Ordinanza n. 66 del 1983

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ORDINANZA N. 66

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2, lett. a e d, e 3, e dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. 20 novembre 1981, n. 663 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) promossi con tre ordinanze emesse l'1 dicembre 1981 dal Pretore di Padova, iscritte ai nn. 142, 143 e 144 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 del 28 luglio 1982.

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;

Ritenuto che il Pretore di Padova, con tre ordinanze identicamente motivate, emesse il 1 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e terzo comma, nonché dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 (recante "norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma della Costituzione: senza, per altro, che le ordinanze stesse motivino sulla rilevanza di ciascuna delle impugnative in tal senso proposte, né rechino alcun cenno sulle fattispecie in esame nei giudizi a quibus;

e che nei tre giudizi nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi con unica ordinanza;

e che il decreto - legge n. 663 del 1981 non é stato convertito in legge, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, lett. a e d, e terzo comma, e dell'art. 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, del decreto - legge 20 novembre 1981, n. 663 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, secondo comma, 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione - sollevata dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 16 marzo 1983.