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ORDINANZA N. 87
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche) promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Acque e Terme di Bognanco,
iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio
1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 22 ottobre 1981,
che - secondo i primi giudici - il predetto
comma, limitando la deducibilità di costi e di oneri,
non di competenza dell'esercizio cui si riferisce la tassazione, a quelli
imputati al conto profitti e perdite di un periodo d'imposta precedente, e mai
a quelli imputati a periodo successivo, violerebbe il principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.) in relazione al dovere di assolvere gli obblighi fiscali in base
alla capacità contributiva; e ciò in quanto si verificherebbe un trattamento
diverso fra due cittadini di cui l'uno abbia spostato in avanti un costo, e
l'altro l'abbia invece anticipato,
che soltanto il Presidente del Consiglio dei
ministri ha spiegato intervento, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che su analoga questione, incentrata sulla stessa
disposizione di legge e sugli stessi parametri costituzionali, questa Corte si
é già pronunziata colla sent.
n. 186/82 che l'ha dichiarata non fondata,
che, nell'ora citata sentenza,
che l'ordinanza di rimessione
non ha portato ragioni che inducano a discostarsi dai cennati
principi, sì che la sollevata questione appare manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, d.P.R.
29 settembre 1973 n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado
di Milano in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1983.