Sentenza n. 77 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 77

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1976 dal giudice conciliatore di Roma, nel procedimento civile vertente tra De Santis Maurizio e Compagnia Tirrenia di capitalizzazioni ed assicurazioni, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui il giudice conciliatore di Roma, in data 31 ottobre 1973, aveva intimato a De Santis Maurizio di pagare alla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni ed assicurazioni la somma di Lit. 50.000 dovuta per rata scaduta sulla polizza R.C.A. n. 20/885, lo stesso giudice, con ordinanza del 12 aprile 1976, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 24 dicembre 1969 n. 990, in base al quale appunto la Compagnia predetta aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo in questione.

Al riguardo il giudice a quo, dopo aver affermato che la norma impugnata impone all'acquirente di un autoveicolo usato di divenire ipso jure cessionario del contratto di assicurazione, precisa che con ciò l'acquirente sarebbe posto in una situazione di diseguaglianza rispetto all'assicuratore ed al venditore, senza giustificato motivo. Invero, sempre a dire del giudice a quo, mentre l'acquirente vedrebbe conculcata la propria libertà di stipulare un nuovo contratto di assicurazione con la Compagnia che egli preferisca, l'ente assicuratore, usando del diritto riconosciutogli dall'art. 1918 c.c., potrebbe recedere dal contratto quando abbia notizia della cessione della cosa assicurata. Inoltre, mentre il venditore, a tenore dell'art. 8 impugnato, ha la possibilità di scegliere fra il rimanere assicurato con la sua Compagnia trasferendo la polizza dell'autoveicolo venduto a quello che eventualmente acquisti in sostituzione, il compratore dovrebbe invece sottostare alla scelta del venditore al quale verrebbe così attribuito irrazionalmente un trattamento preferenziale.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come per legge.

Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva anzitutto, "anche ai fini di una manifesta irrilevanza della questione", che il debitore opponente non ha contestato la cessione del contratto di assicurazione al momento dell'acquisto del veicolo, ma solo molto più tardi, quando già erano scadute alcune rate del premio; dal che dovrebbe dedursi che egli non contesta la legittimità dell'art. 8 citato, e mentre se ne avvale per dichiararsi adempiente all'obbligo dell'assicurazione, manifesterebbe la sua pretesa di non essere vincolato al contratto al momento del pagamento del premio di assicurazione.

Comunque nel merito la questione sarebbe infondata poiché, data l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli sancita dall'art. 1 della stessa legge, sarebbe ragionevole prevedere nell'interesse generale e dello stesso proprietario del veicolo che il trasferimento di quest'ultimo comporti, salvo patto contrario, la cessione anche del contratto di assicurazione. Non verrebbe in tal modo violata la libertà ed autonomia contrattuale, poiché le parti ben potrebbero pattuire l'esclusione della cessione della polizza come condizione del contratto di trasferimento del veicolo. L'art. 8, invero, conterrebbe una mera presunzione, secondo cui si considera ceduta la polizza se l'alienante non chiede che il contratto di assicurazione sia trasferito ad altro veicolo, e ciò non comporterebbe un'imposizione da parte dell'alienante ma significherebbe soltanto che ai fini della conoscenza del trasferimento del contratto da uno all'altro veicolo solo l'alienante titolare della polizza e proprietario di altro veicolo deve fare la dichiarazione, così come, nel caso di cessione della polizza unitamente al trasferimento del veicolo, cedente e cessionario devono darne comunicazione ai fini del rilascio del nuovo certificato di assicurazione (come previsto dall'art. 19 del Reg. 24 novembre 1970 n. 973).

D'altra parte la ratio della norma impugnata, di garantire la continuità della copertura assicurativa attraverso l'onere di subentrare in un contratto in corso per il residuo periodo della sua validità, inferiore ordinariamente ad un anno, e senza aggravio economico dato che le tariffe sono approvate con Decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, risponde alla regola dell'obbligatorietà dell'assicurazione, che persegue i fini costituzionali indicati dall'art. 2 Cost.

Pertanto l'acquirente, che ha sempre l'obbligo di garantire una copertura assicurativa, non si troverebbe in condizioni di disparità verso l'alienante, al quale solo, come titolare della polizza, può ovviamente spettare la scelta tra il cedere la polizza stessa col consenso dell'acquirente o il trasferirla su altro veicolo.

Né disparità esisterebbe tra il cessionario della polizza e l'ente assicuratore, non tanto per la evidente diversità della loro posizione, ma perché l'invocato art. 1918 c.c. che prevede il recesso sia dell'assicuratore che del terzo acquirente sarebbe derogato dalla legge speciale che impone sia all'assicuratore che all'acquirente la conservazione del contratto. Anzi, potrebbe ipotizzarsi, se mai, una discriminazione a danno dell'assicuratore che é sempre tenuto al contratto anche verso un soggetto diverso dall'originario.

Considerato in diritto

1. - L'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dispone che il trasferimento di proprietà di un veicolo o di un natante importa la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente, a meno che l'alienante chieda che il contratto stipulato per il veicolo o il natante alienato sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

I1 giudice a quo prospetta il dubbio del contrasto di tale norma con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo e precisamente perché: a) il trasferimento ipso jure, del contratto istituirebbe una discriminazione a danno dell'acquirente nei confronti della compagnia di assicurazione giacché, mentre questa conserverebbe il diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 1918 c.c., eguale facoltà non sarebbe prevista per l'acquirente, il quale vedrebbe così violata la propria libertà contrattuale; b) il venditore del veicolo conserverebbe la facoltà di rimanere assicurato con la sua Compagnia trasferendo la polizza su altro veicolo di sua proprietà, mentre identica possibilità non sarebbe concessa all'acquirente, che in sostanza dovrebbe subire la scelta del venditore.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in linea pregiudiziale, l'irrilevanza della questione, motivando l'eccezione in base alla considerazione che il debitore opponente non avrebbe contestato la cessione del contratto di assicurazione al momento dell'acquisto ma solo quando si era già verificata la scadenza di alcune rate, per cui dovrebbe concludersi che egli in realtà non contesterebbe la legittimità della norma citata tanto da avvalersene per conservare la copertura assicurativa, e manifestando solo in un secondo momento la sua pretesa di non essere vincolato al contratto.

L'eccezione non é fondata.

É certo invero che, pur se manifestata in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento delle rate scadute, la pretesa dell'acquirente investe la operatività, nel caso di specie, dell'art. 8 censurato, in base al quale appunto era stato pronunziato il decreto ingiuntivo in accoglimento della richiesta della Compagnia di assicurazione. La decisione del giudizio principale restava e resta pertanto subordinata alla validità della norma censurata, il che é sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del caso concreto, in cui si sostanzia appunto il necessario requisito della rilevanza richiesta dall'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87.

3. - Nel merito il dubbio sollevato dal giudice a quo deve ritenersi non fondato sotto entrambi i profili delineati.

Al riguardo é sufficiente osservare che l'art. 8 in questione fa parte del sistema normativo stabilito con la l. n. 990 del 1969 che, ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A tale scopo ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale.

Il trasferimento del contratto di cui all'art. 8 censurato, anche in relazione agli effetti immediati ed automatici che esso possa comportare nei confronti dei contraenti, e che secondo la giurisprudenza comporta senz'altro nei confronti dei terzi danneggiati, agevola certamente la conservazione della garanzia assicurativa ed é pertanto rispondente ad un criterio di indubbia razionalità.

Le disparità di trattamento evidenziate dal giudice a quo non appaiono irrazionali e comunque non sono censurabili in questa sede, tenuta presente appunto la riconosciuta discrezionalità del legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina.

Deve poi osservarsi che comunque non sussisterebbe la disparità di trattamento nei confronti dell'assicuratore, il quale, secondo il giudice a quo, a differenza dell'assicurato, avrebbe sempre facoltà di recesso ex art. 1918 c.c. Invero questa norma, secondo la costante giurisprudenza del giudice ordinario, non é applicabile alla responsabilità civile ma riguarda l'ipotesi di danno alle cose assicurate. Inoltre, il trasferimento del rapporto assicurativo avviene ope legis sia nei riguardi del cessionario (acquirente), sia nei riguardi del contraente ceduto (assicuratore).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza del giudice conciliatore di Roma del 12 aprile 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 marzo 1983.