrazioni dello Stato. Né - insisteva il Pretore
- si applicherebbe l'art. 9 d.lgs. 262/1948 perché il
riconoscimento del servizio prestato dal Mazzoli dal
1927 al 1958 era avvenuto in base alle speciali disposizioni del r.d.l.
749/1920 che non sarebbero integrabili con altre norme.
3.1. - Avanti la Corte
si é costituito per la Casini, in virtù di procura speciale
autenticata per not. Gonnelli
di Arezzo, l'avv. Benedetto Bussi, che nelle deduzioni depositate il 25 maggio 1976 ha concluso per la
manifesta infondatezza della proposta questione argomentando da ciò che la
disparità di trattamento non si risolverebbe in illegittima diseguaglianza
per essere diverse le situazioni poste a raffronto: mentre l'art. 9 d.lgs. 7 aprile 1948 n. 262 concerne il riscatto del
servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato
anteriormente alla nomina nei ruoli speciali, l'art. 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n.
749 riguarda il servizio di ruolo prestato nelle scuole pareggiate da personale
successivamente passato in servizio governativo; a sostegno di tale
argomentazione ha la difesa della Casini richiamato la
sent. 14 ottobre 1975 n. 3326, con la quale la Corte di Cassazione ebbe a
giudicare legittima la coesistenza del diritto alla pensione a carico dell'INPS
con il diritto alla pensione a carico di altra cassa di previdenza. A seguito
del decesso dell'avv. Bussi si sono costituiti, in virtù di procura speciale
per notar P. Bucciarelli Ducci,
rep. n. 8954 del 19 gennaio 1983, gli avv.ti Mattia Persiani e Paolo Borri, i quali, nella memoria
depositata il 4 febbraio 1983, hanno argomentato, sulla base dell'art. 38 Cost., nel senso che tutte le prestazioni previdenziali
hanno natura di erogazioni fatte nell'interesse pubblico alla liberazione dal
bisogno come mezzo per garantire l'effettivo godimento dei diritti civili e
politici, e concluso per la dichiarazione d'illegittimità degli artt. 1 e 2
l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non prevedono
il rimborso agli interessati dei contributi per l'assicurazione generale
obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti, versati nei periodi
riscattati, per contrasto con l'art. 3 Cost..
Non si é costituito l'INPS, né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983 il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato in diritto
4. - Dalla esposizione svolta sub 1. e 2. emerge a) che la
Casini, sol in via subordinata alla reiezione delle domande
in tesi spiegate, chiese dichiararsi illegittimo l'annullamento della pensione
vecchiaia goduta dal defunto marito prof. Paolo Mazzoli, disposto dall'INPS e
comunicato con nota 28 giugno 1973, b) che il Ministero della Pubblica
Istruzione, con nota del 1 luglio 1971 indirizzata il 10 ottobre 1972 all'INPS
aveva chiarito che nessun rimborso di contributi sarebbe stato da esso
Ministero richiesto all'Istituto previdenziale, e c) che la questione
d'illegittimità, ex officio sollevata dal Pretore di Arezzo, inciderebbe
sull'oggetto delle domande subordinate della Casini.
Tale essendo la sostanza del giudizio di merito, é di tutta evidenza che
la mancata considerazione in alcun senso delle domande principali da parte del
Pretore rende irrilevante e, quindi, inammissibile la proposta questione, a
tacere che 1) la nota del Ministero della Pubblica Istruzione priva di
contenuto - sul piano dei fatti - la obiezione, a
favore dell'INPS prospettabile, che l'erogazione della pensione di riversibilità finirebbe con essere priva di
controprestazione per essere l'Istituto tenuto a rimborsare al Ministero i
contributi, e II) anche di recente ha ricevuto conferma l'orientamento
giurisprudenziale per il quale é da dirsi legittima la coesistenza del diritto
alla pensione a carico dell'INPS con il diritto alla pensione a carico di altra
cassa di previdenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per irrilevanza, la
questione d'illegittimità costituzionale degli artt.
1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei
servizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti
delle scuole medie e normali), sollevata, nella parte in cui non é previsto il
rimborso agli interessati dei contributi per assicurazione invalidità vecchiaia
superstiti versati nei periodi riscattati, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Arezzo
con ordinanza 21 gennaio 1976 (n. 214 R.O. 1976).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio
ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18
aprile 1983.