SENTENZA N. 81
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 16,
commi primo, secondo e nono, e 150 del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili
dello Stato) e dell'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte in
cui ha sostituito l'art. 11, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 249
(Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per
il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti statali), promossi con le ordinanze emesse dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 10 marzo e 30 giugno 1975,
21 febbraio 1977 (quattro ordinanze) e 19 giugno 1978, rispettivamente iscritte
ai nn. 83 e 183 del registro ordinanze 1976, ai nn. da 524 e 527 del registro ordinanze 1978 e al n. 17 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 92 e 99 del 1976 e nn. 24 e
80 del 1979.
Visti gli atti di costituzione di Scalabrino
Giovanni, di Cotticelli Alfredo ed altri, di Porreca Silvino ed altro e del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
visti gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 19 maggio 1982
il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte,
per Cotticelli Alfredo ed altri, Giuseppe Guarino,
per Porreca Silvino ed altro, e gli avvocati dello
Stato Giovanni Albisinni, per il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e per il Presidente del Consiglio dei ministri, e
Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio in cui era stata contestata la legittimità di
bandi di concorsi a direttore di sezione in prova nel ruolo della carriera
direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, riservati
agli impiegati della carriera di concetto, bandi che prevedevano la
retrodatazione delle promozioni, il TAR del Lazio, con ordinanza 10 marzo
Si espone che l'art. 9 della legge n. 775 del 1970, nel modificare il
quarto comma dell'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, stabilì il
principio che il passaggio alla carriera superiore fosse consentito, anziché
alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche
o classi o posizioni corrispondenti alle qualifiche di direttore di sezione e
di primo segretario od assimilate, mediante concorso per esami nella misura di
un sesto dei posti disponibili. A questa direttiva si adeguò il Governo, con
l'art. 16, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1077
del 1970, disponendo, inoltre, nel nono comma, che la nomina a direttore di
sezione dei vincitori del concorso riservato agli impiegati della carriera di
concetto (in possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi
secondo e sesto) decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si é verificata la disponibilità dei posti messi a
concorso, e che i vincitori seguono nel ruolo gli impiegati (già appartenenti
alla stessa categoria direttiva) promossi mediante scrutinio con la stessa
decorrenza.
Secondo il TAR tale normativa comporterebbe senza alcuna razionale
giustificazione e in violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione il riconoscimento di una più favorevole posizione al
personale di concetto immesso per saltum nel ruolo della carriera direttiva con qualifica
intermedia e non iniziale, con grave pregiudizio degli impiegati che, pur
avendo superato con priorità nel tempo il concorso nell'ambito interno della
categoria direttiva, nondimeno sarebbero scavalcati nel ruolo organico di
appartenenza.
Inoltre la stessa previsione della possibilità di accesso alla qualifica
direttiva, direttamente da una qualifica intermedia, per gli impiegati della
carriera di concetto, comporterebbe violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
L'Avvocatura dello Stato osserva che non sussiste alcun principio
costituzionale che vincoli il legislatore ordinario a disporre l'accesso alle
varie carriere al grado iniziale di ciascuna di esse.
Quando, come nella specie, l'accesso diretto alla qualifica intermedia di una
data carriera é riservato al personale della carriera immediatamente inferiore
in possesso di determinati e particolari requisiti (titolo di studio, anzianità
di servizio), non può ritenersi violato il principio di uguaglianza, data la
difformità delle situazioni esistenti fra gli impiegati che posseggono tali
requisiti e quelli che non li possiedono; né é compromesso il principio del
buon andamento della pubblica amministrazione, perché, come é lasciato al
legislatore di fare eccezione all'accesso mediante concorso, così deve
considerarsi rimesso alla discrezionalità del legislatore ordinario di valutare
se l'aver già superato un concorso di accesso all'impiego ed avere acquisito
ulteriori requisiti possano costituire titolo di ammissione ad altro concorso
per l'accesso ad una qualifica intermedia di una carriera superiore.
Per quanto riguarda, poi, la retrodatazione della nomina dei vincitori
del concorso di accesso alla indicata qualifica intermedia, l'ordinanza di rimessione trascura che analoga retrodatazione é prevista
dall'art. 15 dello stesso decreto n. 1077 del 1970, che fa decorrere la
promozione a direttore di sezione dalla data del compimento dell'anzianità
necessaria per l'ammissione allo scrutinio, cosicché il principio di
uguaglianza é invocato senza ragione, dal momento che la retrodatazione della
promozione deve dirsi elevata a sistema generale per quanto riguarda la
qualifica di direttore di sezione di cui si tratta.
Inoltre, gli impiegati della carriera direttiva che partecipano agli
scrutini per la copertura dei posti di direttore di sezione resisi disponibili
nello stesso anno sono tutelati dalla norma di cui all'ultima parte del comma
nono dell'art. 16 del d.P.R. n. 1077/1970, che
dispone espressamente che i vincitori del concorso riservato sono collocati in
ruolo dopo i promossi per scrutinio.
Infine, gli impiegati della carriera direttiva che partecipano agli
scrutini di promozione per la copertura dei posti resisi disponibili negli anni
successivi, non possono dolersi di essere iscritti in ruolo successivamente ai
vincitori del concorso riservato, relativo alle vacanze degli anni precedenti.
É evidente infatti che in tale caso il preteso
scavalcamento nel ruolo é soltanto formale, perché i promossi per scrutinio
hanno concorso per la copertura dei posti resisi disponibili in epoca
successiva a quella in cui si é operata la riserva di posti degli anni
precedenti.
Si é costituita pure la parte privata, la quale ha insistito perché la
questione sia ritenuta fondata.
Analoga questione é stata sollevata con ordinanza 30 giugno 1975 del TAR
del Lazio, nel corso di analogo giudizio dinanzi a sé promosso da taluni
direttori di sezione del ruolo dell'Ispettorato del lavoro per contestare la
legittimità di bandi di concorsi a posti di ispettore superiore nel ruolo della
carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato agli impiegati della
carriera di concetto.
L'ordinanza é in tutto simile alla precedente, limitandosi in questa il
TAR a chiarire peraltro che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 150 del d.P.R. n. 1077 del 1970, viene sollevata "nella parte in cui determina all'1
gennaio 1971 la decorrenza degli effetti della nomina da attribuirsi al vincitore
del primo dei concorsi da espletare".
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro (parte
nel giudizio a quo), chiedono che la questione sia dichiarata non fondata.
Nella memoria depositata si contesta che le norme impugnate rendano
possibile il conseguimento di qualifiche non iniziali in posti di organico di
una carriera superiore, quella direttiva, senza salvaguardia per le posizioni
dei dipendenti già in possesso di dette qualifiche, in contrasto con l'art. 3
della Costituzione.
Si deduce al riguardo che esiste una sostanziale diversità di posizioni
tra i consiglieri che, avendo compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica, conseguono a ruolo aperto la promozione a direttore
di sezione mediante scrutinio per merito comparativo, e i vincitori di concorso
riservato per passaggio di carriera, con diritto alla nomina a direttore di
sezione, giacché - tra l'altro - per l'ammissione al concorso dei secondi é
richiesta la condizione che essi abbiano già maturato una considerevole
anzianità di effettivo servizio in carriera di concetto dalla quale provengono.
Quanto all'art. 97 della Costituzione, per l'immissione degli impiegati
della carriera di concetto, per saltum, in quella direttiva, la si
contesta sottolineando che il passaggio alla carriera direttiva richiede non
solo una valutazione del Consiglio di amministrazione in ordine all'attitudine
alle funzioni direttive, ma anche della qualità del servizio prestato, del
rendimento e del risultato conseguito nei corsi di integrazione (art. 16, sesto
comma).
Inoltre é richiesta una considerevole anzianità di effettivo servizio
nella carriera di provenienza.
Dopo l'ammissione al concorso i candidati debbono risultare vincitori,
superando esami a carattere teorico-pratico, tendenti ad accertare la
preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di
questioni di carattere amministrativo e tecnico (art. 16, quinto comma), il cui
programma é stabilito con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore
della P.A. e deve comprendere prove dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico- giuridica o tecnica del
candidato (art. 16, commi quinto e sesto).
Le parti private Botticelli, D'Angeli,
Esposito, Sogliano e Terracciano hanno chiesto la
declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 150,
terzo comma, del d.P.R. n. 1077 del 1970.
Le parti private Porreca e Amendola
hanno chiesto che la questione sollevata sia
dichiarata non fondata, insistendo sul carattere differenziato della posizione
dei consiglieri della carriera direttiva, i quali, avendo compiuto quattro anni
e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, conseguono a ruolo aperto la
promozione a direttore di sezione mediante scrutinio per merito comparativo, e
vincitori di concorso riservato per passaggio di carriera con diritto alla
nomina a direttore di sezione.
Essi hanno sostenuto, altresì, in relazione alla dedotta violazione
dell'art. 97 della Costituzione, che il passaggio alla carriera direttiva
previo concorso é garanzia di adeguata selezione ed, infine che la
retrodatazione prevista dalle norme impugnate trova riscontro, per coloro che
già appartengono alla carriera direttiva in analoga retrodatazione prevista
dall'art. 15 del d.P.R. n. 1077 del 1970 e che lo
stesso art. 16 impugnato, col suo meccanismo,
impedisce irragionevoli scavalcamenti.
Questione analoga é stata sollevata pure dal TAR del Lazio con altre
cinque ordinanze, quattro identiche del 21 febbraio 1977 e una del 19 giugno 1978.
Considerato in diritto
1. - I giudizi promossi con le sette ordinanze di cui in epigrafe, avendo
ad oggetto le medesime disposizioni di legge e sollevando identiche questioni
di legittimità costituzionale, vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Alla Corte vengono sottoposte le seguenti
questioni:
a) - se l'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche e
integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"), nella parte in cui ha
sostituito l'art. 11, quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 249
("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato,
per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti statali") e gli artt.
16, primo, secondo e nono comma, e 150 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato"), prevedendo il passaggio
alla qualifica intermedia della carriera immediatamente superiore dei
dipendenti civili della Amministrazione dello Stato, siano costituzionalmente
legittimi in relazione agli artt. 3,
primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
b) - se lo stesso art. 150, terzo comma, del d.P.R. n. 1077/1970, nella parte in cui dispone in via
transitoria che nella prima applicazione dell'art. 16 dello stesso d.P.R. i passaggi alla cennata
qualificata intermedia avranno effetto dall'1 gennaio 1971, sia
costituzionalmente legittimo in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma della Costituzione.
Le questioni non sono fondate
3. - Quanto alla prima osserva
A tal fine lo stesso art. 97, terzo comma,
ritiene che il sistema preferibile per la prima ammissione in carriera, e cioè
per l'accertamento della predetta generica attitudine sia quello del pubblico
concorso: ma non lo eleva a regola assoluta, lasciando libero il legislatore di
adottare sistemi diversi, purché anch'essi congrui e ragionevoli in rapporto al
fine da raggiungere ed all'interesse da soddisfare.
Ora non sembra alla Corte che nel caso di specie queste regole siano state travalicate o trascurate.
Con l'art. ll, quarto comma, della legge 18
marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 9 della legge n. 775 del 1970, e con
l'art. 16 del d.P.R. n. 1077 del 1970, si é posta in
essere una forma di progressione in carriera dei dipendenti civili
dell'Amministrazione dello Stato che, superando le disposizioni già contenute
negli artt. 161, quarto comma, e
173, quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 ("T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato"), ha consentito agli impiegati di categorie inferiori,
in aggiunta alla ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale della
carriera superiore, anche se privi del normale titolo di studio, il passaggio
alla qualifica intermedia della stessa carriera superiore.
Si tratta indubbiamente di un sistema non soltanto nuovo, ma altresì
eccezionale, il quale si traduce (e lo stesso legislatore se ne é reso conto)
in un particolare, rilevantissimo beneficio per i
dipendenti.
Proprio perciò, con l'art. 11 della legge n. 249 del 1968, che ha
preveduto il nuovo istituto, il legislatore ha voluto "adeguate
garanzie", che poi sono state adottate con l'art. 16 del d.P.R. n. 1077, che ha disciplinato in concreto il medesimo
istituto.
Il passaggio, limitato numericamente ad un sesto dei posti disponibili
nel ruolo organico della carriera superiore, deve avvenire, infatti, attraverso
un apposito concorso per esami circondato da notevoli cautele.
Al concorso per la carriera direttiva (che qui interessa) sono ammessi
soltanto coloro i quali abbiano raggiunto la qualifica
di segretario capo, segretario principale o qualifiche equiparate ed abbiano
qui prestato cinque anni di effettivo servizio (si prescinde da tale anzianità
solo per coloro i quali possiedano il prescritto titolo di studio).
L'ammissione é poi subordinata (per chi non sia in possesso del titolo di
studio) al parere favorevole del consiglio di amministrazione, parere il quale
deve essere fondato sulla valutazione delle attitudini all'esercizio delle
funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di
integrazione.
Ancora, gli esami devono avere carattere teorico-pratico e devono tendere
ad accertare sia la preparazione professionale sia la attitudine
alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico: il relativo
programma deve essere stabilito con i criteri e con le modalità proprie di ogni
altro concorso di ammissione di cui all'art. 3 del medesimo d.P.R.
n. 1077/1970. Ma non par dubbio che la prova sia più severa, in quanto l'art. 3
si riferisce a concorsi svolgentisi fra persone
estranee alla P.A. che aspirano ad entrare nei ruoli di questa e che, pertanto,
non possono avere alle loro spalle un bagaglio di preparazione e di esperienze
simile a quello di coloro i quali già appartengono
alla P.A.
Il legislatore ha definito "nomina" la immissione
dei soggetti in questione nella qualifica intermedia della carriera superiore
e, in coerenza con tale definizione, ha stabilito ancora che i vincitori del
concorso sono soggetti al normale periodo di prova di sei mesi, al termine del
quale sono restituiti al ruolo di provenienza se la prova fallisce (art. 16,
ultimo comma).
Infine i vincitori del concorso (nono comma) conseguono la nomina, a
tutti gli effetti, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si é verificata la disponibilità dei posti messi a concorso, ma
seguiranno nel ruolo gli impiegati promossi mediante scrutinio, e cioè
provenienti dalla stessa carriera direttiva ai sensi dell'art. 15.
In tal modo il legislatore non ha trascurato di adottare misure e cautele
idonee a salvaguardare gli interessi della P.A., per cui, accomunando norme relative alla prima immissione
nei ruoli e norme più proprie alle promozioni, gli appartenenti alla carriera
di concetto possono conseguire la "nomina" alla qualifica di
direttore di sezione a seguito di una duplice procedura: in primo tempo si ha
una valutazione preventiva del servizio già prestato in seno alla P.A. e in un
secondo tempo (salvi coloro che possiedono il necessario titolo di studio) si
ha il vaglio di un concorso il cui contenuto, come si é detto, é più severo di
ogni altro concorso di prima ammissione all'impiego pubblico.
Con questi accorgimenti e con queste limitazioni si può ritenere che sia
stata osservata la esigenza di fornire alla P.A., anche nei gradi intermedi, persone atte a svolgere
adeguatamente le loro funzioni e che le condizioni previste non siano
inferiori, nella loro sostanza, a quelle poste dall'art. 15 per l'avanzamento
alla qualifica di direttore di sezione degli appartenenti alla carriera
direttiva.
Né appare violato il principio di uguaglianza per non avere ammesso a
tali concorsi coloro i quali appartengono alla carriera direttiva, poiché costoro
sono presi in esame ai fini della promozione dopo quattro anni e sei mesi e
sono valutati con il più semplice sistema dello scrutinio per merito
comparativo, sicché non devono ulteriormente sottoporsi a prove di esame: sono,
cioé, diverse le situazioni prese in considerazione
dal legislatore, per cui anche a parte la
considerazione che l'allargamento di un beneficio particolare rientra nella
discrezionalità del medesimo legislatore, sta di fatto che il sistema
escogitato per gli appartenenti a carriera inferiore mal si adatterebbe ai fini
della promozione nell'ambito della medesima carriera.
Non esatta, infine, é l'affermazione che sulla base del nono comma
dell'art. 16 si verificherebbe uno scavalcamento rispetto a coloro che sono
promossi ex art. 15.
Il d.P.R. n.
4. - Quanto alla seconda questione si deve premettere che l'art. 16 del d.P.R. n. 1077, al fine di precisare in ogni dettaglio
forme e termini del procedimento relativo alle "nomine" di cui al
medesimo articolo, ha stabilito che, dovendo queste riferirsi ai posti
disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno e dovendo le nomine avere
decorrenza dall'1 gennaio successivo, la procedura ha inizio entro il mese di
febbraio con l'accertamento del numero dei posti disponibili e con la emanazione del relativo bando di concorso.
In questo quadro deve essere esaminato il disposto dell'art. 150, che forma oggetto della seconda censura e che si
riferisce alla prima applicazione di questo nuovo tipo di nomine, cioè a quelle
da conferire con decorrenza 1 gennaio 1971.
Il primo comma dell'art. 11 della legge di delega, nel testo risultante
dalla legge n. 775 del 1970, aveva stabilito che il riordinamento delle
carriere da attuare con i provvedimenti delegati ivi previsti avesse decorrenza dall'1 luglio 1970: la norma (che in ogni
caso non é stata censurata dai giudici a quibus) é conforme al criterio,
normalmente seguito quando si procede a riforme nello stato giuridico dei
pubblici dipendenti, di fissare una data precisa alla quale riferire le
modifiche.
Consegue da ciò che le disposizioni del decreto delegato avrebbero dovuto avere effetto a partire dall'1 luglio 1970:
ed infatti l'art. 153, secondo comma, del d.P.R. n.
1077, esplicitamente stabilisce che detto decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sulla G. U. (e cioè
l'8 gennaio 1971) ma "ha effetto dal 1 luglio 1970".
Consegue ancora che dalla ripetuta data 1 luglio 1970 decorreva il
computo delle vacanze utili per la prima applicazione delle "nomine"
e perciò l'art. 150, terzo comma, da un lato parla, per la prima applicazione,
di concorsi da riferire a posti disponibili entro il secondo semestre del 1970,
e dall'altro (pur non avendone bisogno, non potendo discostarsi dalle norme
della legge di delega) tiene ferma la decorrenza delle nomine dall' 1 gennaio 1971.
Senonché l'art. 150 (compreso in un decreto
emanato dal Capo dello Stato il 28 dicembre 1970 e pubblicato successivamente,
come si é detto) ha dovuto tenere conto della circostanza che sarebbe stato
difficile per l'Amministrazione procedere alla puntuale e tempestiva
applicazione dell'art. 16: conseguentemente, pur tenendo ferma la decorrenza 1
gennaio 1971 (data da osservare necessariamente per il disposto dell'art. 11 citato), ha spostato al settembre 1971, per la prima
applicazione in parola, il termine normale del febbraio.
In tal modo non si é disposto retroattivamente, ma soltanto s'è stabilito
uno spostamento nel tempo degli atti procedurali del caso, spostamento dovuto
ad una situazione di necessità, che non poteva influire sulla norma sostanziale
che ha posto il criterio fondamentale per le "nomine".
Senonché in punto di fatto i termini fissati
dall'art. 150 non sono stati osservati dalle Amministrazioni interessate al
presente giudizio: come risulta dalle ordinanze di rimessione,
infatti, il Ministero delle finanze ha bandito il primo concorso, relativo ai
posti disponibili al 31 dicembre 1970, soltanto il 18 aprile 1974 (ord. n. 83/1976) ed il Ministero
del lavoro ha bandito anch'esso il concorso per i posti del 1970 il 12 marzo
1974 (ord. n. 183/1976),
lasciando inalterata la decorrenza delle nomine all' 1 gennaio 1971.
Analogamente é avvenuto anche per gli anni successivi: infatti
il Ministero del lavoro ha bandito il concorso per il 1971 con decreto del 23
aprile 1975 (ord. n.
17/1979); l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha bandito i concorsi
relativi ai posti degli anni 1972, 1973 e 1974 con separati decreti tutti
datati però 24 settembre 1975 (ord. nn. 524/1978; 525/1978 e 526/1978) e con decreto dell'8
marzo
Nel frattempo, però, le stesse Amministrazioni avevano provveduto ad
effettuare gli scrutini e le promozioni ai sensi dell'art. 15 con la dovuta
tempestività, sicché, sempre in linea di fatto, é avvenuto che, quando sono stati banditi i concorsi ex art. 16 (impugnati dinanzi
al giudice amministrativo e che hanno dato luogo al presente giudizio
incidentale di legittimità costituzionale), già erano stati promossi alla
qualifica di direttore di sezione vari impiegati i quali, in prosieguo di
tempo, hanno veduto inserirsi nel ruolo, con una anzianità anteriore, altri
dipendenti, e precisamente coloro i quali avevano superato gli esami in parola:
ma costoro, come si é detto, aveva diritto a conseguire la nomina con la
decorrenza 1 gennaio 1971 (e, per qualcuno, 1 gennaio 1972, 1973, 1974, 1975 o
1976), non avendo rilievo alcuno, ai fini del presente giudizio, il ritardo
dell'Amministrazione nello eseguire le procedure.
Nella specie si tratta solo della necessaria regolarizzazione di una
situazione anomala creata dalla P.A. e la cui legittimità, ovviamente, può
essere sindacata solo dal giudice amministrativo.
Ne consegue che l'art. 150, terzo comma, non ha violato le norme
costituzionali richiamate e ciò anche a prescindere dal considerare che, in
ogni caso, la retroattività é vietata dalla Costituzione solo in materia
penale, e questa Corte ha ritenuto che per le restanti materie la osservanza del principio é rimessa alla prudente
valutazione del legislatore, sempre che la retroattività non comporti-evenienza
che nella specie non ricorre - la violazione di uno specifico precetto
costituzionale (cfr. sentenza
n. 194 del 1976).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, primo, secondo e nono comma, e dell'art. 150 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento
delle carriere degli impiegati civili dello Stato") nonché dell'art. 11,
quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il
riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle
funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali"), così come modificato dall'art. 9 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n.
249"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, con le ordinanze del TAR del Lazio indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo
REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1983.