SENTENZA N. 82
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824
(Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970,
n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici
ex combattenti), promossi con ordinanze emesse il 6 aprile
Visti gli atti di costituzione del Banco di Napoli e del Monte dei Paschi
di Siena e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983
il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Renato Scognamiglio,
per il Monte dei Paschi di Siena, l'avv. Vincenzo Spagnuolo
Vigorita, per il Banco di Napoli, e l'avvocato dello
Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 6 aprile 1976 il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n.
Osserva il Tribunale che secondo l'orientamento giurisprudenziale
pressoché costante, la disposizione predetta ha posto una chiara limitazione,
secondo la quale negli ordinamenti nei quali sia prevista
la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni,
per carriera di appartenenza si deve intendere quella che si articola nei gradi
conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi e l'art. 4 del Regolamento per
il personale del Banco di Napoli prevede puntualmente siffatta distinzione,
cosicché non é possibile alcun dubbio interpretativo sui limiti posti alla
possibilità di attribuire il beneficio della qualifica superiore.
Questa normativa introdurrebbe una non giustificata disparità di
trattamento tra dipendenti degli istituti di diritto pubblico e gli impiegati
civili dello Stato, nonché fra gli stessi dipendenti degli istituti di credito
di diritto pubblico, a seconda che abbiano raggiunto o
no l'ultimo grado della categoria di appartenenza, con violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Si osserva che con l'art. 2 della legge n. 336 del 1970 il legislatore ha
previsto che ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici "ex
combattenti ed assimilati" (artt. 1 e 3), "all'atto della cessazione dal servizio"
sia attribuito solo, in via alternativa, il beneficio del conferimento della
qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a
quella posseduta.
La norma impugnata fu emanata per eliminare possibili controversie
interpretative della legge n. 336/1970, ed era diretta a consentire una uniforme applicazione del beneficio (alternativo)
attribuito al dipendente ex combattente che cessa dal servizio, nel senso che
la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente
superiore a quella posseduta si riferisce alla carriera di appartenenza del
dipendente medesimo: e per carriera di appartenenza si intende, secondo la
fondamentale distinzione di cui all'art. 1 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, quella direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria,
ovvero, per riportarsi al Regolamento vigente pel Banco di Napoli, dirigenti,
funzionari, impiegati e subalterni.
Secondo l'Avvocatura dello Stato non v'è quindi, alcun dubbio che il
beneficio opera esclusivamente nell'ambito della carriera di appartenenza e che
i dipendenti pubblici in tanto possono godere del beneficio in questione in
quanto nell'ambito appunto della carriera, non abbiano raggiunto la qualifica
massima; che se questa qualifica avessero invece raggiunto potrebbero godere
esclusivamente dell'altro beneficio, attribuito in via alternativa e cioè degli
aumenti periodici di stipendio.
Tale situazione si verifica per tutti i dipendenti ex combattenti
previsti dalla legge, sia cioè dipendenti dello Stato, sia - per restare nella
specie - dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico, senza alcuna
discriminazione e per altro verso é logico e razionale che il dipendente che
abbia raggiunto il massimo della qualifica alla sua carriera possa
usufruire solamente del beneficio alternativo degli aumenti di stipendio, non
essendo concepibile l'attribuzione di una qualifica iniziale della carriera
superiore e cioè un trasmutamento del dipendente da
ausiliario ad esecutivo, o da esecutivo a funzionario o da funzionario a
dirigente.
Non vi sarebbe, pertanto, alcuna violazione né dell'art. 3 né dell'art.
35 della Costituzione.
Si é costituito il Banco di Napoli chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Questione identica - ma con riferimento al solo art. 3 della Costituzione
- é stata sollevata anche dal Pretore di Siena, con ordinanza emessa l'8 aprile
1977 nel corso di un giudizio promosso da 44 dipendenti del Monte dei Paschi,
tutti con il più alto grado della categoria di appartenenza, i quali avevano
chiesto, ai sensi della legge n. 336/1970, l'attribuzione del grado superiore a
quello in possesso all'atto del collocamento a riposo.
Anche nel giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Si é pure costituito il Monte dei Paschi, formulando la stessa richiesta.
Questione analoga é stata parimenti sollevata dal Pretore di Andria con ordinanza emessa il 22 novembre 1977, nel corso
di un analogo giudizio promosso contro il Banco di Napoli. In tale ordinanza,
peraltro, la disparità di trattamento viene denunciata
anche "tra dipendenti inquadrati in ordinamenti che non prevedono una
netta distinzione del personale in vari gruppi, prevedendo uno scorrimento
verticale pieno sino ai vertici, e dipendenti inquadrati in ordinamenti che
tale distinzione contemplano".
Anche nel giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e si é costituito il Banco di Napoli: entrambi hanno
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di cui in epigrafe sollevano la medesima questione di
legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti
ai fini di un'unica sentenza.
2. - L'art. 3, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824
("Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio
1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti"), testualmente stabilisce: "Negli
ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti,
funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende
quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati
gruppi".
Posta in relazione con l'art. 2 della precedente legge 24 maggio 1970, n.
336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex
combattenti ed assimilati"), la citata norma é stata interpretata nel
senso che il beneficio del conseguimento della qualifica o classe di stipendio,
paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, a chi lo
chieda in sostituzione del beneficio di cui al primo comma dello stesso art. 2,
non può essere accordato se abbia raggiunto, nella carriera di appartenenza, il
massimo grado.
I giudici a quibus
dubitano che la norma, così interpretata, vietando che coloro i quali abbiano
raggiunto quel grado massimo possano conseguire lo stipendio proprio della
carriera superiore, violi gli artt. 3 e 35 Cost., in quanto si porrebbe in
essere una distinzione non giustificata:
a) - fra i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico (ai
quali appartengono coloro i quali avevano promosso i giudizi nel corso dei
quali é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in oggetto)
ed i dipendenti delle Amministrazioni civili dello Stato;
b) - fra i dipendenti dai medesimi istituti di credito di diritto
pubblico a seconda che abbiano raggiunto o meno il
grado massimo della carriera di appartenenza;
c) - fra coloro, infine che appartengono ad istituti di credito retti da
ordinamenti nei quali esiste una distinzione di carriere e coloro che
appartengono ad istituti di credito retti da ordinamenti che tali distinzioni
non conoscono.
La questione non é fondata.
3. - Premette
Il beneficio in parola, cioè quello di cui all'art. 2,
secondo comma, della legge n. 336 del 1970, é poi alternativo con quello
preveduto dal primo comma del medesimo articolo (attribuzione di tre aumenti
periodici di stipendio, paga o retribuzione), sicché ove non sia chiesta
l'applicazione del secondo comma o questa non sia possibile, come nei casi in
questione, va pur sempre applicato il beneficio di cui al primo comma, che,
come é noto, talora può essere superiore a quello del secondo comma: in altri
termini coloro i quali rimangono esclusi dal beneficio in questione sono senza
meno ammessi a fruire di altro beneficio.
Ciò premesso
Infatti:
a) - non esiste a questo riguardo alcuna differenza fra dipendenti da
istituti di credito di diritto pubblico e dipendenti statali, sia perché la
legge n. 336 del 1970 e quella n. 824 del 1971 hanno chiaramente per
destinatari anche, anzi in primo luogo, i secondi (art. 1 della legge n. 336),
sia perché anche per i dipendenti statali, come risulta dall'art. 1 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato")
esistono differenti carriere;
b) - non si configura alcuna disparità di trattamento fra chi sta al
vertice della propria carriera e chi questo vertice non ha raggiunto: si tratta
di situazioni diverse, dato che quando si é raggiunto il vertice di una
carriera non vi é, ovviamente, alcuna possibilità giuridica di trasferimento in quella superiore e rimane naturalmente preclusa, quindi,
la possibilità di conseguire ulteriori avanzamenti ed ulteriori sistemazioni
che non siano esplicitamente prevedute dalla legge.
Diversamente, invece, avviene per coloro i quali non si trovano al
vertice, essendo naturale, per costoro, la possibilità di progressione
nell'ambito della carriera prescelta;
c) - É del tutto inconferente il paragone che
si pretende operare fra chi appartiene ad ordinamenti privi di distinzioni di
carriera e chi appartiene ad ordinamenti che ne hanno, dato che anche nei primi
non può non verificarsi la situazione di chi abbia raggiunto il vertice e non
possa quindi beneficiare del secondo comma dell'art.
Nessuna motivazione, infine, é stata data dall'ordinanza di rimessione circa l'allegata violazione dell'art. 35 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824
("Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio
1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti
pubblici ex combattenti"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1983.