SENTENZA N. 57
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.
290 cod. pen. (Vilipendio
della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate)
promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1976 dal giudice istruttore del
Tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Mola di Nomaglio Gustavo ed altri, iscritta al n. 386 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164
del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983
il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento penale a carico di Gustavo Mola di Nomaglio ed altri, imputati per aver distribuito un
volantino vilipendioso nei confronti del Parlamento
riunito in seduta comune per l'elezione del Capo dello Stato, il giudice
istruttore del Tribunale di Torino - con ordinanza del 18 marzo 1976 - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 290 cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost..
Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, nel sanzionare il
vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze
armate, pur menzionando "le Assemblee legislative" non includerebbe
fra gli organi costituzionali meritevoli di tutela il Parlamento in seduta
comune, nella composizione prevista dall'art. 83 cpv. Cost. per
eleggere il Presidente della Repubblica: "la tutela penale" - osserva
infatti l'ordinanza di rimessione - "esige
l'esistenza di una norma e non interpretazioni analogiche o estensive senza
pregiudizio per la posizione dell'imputato, incompatibile con il principio
posto dall'art 25, 2 comma, della Costituzione". Con ciò, tuttavia, verrebbe messo "in discussione lo stesso fondamento
dell'art. 290, quanto meno nella parte in cui, non prevedendo l'organo di cui
all'art. 83 della Costituzione, crea una disparità di trattamento fra organi
costituzionali, e soprattutto crea una disparità di trattamento fra l'autore
dell'offesa ad una sola o ad entrambe le Camere e l'autore dell'offesa alle
Camere riunite integrate dai delegati regionali".
L'elencazione dell'art. 290 risulterebbe, inoltre, carente per l'omessa
inclusione tra i soggetti tutelati di "un organo costituzionale quale il
popolo italiano, inteso come corpo elettorale, come soggetto titolare
dell'iniziativa legislativa, del potere abrogativo delle leggi attraverso il
referendum, come partecipe dell'attività giurisdizionale, ecc.". Il che
starebbe ulteriormente a dimostrare "la fragilità e l'inconsistenza della
previsione penale, insufficiente" - si afferma - "per le finalità
menzionate dalla Corte nella sentenza n. 20 del
1974 e contrastante con lo spirito e la lettera dell'art. 21 della
Costituzione".
In punto di rilevanza - di fronte alla richiesta d'improcedibilità
dal P.M., per mancanza
dell'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 cod. pen.
(autorizzazione concessa nella specie dal solo Senato
e negata dalla Camera dei deputati) - il giudice a quo precisa che
l'impugnativa risponderebbe all'esigenza di stabilire preliminarmente se l'improcedibilità sia dovuta "al dato della mancanza di
autorizzazione o non invece dalla insussistenza della fattispecie
criminosa": "insussistenza che potrebbe realizzarsi attraverso la
dichiarazione di illegittimità della norma impugnata".
2. - É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo
preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Per
prima cosa, infatti, "la declaratoria d'illegittimità costituzionale
dell'impugnato articolo 290 non potrebbe avere... alcuna incidenza sulla
decisione riservata al giudice a quo", non essendo comunque esercitabile l'azione penale di fronte al diniego di
autorizzazione a procedere da parte della Camera (né avendo il giudice stesso
ritenuto sufficiente, nella specie, l'autorizzazione data dal solo Senato).
Secondariamente, un'eventuale sentenza di accoglimento non influirebbe mai
sulla definizione del procedimento penale pendente, per l'ulteriore ragione che
"essa eliminerebbe fatti diversi da quelli addebitati agli imputati";
e non potrebbe d'altronde, neanche se estendesse l'ambito attuale
dell'incriminazione, trovare applicazione nel processo a quo, poiché osterebbe
il disposto dell'art. 25, secondo comma, della
Costituzione.
Nel merito, però, l'Avvocatura dello Stato afferma che la norma
denunziata si riferirebbe allo stesso Parlamento in seduta comune: il che
verrebbe ad escludere la pretesa violazione del principio d'eguaglianza. Ed
anche per ciò che riguarda il vilipendio del popolo
italiano, l'art. 3 Cost. non sarebbe contraddetto, nemmeno a voler ritenere che
un'offesa del genere non si risolva - secondo l'interpretazione preferibile -
nel già previsto vilipendio della Repubblica
Quanto infine alla questione sollevata in
riferimento all'art. 21 Cost., il precedente
rappresentato dalla sentenza di rigetto
n. 20 del 1974 imporrebbe di considerarla manifestamente infondata.
Considerato in diritto
In base alla premessa interpretativa che l'art. 290 cod. pen. non preveda e non sanzioni il
vilipendio del Parlamento in seduta comune, nella particolare composizione
prescritta dall'art. 83 cpv. Cost., il giudice
istruttore del Tribunale di Torino ha impugnato la norma stessa, per preteso
contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione. Ma
la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in
accoglimento dell'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato.
Effettivamente, il giudice a quo non ha contestato in nessun modo la
legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., in forza del quale, "per il delitto preveduto
dall'art. 290, quando é commesso... contro le Assemblee legislative o una di
queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la
quale il vilipendio é diretto". Nella specie, su
richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,
l'autorizzazione é stata per altro concessa dal solo Senato della Repubblica,
nella seduta del 14 dicembre 1972; mentre
In tali circostanze, la presente decisione della Corte non può non
ricalcare le conclusioni già raggiunte dalla sentenza n. 20 del
1974. Anche in quell'occasione, il giudice a quo
sosteneva - al pari del giudice istruttore del Tribunale di Torino - che la
mancanza dell'autorizzazione non escludesse la rilevanza della questione di
legittimità della norma penale sostanziale denunziata, in quanto, in caso di
dichiarata incostituzionalità di essa, avrebbe dovuto
adottarsi "una diversa e più liberatoria formula di proscioglimento".
Ma
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 290 cod. pen.,
in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Torino
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto
MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo
1983.