ORDINANZA N. 79
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 80, commi 9 e 13 del d.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 (T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), così
come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con
ordinanza emessa il 14 febbraio 1980 dal Pretore di Mestre, nel procedimento
penale a carico di Maronese Aldo, iscritta al n. 561
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 284 del 15 ottobre 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio
1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
Ritenuto che con ordinanza 14 febbraio 1980, emessa nel procedimento
penale a carico di Maronese Aldo, il Pretore di
Mestre ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi
9 e 13, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come
modificati dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per preteso
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che, secondo il Pretore le norme impugnate,
disponendo che i titolari di patenti di guida C e CE, se sono di età inferiore
ai 21 anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale per
condurre autoveicoli adibiti a trasporto di cose con peso complessivo a pieno
carico superiore ai q. 75, creerebbero a danno dei predetti soggetti una
discriminazione ingiustificabile, trattandosi di persone che, per aver compiuto
gli anni 18, hanno raggiunto la piena maturità psico-fisica secondo le norme civilistiche;
che la parte privata non si é costituita, mentre
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile perché irrilevante, o in subordine, infondata.
Considerato che l'ordinanza di rinvio si limita alla pura e semplice
affermazione della rilevanza della questione, senza addurre alcun motivo al
riguardo e senza nessun riferimento alla fattispecie concreta
oggetto del giudizio principale, e quindi agli effettivi termini di
specifica operatività della norma impugnata;
che, restando così insoddisfatta la prescrizione
dell'art. 23, secondo comma della legge 11.3.1953, n. 87, si impone la declaratoria
di manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla
rilevanza, in conformità della ormai costante giurisprudenza di questa Corte
(v. da ult. ord. 7,
10, 12, 27/83).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti
dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento
all'art. 3, Cost., con l'ordinanza del Pretore di
Mestre in data 4 febbraio 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 marzo
1983.