ORDINANZA N. 65
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del r.d.l. 22 aprile 1943, n. 245 conv. in legge 5 maggio 1949, n. 178 (Disciplina dei consumi -
Vendita di merci con prezzo massimo fissato dall'autorità) promosso con
ordinanza emessa il 24 gennaio 1976 dal Pretore di Ancona, nel procedimento
penale a carico di Cefis Eugenio ed altri, iscritta
al n. 633 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 321 dell'1 dicembre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Cefis Eugenio
ed altri, di Casella Roberto, di Masseroli Otilio, di Rossi Alfiero, di Boido Luigi,
di Carli Angelo, di Manco Dino e di Minguzzi Giovanni, e l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio
1983 Il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Pretore di Ancona con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d.l. 22 aprile
1943, n. 245, convertito con legge 5 maggio 1949, n.
Considerato che l'ordinanza, relativa al reato di rifiuto di vendita di
merci il cui prezzo massimo é stato fissato con provvedimento dell'autorità,
censura in primo luogo la norma nella parte in cui non si estende alla
cessazione della produzione e nel contempo lamenta l'illegittimità
costituzionale della norma stessa perché prevederebbe
una prestazione imposta senza il rispetto della riserva di legge, presentando
così un thema decidendi
contraddittorio, giacché si richiede da un lato l'estensione della normativa e
dall'altro la sua caducazione;
che simile contraddittorietà rende la questione
inammissibile, come questa Corte ha ritenuto da ultimo con sentenza n. 30/1983;
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi innanzi
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 r.d.l. 22 aprile 1943, n.
245, convertito con legge 5 maggio 1949, n. 178, sollevata dall'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo
1983.