SENTENZA N. 77
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1976 dal giudice
conciliatore di Roma, nel procedimento civile vertente tra De Santis Maurizio e Compagnia Tirrenia
di capitalizzazioni ed assicurazioni, iscritta al n. 512 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22
settembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983
il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui il
giudice conciliatore di Roma, in data 31 ottobre 1973, aveva intimato a De Santis Maurizio di pagare alla Compagnia Tirrena di capitalizzazioni
ed assicurazioni la somma di Lit. 50.000 dovuta per
rata scaduta sulla polizza R.C.A. n. 20/885, lo stesso giudice, con ordinanza
del 12 aprile
Al riguardo il giudice a quo, dopo aver
affermato che la norma impugnata impone all'acquirente di un autoveicolo usato
di divenire ipso jure cessionario del contratto di
assicurazione, precisa che con ciò l'acquirente sarebbe posto in una situazione
di diseguaglianza rispetto all'assicuratore ed al
venditore, senza giustificato motivo. Invero, sempre a dire del giudice a quo,
mentre l'acquirente vedrebbe conculcata la propria libertà di stipulare un
nuovo contratto di assicurazione con
L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale come per legge.
Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato
nei termini le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva anzitutto, "anche ai fini di una manifesta
irrilevanza della questione", che il debitore opponente non ha contestato
la cessione del contratto di assicurazione al momento dell'acquisto del
veicolo, ma solo molto più tardi, quando già erano scadute
alcune rate del premio; dal che dovrebbe dedursi che egli non contesta la
legittimità dell'art. 8 citato, e mentre se ne avvale per dichiararsi
adempiente all'obbligo dell'assicurazione, manifesterebbe la sua pretesa di non
essere vincolato al contratto al momento del pagamento del premio di
assicurazione.
Comunque nel merito la questione sarebbe infondata
poiché, data l'obbligatorietà dell'assicurazione della responsabilità
civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli sancita dall'art. 1
della stessa legge, sarebbe ragionevole prevedere nell'interesse generale e
dello stesso proprietario del veicolo che il trasferimento di quest'ultimo
comporti, salvo patto contrario, la cessione anche del contratto di
assicurazione. Non verrebbe in tal modo violata la libertà ed autonomia
contrattuale, poiché le parti ben potrebbero pattuire l'esclusione della
cessione della polizza come condizione del contratto di trasferimento del
veicolo. L'art. 8, invero, conterrebbe una mera presunzione, secondo cui si
considera ceduta la polizza se l'alienante non chiede che il contratto di
assicurazione sia trasferito ad altro veicolo, e ciò non comporterebbe
un'imposizione da parte dell'alienante ma
significherebbe soltanto che ai fini della conoscenza del trasferimento del
contratto da uno all'altro veicolo solo l'alienante titolare della polizza e
proprietario di altro veicolo deve fare la dichiarazione, così come, nel caso
di cessione della polizza unitamente al trasferimento del veicolo, cedente e
cessionario devono darne comunicazione ai fini del rilascio del nuovo certificato
di assicurazione (come previsto dall'art. 19 del Reg.
24 novembre 1970 n. 973).
D'altra parte la ratio della norma impugnata, di garantire la continuità
della copertura assicurativa attraverso l'onere di subentrare in un contratto
in corso per il residuo periodo della sua validità, inferiore ordinariamente ad
un anno, e senza aggravio economico dato che le tariffe sono approvate con
Decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, risponde alla
regola dell'obbligatorietà dell'assicurazione, che persegue i fini
costituzionali indicati dall'art. 2 Cost.
Pertanto l'acquirente, che ha sempre l'obbligo di garantire una copertura
assicurativa, non si troverebbe in condizioni di disparità verso l'alienante,
al quale solo, come titolare della polizza, può ovviamente spettare la scelta
tra il cedere la polizza stessa col consenso dell'acquirente o il trasferirla
su altro veicolo.
Né disparità esisterebbe tra il cessionario della polizza e l'ente
assicuratore, non tanto per la evidente diversità
della loro posizione, ma perché l'invocato art. 1918 c.c. che prevede il
recesso sia dell'assicuratore che del terzo acquirente sarebbe derogato dalla
legge speciale che impone sia all'assicuratore che all'acquirente la
conservazione del contratto. Anzi, potrebbe ipotizzarsi, se mai, una
discriminazione a danno dell'assicuratore che é sempre tenuto al contratto
anche verso un soggetto diverso dall'originario.
Considerato in diritto
1. - L'art. 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dispone che il
trasferimento di proprietà di un veicolo o di un natante importa la cessione
del contratto di assicurazione all'acquirente, a meno che l'alienante chieda
che il contratto stipulato per il veicolo o il natante alienato sia reso valido
per altro veicolo o natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del
premio.
I1 giudice a quo prospetta il dubbio del contrasto di tale norma con il
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo e
precisamente perché: a) il trasferimento ipso jure,
del contratto istituirebbe una discriminazione a danno dell'acquirente nei
confronti della compagnia di assicurazione giacché, mentre questa conserverebbe
il diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 1918 c.c., eguale facoltà non sarebbe prevista per l'acquirente, il
quale vedrebbe così violata la propria libertà contrattuale; b) il venditore
del veicolo conserverebbe la facoltà di rimanere assicurato con la sua
Compagnia trasferendo la polizza su altro veicolo di sua proprietà, mentre
identica possibilità non sarebbe concessa all'acquirente, che in sostanza
dovrebbe subire la scelta del venditore.
2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in linea pregiudiziale,
l'irrilevanza della questione, motivando l'eccezione in base alla considerazione
che il debitore opponente non avrebbe contestato la cessione del contratto di
assicurazione al momento dell'acquisto ma solo quando si era già verificata la
scadenza di alcune rate, per cui dovrebbe concludersi
che egli in realtà non contesterebbe la legittimità della norma citata tanto da
avvalersene per conservare la copertura assicurativa, e manifestando solo in un
secondo momento la sua pretesa di non essere vincolato al contratto.
L'eccezione non é fondata.
É certo invero che, pur se manifestata in sede di giudizio di opposizione
al decreto ingiuntivo del pagamento delle rate scadute, la pretesa
dell'acquirente investe la operatività, nel caso di
specie, dell'art. 8 censurato, in base al quale appunto era stato pronunziato
il decreto ingiuntivo in accoglimento della richiesta della Compagnia di
assicurazione. La decisione del giudizio principale restava e resta pertanto
subordinata alla validità della norma censurata, il che é sufficiente a
dimostrare la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della
questione di legittimità costituzionale e la decisione del caso concreto, in
cui si sostanzia appunto il necessario requisito della rilevanza richiesta
dall'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87.
3. - Nel merito il dubbio sollevato dal giudice a quo deve ritenersi non
fondato sotto entrambi i profili delineati.
Al riguardo é sufficiente osservare che l'art.
Il trasferimento del contratto di cui all'art. 8
censurato, anche in relazione agli effetti immediati ed automatici che
esso possa comportare nei confronti dei contraenti, e che secondo la
giurisprudenza comporta senz'altro nei confronti dei terzi danneggiati, agevola
certamente la conservazione della garanzia assicurativa ed é pertanto
rispondente ad un criterio di indubbia razionalità.
Le disparità di trattamento evidenziate dal giudice a quo non appaiono
irrazionali e comunque non sono censurabili in questa sede, tenuta presente
appunto la riconosciuta discrezionalità del legislatore nel disciplinare
diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di
diversa disciplina.
Deve poi osservarsi che comunque non sussisterebbe la disparità di
trattamento nei confronti dell'assicuratore, il quale, secondo il giudice a
quo, a differenza dell'assicurato, avrebbe sempre facoltà di recesso ex art.
1918 c.c. Invero questa norma, secondo la costante giurisprudenza del giudice
ordinario, non é applicabile alla responsabilità civile ma riguarda l'ipotesi
di danno alle cose assicurate. Inoltre, il trasferimento del rapporto
assicurativo avviene ope legis
sia nei riguardi del cessionario (acquirente), sia nei riguardi del contraente
ceduto (assicuratore).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza del
giudice conciliatore di Roma del 12 aprile 1976.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 29 marzo
1983.