SENTENZA N. 83
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130
(Miglioramenti economici ai dipendenti statali), come modificato dall'art. 8
della legge 8 aprile 1952, n. 212, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Consiglio di Stato-Sezione IV
giurisdizionale -sul ricorso proposto da Dodero Maria
in Leo contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, iscritta al n. 560 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 dal TAR per l'Emilia Romagna - sede
di Bologna - sul ricorso proposto da Negroni
Gabriella contro l'Ente Ospedaliero regionale Ospedali di Bologna, iscritta al
n. 674 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 del 20 gennaio 1982;
3) ordinanza emessa il 23 giugno 1981 dal Consiglio di Stato-Sezione IV
giurisdizionale - sul ricorso proposto dal Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione del CIVIS contro Catalani Rosina, iscritta al
n. 169 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 dell'8 settembre 1982.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1983
il Giudice relatore Antonio
udito l'avvocato dello Stato Stefano Onofrio,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975
La signora Dodero, capo ufficio presso il
Ministero delle Poste, in seguito alla sospensione della corresponsione delle
quote di aggiunta di famiglia a lei spettanti, durante lo stato di
disoccupazione del marito, aveva proposto ricorso avanti all'anzidetto organo
giudicante, sollevando fra l'altro questione di
costituzionalità della normativa, in base alla quale la concessione delle quote
in questione al personale femminile, in relazione ai figli minorenni, deve,
dopo ogni due anni, essere sospesa per un anno.
Il quarto comma dell'art. 4 della legge n. 130 del 1950 prevede che al
personale femminile coniugato spettino le quote complementari di carovita
(denominate poi dall'art. 4 del d.P.R. n. 767 del
1955 quote di aggiunta di famiglia) per i figli minorenni, quando sia provato
lo stato di disoccupazione del marito, nei modi previsti da apposito
regolamento. I1 successivo comma prevede che il regolamento stabilisce il
periodo di disoccupazione, dopo il quale sorge il diritto a percepire le
suddette quote e la durata massima delle loro corresponsioni.
Il suddetto regolamento emanato con d.P.R. 3
giugno 1955, n. 592, dispone appunto che la corresponsione non può avvenire per
più di due anni e non può essere ripetuta se non dopo un anno. Ritiene il
Consiglio di Stato che la fonte della limitazione nel tempo della
corresponsione non é il regolamento, bensì l'art. 4 della legge n. 130 che
l'impone. É quindi denunciata la suddetta norma. Le norme di raffronto invocate
sono gli artt. 3, 36, 37 e 38 Cost.
In particolare si deduce la violazione dell'art. 37. Questo precetto
estende al campo del lavoro il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3,
del quale pure si asserisce la lesione, e così statuisce che la donna
lavoratrice abbia gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, la stessa retribuzione spettante al lavoratore uomo. Si assume violato
altresì l'art. 36, che garantisce senza distinzione di sesso al lavoratore una
retribuzione che assicuri anche alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La rilevanza della questione risulta dal fatto che, se la norma denunciata
fosse dichiarata incostituzionale, risulterebbe illegittima anche la norma
regolamentare verso cui é insorta la ricorrente.
Il Presidente del Consiglio, intervenuto per tramite dell'Avvocatura
dello Stato, deduce l'infondatezza della questione. Rileva anzitutto
l'Avvocatura che la norma denunciata é contenuta nell'art. 8 della legge n. 130
del 1950 e non nell'art. 4; osserva poi che le quote di aggiunta di famiglia
non possono rientrare nel concetto di retribuzione. Esse rappresentano un
beneficio di misura uguale per tutti i dipendenti e quindi non collegato alla
retribuzione e al lavoro svolto, ma solo al carico familiare. Perciò non
sussisterebbe la violazione dell'art. 36 Cost.
Quanto alla lamentata lesione degli artt. 37 e
38, si deduce che il riferimento a detti parametri sarebbe inconferente,
l'art. 37 attenendo ai diritti della donna solo nell'ambito del rapporto di lavoro,
e l'art. 38, dal canto suo, coprendo i soli meccanismi assicurativi nei
confronti della disoccupazione (involontaria) del lavoratore: per modo che la
disciplina di specie é estranea all'ambito dell'una e dell'altra statuizione
costituzionale. Il nocciolo della questione sta dunque, a giudizio
dell'Avvocatura, nel preteso contrasto con l'art. 3 Cost.
Ciò premesso, si afferma che nei rapporti economici connessi allo status
familiare la legge deve tener conto della posizione differenziata del coniuge
maschio ai limitati effetti della distribuzione e del godimento di talune
previdenze. A tale esigenza sarebbero appunto ispirate le norme sulle quote di
aggiunta di famiglia, che prevedono come usuale il beneficio per la moglie a
carico. La moglie viene cioè considerata a carico del
marito, prescindendo dal suo stato di disoccupazione; la norma censurata invece
esclude l'aggiunta per il marito disoccupato, prevedendola solo per i figli.
Solo eccezionalmente la disoccupazione del marito assume rilevanza; il sistema
prevede però che ciò possa accadere solo per un tempo limitato, sia per evitare
eccessivi oneri, sia per il sospetto relativo alla volontarietà di una
disoccupazione permanente.
L'Avvocatura si richiama poi ad alcune pronunce rese nel 1972 da questa
Corte. Ivi si affermava che data l'organizzazione della società fosse
razionale, ai fini della pensione di reversibilità, il richiedere lo stato di
invalidità per il marito e non per la moglie.
2. - Con ordinanza emessa l'11 febbraio 1981 su ricorso proposto da Negroni Gabriella contro l'Ente ospedaliero regionale
Ospedali di Bologna, il TAR dell'Emilia Romagna ha sollevato questione di
costituzionalità della medesima norma, in riferimento
al medesimo parametro costituzionale.
La suddetta Negroni richiedeva
all'amministrazione ospedaliera di cui sopra la corresponsione delle quote
complementari di famiglia per le due figlie minorenni.
L'amministrazione si richiamava però al dettato dell'art. 4 del d.P.R. n. 592 del
Il TAR rileva - al pari del Consiglio di Stato nell'ordinanza del 1975 -
che la fonte originaria della limitazione temporale é non nella norma
regolamentare, ma in quella legislativa, riguardo alla
quale si prospetta la presente questione di costituzionalità.
Richiamata l'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato nel 1975, il TAR
Emilia ricorda che questa Corte con sentenza n. 105 del
1980, ha dichiarato l'incostituzionalità di altra norma per la parte in cui
non disponeva che gli assegni familiari spettanti per i figli a carico
competessero in alternativa alla donna lavoratrice qualora il marito presti
attività lavorativa, anche se questa non dia titolo ai
detti assegni. Con la stessa sentenza é stata altresì dichiarata
incostituzionale la norma che prevedeva che gli assegni per il coniuge a carico
spettassero alla moglie solo in caso di invalidità del marito.
La rilevanza della questione é motivata negli stessi termini della
precedente ordinanza.
Non interviene in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
Si é invece costituita, fuori termine, la parte privata ricorrente, la
quale confida che
In prossimità dell'udienza, la difesa della stessa parte privata ha prodotto
una memoria aggiuntiva, ribadendo le deduzioni già svolte.
3. - Identica questione é sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di
Stato su ricorso proposto dal Ministero del Tesoro - Ufficio liquidante del CIVIS contro Catalani Rosina, con ordinanza emessa il 23
giugno 1981 e pervenuta alla Corte il 9 marzo 1982.
Il TAR Lazio, ritenendo che le quote erogate alla ricorrente avessero
natura diversa da quelle di aggiunta e accogliendo il ricorso, affermava che la
norma, ora oggetto del sindacato di costituzionalità, non era applicabile al
caso di specie e riconosceva il diritto della Catalani
a percepire continuativamente le quote in contestazione.
Contro tale decisione proponeva appello il Ministero del Tesoro,
rilevando che le quote in questione hanno assunto la denominazione di quote di
aggiunta di famiglia, in base all'art. 4 del d.P.R.
n. 767 del 1955.
Quanto alla rilevanza della questione, osserva il Consiglio di Stato che
dalla caducazione dell'art. 4 legge n. 130 del 1950
deriverebbe il diritto dell'interessata a percepire la suddetta quota senza
limiti temporali. Il giudice a quo rileva in proposito che il regolamento del
personale del CIVIS attribuisce il diritto alle suddette quote alle stesse
condizioni e allo stesso titolo del personale statale. Posto ciò, la norma
denunciata contrasterebbe oltre che con l'art. 3, con gli artt.
36 e 37 Cost.
L'argomentazione é identica a quella addotta dallo stesso Consiglio di
Stato nel
In quest'ultimo giudizio non é intervenuto il Presidente del Consiglio,
né si é costituita alcuna parte privata.
4. - All'udienza pubblica del 22 febbraio
Considerato in diritto
1. - Le questioni proposte con le tre ordinanze in esame, rispettivamente
emesse il 16 dicembre 1975 (560/76) ed il 23 giugno 1981 (169/82) dalla IV
Sezione del Consiglio di Stato e l'11 febbraio 1981 (674/81) dal Tribunale
amministrativo dell'Emilia-Romagna, hanno per oggetto
l'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8 della
legge 8 aprile 1952, n. 212. Tale norma é censurata nella parte in cui- dopo
aver, al quarto comma, disposto che "al personale femminile coniugato
spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, quando sia
data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito
regolamento" - così, al quinto comma, statuisce "il regolamento
stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il
quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata
massima di corresponsione delle quote medesime".
La normazione regolamentare prevista nel censurato disposto di legge é
stata emanata con il d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592; e
di tale decreto qui interessa l'art. 4. Ivi é detto che le quote in parola non
possono essere corrisposte per un periodo superiore ad anni due e che la
corresponsione non può ripetersi se non sia trascorso almeno un anno dal
periodo suddetto. Altra norma, contenuta nel d.P.R.
767 del 17 agosto
Nelle ordinanze di rinvio si assume che la limitazione concernente il
periodo in cui le quote di aggiunta sono corrisposte al personale femminile
trovi la sua "fonte originaria" nel citato art. 8 della legge n. 212
del 1952: così viene all'esame della Corte detta norma, sulla quale, appunto,
riposa la disposizione regolamentare, che governa il caso di specie.
La questione si prospetta per aver il legislatore consentito un'indebita
restrizione dei diritti garantiti secondo Costituzione alla donna lavoratrice,
com'è qui di seguito precisato:
a) In ciascuna delle ordinanze in esame é in primo
luogo dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. Il diritto alle quote per
la prole a carico - si osserva al riguardo - é limitato, nei confronti del
personale femminile, ad un periodo massimo, che non vien
fatto coincidere con l'intera durata dello stato di disoccupazione del coniuge,
mentre corrispondenti limitazioni di ordine temporale non sono previste per
l'ipotesi in cui le stesse quote vengono erogate al marito (cfr.
art. 2, quinto comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni,
("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali")). La
differenza di trattamento disposta per il personale femminile sarebbe priva di
ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio di eguaglianza. Tale
conclusione, si soggiunge,
b) Le considerazioni testé esposte gioverebbero anche a denunziare
l'inosservanza dell'art. 37 Cost. delineata nelle ordinanze di rinvio
sull'assunto che quest'ultimo precetto del testo fondamentale costituisca
esplicazione del principio di eguaglianza, con specifico riferimento ai diritti
e alla retribuzione della donna lavoratrice.
c) Si assume poi leso l'art. 36 Cost., in quanto - il rilievo, va precisato, é svolto nella sola
ordinanza (169/82) della IV Sezione del Consiglio di Stato - "il diritto
del lavoratore ad ottenere una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui
stesso ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa non consente alcuna
discriminazione tra i due sessi". Una simile discriminazione opererebbe,
tuttavia, proprio nel caso in esame, e del tutto ingiustificatamente, dal
momento che la norma censurata non trae supporto da alcuna corrispondenza al
sistema del codice civile, in cui la piena parità dei coniugi é sancita anche
in ordine agli obblighi loro imposti nei riguardi della prole.
d) Nelle ordinanze (560/76 e 169/82) della IV Sezione del Consiglio di Stato
e del TAR Emilia Romagna (674/81) é infine adombrata l'ipotesi che la lamentata
discriminazione della donna lavoratrice rilevi anche sul terreno previdenziale,
con il risultato di vulnerare la statuizione dell'art. 38 Cost.
2. - Le ordinanze in epigrafe propongono la stessa questione.
I relativi giudizi sono pertanto riuniti e congiuntamente decisi.
3. - La questione é fondata. Delle censure proposte occorre subito
esaminare quella che ha riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., sollevata per prima, in
ordine logico, in tutti i giudizi riuniti ai fini della presente decisione.
Nelle ordinanze di rinvio si lamenta che la donna lavoratrice fruisca
della provvidenza in questione per un periodo necessariamente inferiore alla
durata dello stato di disoccupazione del coniuge, laddove analoga limitazione
non é disposta per il caso in cui le quote siano percepite dal marito.
Non si contesta, dunque, che l'erogazione delle quote alla moglie possa
essere ragionevolmente subordinata alla circostanza che il marito sia
sprovvisto, ai sensi della legge, delle risorse derivanti dall'attività
lavorativa. Né si contesta che lo stato di disoccupazione del coniuge debba
essere accertato nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, cui la legge
rinvia. La lesione dell'art. 3 Cost.,
com'è prospettata alla Corte, consiste, allora, propriamente in ciò: che, pur
essendo il beneficio in discorso concesso al personale femminile, esso é
tuttavia previsto per un periodo limitato e discontinuo, che comunque non copre
l'intera durata della disoccupazione del coniuge. Ora, non può negarsi che per
questo verso sussiste la dedotta irrazionalità della previsione normativa. La
corresponsione della quota alla moglie presuppone, certo, lo stato di disoccupazione
del marito; ma se, e fino a quando questo presupposto risulta sussistere
l'erogazione del beneficio deve essere continua. La norma in esame discrimina
invece ai danni della donna lavoratrice, eccettuandone il trattamento dal
regime dettato in via generale per i dipendenti dello Stato.
Vanno così disattese le deduzioni del Presidente del Consiglio in merito
alla questione promossa in data 16 dicembre 1975 dalla IV Sezione del Consiglio
di Stato. Si osservava, in quel giudizio, dall'Avvocatura che "la
posizione limitatamente differenziata del coniuge maschio", quale risulta dalla normativa in esame, "risponde ad una
condizione sociale diffusa e tradizionale"; la scelta del legislatore, si
soggiungeva, é giustificata dalla presunzione che a carico del coniuge é
normalmente la moglie, non il marito; la disoccupazione del marito, si
concludeva, acquista rilevanza eccezionalmente, al solo effetto di
corrispondere alla moglie le quote di aggiunta per la prole a carico. Dopo di
che, i qui contestati limiti di tempo quanto al godimento di tale beneficio
dovrebbero ritenersi posti razionalmente, di fronte "all'eventualità di un
ininterrotto o permanente periodo di sovvertimento della condizione normale del
marito, la cui disoccupazione non può essere cronica".
Così ragionando, però, si trascura che nella specie ci troviamo,
dopotutto, di fronte ad una provvidenza per i figli minori. Deve dunque tenersi
in conto la tutela del nucleo familiare, la quale esige che, accertato lo stato
di disoccupazione del padre, le quote di aggiunta siano per tutta la sua durata
percepite dalla madre lavoratrice, ed in condizioni di eguaglianza rispetto
all'altro genitore. A parte ciò, la presunzione dalla quale muove l'Avvocatura
riguardo alle rispettive posizioni del marito e della moglie nel mantenimento
reciproco - e quel che qui importa, nei confronti della prole a carico - é
contraddetta dall'evoluzione intanto intervenuta nell'assetto socio-economico
del paese. Questa nuova realtà - é stato in precedenti pronunzie affermato (sentenze nn. 6 e 105 del 1980) -
si rispecchia nella più recente legislazione, decisamente ispirata, in
conformità ed attuazione del testo fondamentale, al criterio di eguagliare le
situazioni dell'uomo e della donna. Basti ricordare l'art. 143 codice civile,
come sostituito dall'art. 24 della legge sulla riforma del diritto di famiglia
19 maggio 1975, n. 151 e l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Quest'ultima disposizione statuisce, invero, che "gli assegni familiari,
le aggiunte di famiglia, le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico
possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata
alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o
pensionato".
4. - Ingiustificatamente, dunque, la norma censurata deroga al coevo
trattamento dei dipendenti statali. Essa vulnera il principio di eguaglianza,
in quanto detta per la donna un regime meno favorevole di quello riservato al
coniuge e ciò nella sfera, in cui la moglie assolve con il proprio lavoro - a
pari titolo del marito, che non fosse disoccupato - i compiti affidati ai
genitori nei confronti della prole. In definitiva, occorre poi osservare, viene
in rilievo anche l'esigenza di ricondurre il caso di specie sotto i criteri
stabiliti nella testé ricordata norma del 1977, la quale ha nell'ambito
temporale della sua previsione ormai adeguato il vigente ordinamento
all'invocato disposto costituzionale. Il che conferma la conclusione sopra
raggiunta.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4, quinto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130,
"Miglioramenti economici ai dipendenti statali" come modificato
dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento
economico dei dipendenti statali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1983.