ORDINANZA N. 75
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 59, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1979
dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Imperi Anna Maria e
Moscato Vincenzo, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio
1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 285/1982 del Pretore di Roma é stata
sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dall'1 all'8, della legge
sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della
facoltà di recesso del locatore dai contratti di locazione, per necessità o per
gli altri motivi previsti dalla norma, quando il reddito annuo del conduttore
superi gli otto milioni di lire.
Considerato che per quanto riguarda la denuncia del n. 1 del citato art.
59 (recesso per necessità del locatore di destinare l'immobile ad uso
abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o di prossimi
congiunti) la questione é stata già prospettata sotto lo stesso profilo alla
Corte, la quale con la sentenza n. 22 del
1980 l'ha risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando
l'illegittimità costituzionale del n. 1 dell'impugnato art. 59, e con le
successive ordinanze
nn. 88 e 130 del 1980 ha
conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.
Considerato, inoltre, in ordine alla denuncia dei nn.
dal 2 all'8 dell'articolo impugnato, che nel giudizio de quo la pronuncia sulla
questione così sollevata é del tutto irrilevante, non riguardando la
fattispecie alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati; che, pertanto, la
questione stessa é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 59, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con
l'ordinanza di rimessione n. 285/1982 e già
dichiarata fondata con sentenza n. 22 del
1980 e manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980.
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, nn. dal 2 all'8, della
citata legge n. 392/1978, sollevata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 marzo
1983.