SENTENZA N. 56
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge approvata il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976 dal Consiglio
regionale del Lazio, recante "Soppressione dei patronati scolastici e dei
consorzi provinciali di patronati scolastici" promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 28 maggio 1976, depositato in cancelleria
il 7 giugno 1976 ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1976 e del quale é
stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23
giugno 1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983
il Giudice relatore Oronzo Reale;
uditi l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e
l'avv. Giuseppe Lagonegro, per
Ritenuto in fatto
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale del
Lazio il 26 marzo 1975 e riapprovata il 30 aprile 1976 recante
"Soppressione dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei
patronati scolastici".
Detta legge, ad avviso del ricorrente Presidente del Consiglio,
contrasterebbe con gli artt. 117 e 128 della
Costituzione; in particolare, si osserva che i patronati esercitano compiti che
esulano in parte dalla competenza regionale, in quanto l'art. 2 della legge 4
marzo 1958, n. 261, ad essi demanda funzioni
integrative dell'azione educatrice della scuola. Pertanto non può
Si evidenzia altresì che il provvedimento normativo di acquisizione dei
beni degli enti in questione al patrimonio delle province e dei comuni
costituirebbe una indebita interferenza nella
autonomia degli enti oltre che una violazione della riserva statale in materia
di ordinamento comunale e provinciale, "in cui sono ricomprese
le disposizioni relative al patrimonio ed alla finanza".
Si denuncia infine che l'art. 6, secondo comma, del d.P.R.
n. 3 del 1972 sopracitato, attribuisce agli
insegnanti in servizio presso i patronati il diritto ad essere trasferiti alle
regioni. Ma l'art. 4 della legge impugnata si limita a prevedere una nuova
legge sul trasferimento del personale, "senza preannunciarne in alcun modo
il contenuto". Sulla base di tali vizi, che comporterebbero violazione
degli artt. 117 e 128 della Costituzione, si chiede
che la legge regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
Si costituiva
A parte tale rilievo, si sottolinea che mediante le leggi delegate del
1974 ed in particolare di quelle recanti i nn. 416,
417 e 419, sono stati istituiti gli organi collegiali di circolo didattico, di
istituto scolastico, di distretto, di provincia, nonché organismi regionali di
sperimentazione e ricerca educativa, con i quali é stata "totalmente
riordinata la struttura locale dei servizi della pubblica istruzione". E
si evidenzia anche che
Secondo la difesa della Regione, il quadro normativo testé descritto
dimostra che i patronati scolastici erano enti senza funzioni e che anche
quelli che nel ricorso erano stati definiti come compiti integrativi
dell'azione educatrice della scuola non sono più dei patronati, ma dei consigli
di istituto e di distretto, mentre le attribuzioni di assistenza scolastica
sono passate ai comuni ed alle province; una tale constatazione farebbe venir
meno le censure rivolte all'art. 2 della legge impugnata.
Analoga la situazione normativa per quanto attiene al trasferimento dei
patrimoni dei patronati; se questi ultimi sono enti inutili, siccome privi di
attribuzioni, e pertanto sono stati legittimamente soppressi, esattamente il
patrimonio di questi enti é stato trasferito alle provincie
ed ai comuni che, storicamente erano stati i conferenti della parte maggiore
dei compendi patrimoniali cessati enti".
Con riferimento infine allo stato giuridico del personale si assume che
la legge regionale non poteva che rinviare la decisione, atteso che, quanto
meno nella Regione Lazio, il personale addetto ai patronati era di estrazione
eterogenea, composto in parte da personale distaccato, in altra parte da
personale in incerta posizione giuridica e in altra parte da personale proprio.
Tale situazione di fatto comportava che per regolare tale intreccio di rapporti
fosse necessaria una preventiva intesa con l'amministrazione statale e le
associazioni sindacali. Si chiede quindi che venga
riconosciuta la costituzionalità della legge regionale impugnata.
All'udienza del 25 gennaio 1983 tanto l'avvocato dello Stato in
rappresentanza del Governo ricorrente quanto la difesa della Regione hanno
concluso chiedendo che
Considerato in diritto
Il Presidente del Consiglio dei ministri, col ricorso di cui in epigrafe,
chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge
approvata dal Consiglio regionale del Lazio il 26 marzo 1975 e riapprovata il
30 aprile 1976, avente per oggetto la soppressione dei patronati scolastici e
dei loro consorzi provinciali.
Questa legge violerebbe gli artt. 117 e 128
della Costituzione sotto i vari profili descritti in narrativa.
La censura viene respinta dalla Regione Lazio,
la quale nega, per le ragioni pure riassunte in narrativa, la sussistenza della
dedotta violazione degli artt. 117 e 128 della
Costituzione.
Successivamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione in
giudizio della Regione Lazio é stato emanato il d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, il quale - definito nell'art.
Conseguentemente
Pertanto, come le parti hanno concordemente riconosciuto all'udienza di
trattazione della causa, é cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara cessata la materia del contendere in
ordine alla questione di legittimità costituzionale della legge riapprovata dal
Consiglio regionale del Lazio il 30 aprile 1976 recante "Soppressione dei
patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici",
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso 28 maggio 1976
(n. 20 del registro ricorsi 1976) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO
- Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto
MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo
1983.