Ordinanza n. 78 del 1983

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ORDINANZA N. 78

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1980 dal Tribunale di Forlì, nei procedimenti penali riuniti a carico di Saragoni Valdis, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'11 marzo 1981.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, con ordinanza datata 11 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi") in riferimento all'art. 24 Cost.: lamentando che all'imputato fallito non sarebbe garantita "la possibilità di esercitare... il diritto di difesa in una fase del procedimento in cui avviene la formazione di prove a suo carico, utilizzabili e rilevanti nel corso del procedimento penale";

e che nel giudizio nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il giudice a quo non motiva sulla rilevanza della proposta impugnativa, non indica di quali violazioni l'imputato fosse chiamato a rispondere e nemmeno specifica in qual parte la complessa disciplina dettata dall'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possa ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 marzo 1983.