SENTENZA N. 85
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 246 cod. proc. civ.
(incapacità a testimoniare) in relazione all'art. 384, comma secondo, cod. pen. (casi di non punibilità)
promosso con ordinanza, emessa il 5 novembre 1976 dal Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di Clemente Dario, iscritta al n. 725 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2
febbraio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il
Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Serantoni Paolo, ispettore commerciale della
Lancia S.p.a., dolendosi che
Clemente Dario, commissionario della ditta per la zona di Casale Monferrato, lo
avesse diffamato accusandolo alla presenza del dirigente del servizio del
personale dell'addetto all'ufficio legale e di altro funzionario della società
di essersi fatto corrispondere la somma di lire 2.000.000 quale compenso della
nomina a commissionario, sporse querela contro il Clemente per diffamazione
aggravata sotto la data 26 luglio 1967.
Essendo, a seguito di tale accusa, ritenuta veritiera dalla datrice di
lavoro, stato licenziato in tronco dalla Lancia, il Serantoni,
con atto notificato il 20 febbraio 1968, convenne avanti il Tribunale civile di
Torino
2. - Nel giudizio di appello avverso la sentenza, con la quale il Pretore
di Torino ebbe a giudicare il Clemente responsabile per falsa testimonianza
condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione, il difensore
dell'imputato sollevò in via preliminare incidente d'incostituzionalità
dell'art. 246 c.p.c. in
riferimento all'art. 384 c.p. per violazione degli artt.
3 e 24 Cost. nella parte in cui la disposizione del codice di procedura civile
non vieta la testimonianza di un soggetto imputato dello stesso fatto o di un
fatto connesso a lui attribuito quale reato.
Con ordinanza emessa il 5 novembre 1976, comunicata
il 10 e notificata il 15 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 31 del 2
febbraio 1977 e iscritta al n. 725 R.O. 1976, il
Tribunale di Torino giudicò la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 384 comma
secondo c.p., I) rilevante
perché attinente all'applicabilità dell'art. 372 c.p. nei confronti
dell'appellante Clemente, che verrebbe escluso dall'esimente dell'art. 384 c.p.
e in applicazione del principio statuito dall'art. 2, comma terzo c.p., e II) in riferimento agli artt.
3 e 24 Cost. non manifestamente infondata perché a) l'art. 246 c.p.c., secondo il quale "non
possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio",
s'ispira all'incompatibilità tra le posizioni di parte e di teste e mira ad
evitare che il giudicato civile si formi con l'apporto diretto o indiretto dei
soggetti che potrebbero invocarne a proprio favore gli effetti, b) siffatta
incompatibilità appare di maggior rilievo nel caso sottoposto all'esame dei
giudici penali di Torino in quanto "la (sua) posizione di soggetto
informato dei fatti non é al di fuori della controversia in atto fra le parti,
ma ha dato origine, sia pure con il concorso di altre posizioni personali, alla
controversia stessa" e "l'incompatibilità appare di maggior rilievo
perché inerisce all'interesse del soggetto obbligato
alla testimonianza a non subire condanne penali in dipendenza della sua
posizione di persona informata dei fatti", III) "Appare (in questa
ipotesi) giuridicamente rilevante l'interesse del soggetto che assume la
duplice qualità, sia pure in sedi diverse, di testimone e di imputato, a
rappresentare al giudice la realtà dei fatti, in modo da non pregiudicare la
propria posizione d'imputato", c) "la delicata situazione nella quale
il soggetto viene a trovarsi é altresì pregiudizievole all'accertamento della
verità che é funzione essenziale della testimonianza", d) "Se il
soggetto nega i fatti e la veridicità dei medesimi risulta altrimenti provata
si espone alla condanna per falsa testimonianza" e "In ogni caso il
suo diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare violato", e) va
richiamato l'art. 304 c.p.p.-nella formulazione di
cui alla legge 5 dicembre 1969 n. 932 e, da ultimo, alla legge 15 dicembre 1972
n. 773-, il quale "prevede il caso che nel corso dell'interrogatorio
(meglio deposizione) di persona non imputata (teste), emergono a suo carico indizi
di reità, ed impone al giudice l'obbligo di avvertire l'interrogando che da
quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con
la sanzione dell'inutilizzazione delle dichiarazioni rese in assenza del
difensore".
In conclusione il Tribunale ravvisò l'incostituzionalità dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 384 secondo comma c.p., nella parte in cui non
prevede l'incapacità a testimoniare, non vieta cioé
la testimonianza di chi é imputato di un fatto reato, da questi resa in giudizio
civile, su circostanze relative al fatto medesimo o connesse con il fatto-reato
stesso.
3.1. - Avanti
In subordine, non sussiste violazione del principio di eguaglianza perché
le due ipotesi a raffronto (l'una contemplata dall'art. 246 c.p.c., in cui é in gioco l'interesse pubblico alla genuinità di
una fonte di prova, e l'altra che si vorrebbe oggetto dell'intervento additivo,
nella quale viene in considerazione l'interesse privato a non compromettere la
propria difesa penale) esibiscono differenze tali da giustificare il fatto che
solo l'una, e non l'altra, sia oggetto della previsione normativa.
D'altra parte, non sarebbe esatto - ad avviso dell'interveniente-che il
testimone nel caso in esame sarebbe costretto al dilemma di autoaccusarsi
o di esporsi alla responsabilità penale per falsa testimonianza, in quanto
l'art. 384, primo comma, c.p. dispone che non é punibile chi ha deposto il
falso "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo
o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o
nell'onore", e tale previsione (costituente espressione del principio di
cui all'art. 54 c.p. ed operante, quindi, come causa di esclusione della stessa
antigiuridicità) ricomprenderebbe l'ipotesi
considerata dal giudice a quo. Né si potrebbe obiettare che tale causa di
giustificazione offre una tutela meno intensa di quella che sarebbe ottenibile
attraverso la previsione, nel caso considerato, di una incapacità
a testimoniare (o di una facoltà di astensione), giacché l'apprezzamento della
congruità della tutela rientra nella discrezionalità del legislatore.
Né infine si ravvisa contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., in quanto il teste, sotto
l'usbergo dell'art. 384, comma primo, c.p. é libero di tenere un comportamento
che non pregiudichi la sua difesa in sede penale. Che se poi egli preferisce,
per sue ragioni personali, deporre il vero nella causa civile e nuocere in tal
guisa alla propria difesa nell'altra sede, ciò non é dovuto ad una
(costituzionalmente illegittima) lacuna normativa, ma ad una libera scelta.
3.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 marzo 1983, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello
Stato Caramazza ha illustrato argomentazioni svolte e
conclusioni formulate nell'atto d'intervento.
Considerato in diritto
4. - Fermo che il giudizio di diffamazione (lo attesta lo stesso giudice
a quo) é stato definito per sopravvenuta amnistia, non sussiste violazione del
principio d'eguaglianza perché non sono giuridicamente comparabili e, ancor
meno equiparabili la posizione dell'imputato nel processo penale e la
situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile:
una cosa é: nemo testis in
causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa é: nemo tenetur edere contra se, che
permea il novellato art. 304 c.p.p..
Né l'imputato di falsa testimonianza può dirsi offeso nel diritto di
difesa per essere costretto al dilemma di autoaccusarsi
o di esporsi a responsabilità penale per falsa testimonianza perché gli
soccorrerebbe l'art. 384 comma primo c.p. e, più a monte, l'art. 376 c.p.p.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
costituzionalità dell'art. 246 c.p.c., in relazione
all'art. 384, comma secondo c.p. e in riferimento agli artt.
3 e 24, comma secondo Cost. sollevata dal Tribunale di
Torino con ordinanza 5 novembre 1976 (n. 725 R.O.
1976).
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA – Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1983.