ORDINANZA N. 88
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella
legge 5 febbraio 1982, n. 25 (cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi
dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del
programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4
della stessa legge) promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Pretore
di Carrara, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Antognetti
Giuseppe ed altri e
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio
1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Carrara, nei procedimenti civili riuniti
vertenti fra Antognetti Giuseppe ed altri contro
che, secondo il primo giudice, la lettura
letterale e logica del detto articolo comporterebbe non soltanto la
sospensione, fino al 31 dicembre 1983, delle azioni esecutive, ma anche
l'estinzione di ufficio di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in
vigore del decreto, ivi compresi quelli di cognizione, e la privazione d'ogni
effetto dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato,
che, perciò, si verificherebbe una grave
discriminazione fra i cittadini anche in relazione al diritto di difesa.
Considerato che, a parte il dubbio prospettabile sull'esattezza della
riportata interpretazione, la norma é stata comunque autenticamente interpretata
con legge 22 luglio 1982 n. 466, secondo cui l'estinzione riguarda
esclusivamente i procedimenti esecutivi,
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti
al primo giudice affinché valuti l'incidenza della nuova legge sul caso di
specie.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Carrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1983.