SENTENZA N. 54
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Vittorio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale:
a) della legge approvata il 10 aprile 1975 e riapprovata il 23 gennaio
1976 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante "Anticipazioni
finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie in materia di
agricoltura";
b) della legge approvata il 17 dicembre 1975 e riapprovata il 26 febbraio
1976 dal Consiglio regionale della Campania, recante "Variazioni al
bilancio per l'anno finanziario 1975 - Quarto provvedimento";
c) della legge riapprovata il 31 marzo 1977 dal Consiglio regionale della
Valle d'Aosta, recante "Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente
ospedaliero regionale ed integrazione delle leggi regionali 19.2.1975, n. 4, e
29.12.1975, n. 52";
d) della legge approvata l'11 maggio 1978 e riapprovata il 24 giugno 1978
dal Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia,
recante "Speciale finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6
settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazioni di
un contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee";
e) dell'art. 1 e dell'art. 4, comma secondo, del disegno di legge n. 641,
approvato dall'Assemblea regionale della Regione Sicilia il 3 agosto 1979,
recante "Provvidenze per i sali potassici".
Giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
Commissario dello Stato per
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Umbria, Campania, Valle
d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia e Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982
il Giudice relatore Antonio
uditi gli avvocati dello Stato Giorgio Azzariti e Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
uditi l'avv. Fabio Dean,
per
Ritenuto in fatto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prodotto ricorso contro
il Presidente della Regione Umbria per sentir dichiarare l'illegittimità
costituzionale della legge regionale approvata il 10 aprile del 1975 e
riapprovata il 23 gennaio 1976, recante "Anticipazioni finanziarie
relative a provvidenze statali e comunitarie in materia di agricoltura".
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nell'impugnato
testo normativo é indicata una mera partita di giro, non la fonte di
copertura delle spese relative alle dette anticipazioni: il che implicherebbe
l'inosservanza dell'art. 81 Cost.
2. - Altro ricorso del Presidente del Consiglio é proposto nei confronti
del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della Campania il 17
dicembre 1975 e recante: "Variazioni al bilancio per l'anno finanziario
1975". Il suddetto disegno era rinviato dal Governo al Consiglio regionale
e da quest'organo riapprovato il 26 febbraio 1976. La variazione introdotta nel
bilancio del 1975 consiste in un aumento di 25 miliardi, relativamente sia allo
stato di previsione dell'entrata, sia a quello della spesa. La difesa dello
Stato afferma che l'impugnato disegno di legge manca di indicare la copertura della
maggiore spesa così prevista, con il risultato di disattendere la prescrizione
dell'art. 81 Cost.. La
violazione di tale norma risulterebbe non solo dal testo normativo in
questione, ma dalla relazione illustrativa e dalla lettera del Presidente della
Giunta, in cui si dà conto dell'urgenza del provvedimento adottato e si
indicano i mezzi per far fronte alla spesa che ne sarebbe derivata. Deduce infatti l'Avvocatura che, a parte il rilievo che la spesa
non può trovare copertura in atti diversi dalla legge,
3. - Il Presidente del Consiglio ha proposto ricorso contro il Presidente
della Regione Valle d'Aosta, deducendo l'incostituzionalità del disegno di
legge, riapprovato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1977, recante
"Apertura di credito su mandato a favore dell'ente ospedaliero regionale,
ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4 e 29 dicembre
1975, n. 52". Il disegno impugnato autorizza l'apertura di un credito di
due miliardi; l'art. 2 fa riferimento, da un lato all'adeguamento della quota
del fondo ospedaliero spettante alla Regione per gli anni 1975/76 -
adeguamento, però, approvato solo dal CIPE - e, dall'altro, a varie fonti di
finanziamento, che non sarebbero state adeguatamente specificate.
4. - Un quarto ricorso riguarda il provvedimento legislativo approvato
dal Consiglio della Regione Friuli - Venezia Giulia in data 11 maggio 1978,
riapprovato il 24 giugno 1978 e recante "Speciale finanziamento dell'art.
39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni, ed assegnazione di un contributo una tantum per i lavoratori delle
autolinee". Il provvedimento impugnato prevede una spesa
di un miliardo e mezzo, relativa all'erogazione di contributi della
Regione, in favore di aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani,
nonché l'erogazione alle medesime imprese della somma forfetaria di lire
seicentomila, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dei datori di lavoro per ciascun dipendente, riguardo al periodo 1 gennaio 1976
- 31 dicembre 1977.
Per far fronte ai relativi oneri finanziari viene
istituito nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli
esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 un capitolo recante
"Assegnazioni dello Stato sul fondo nazionale dei trasporti", con lo
stanziamento per l'esercizio 1978, di 2.075 milioni.
La difesa dello Stato rileva che il fondo nazionale dei trasporti non era
stato ancora costituito, né era stata fissata la sua dotazione: di qui la
dedotta violazione del quarto comma dell'art. 81 Cost. .
5. - Il Commissario dello Stato per
Non soccorrerebbero infatti a tal riguardo i
mezzi finanziari individuati al cespite 05 - 02 - 01 - 01 del bilancio
pluriennale, in quanto essi derivano dal fondo di solidarietà nazionale e
devono perciò essere adoperati esclusivamente per gli scopi previsti dall'art.
38 dello Statuto della Regione, al perseguimento dei quali fa riferimento
l'art. 7 della stessa legge di bilancio pluriennale. Resta
pertanto escluso, ad avviso del ricorrente organo statale, che
La difesa della Regione Sicilia, costituitasi nel giudizio di
costituzionalità, rileva che il Commissario dello Stato non ha considerato
valido, ai fini della copertura finanziaria, il riferimento al bilancio
pluriennale regionale. Tale bilancio, si osserva poi, é stato tuttavia
approvato in base al disposto del quinto comma dell'art. 1 della legge
regionale n. 47 del 1977, che recepisce nell'ordinamento regionale siciliano
quanto dispone per le Regioni ordinarie il quarto comma dell'art. 1 della legge
n. 335 del 1976. Secondo quest'ultima norma il bilancio pluriennale regionale
"costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o
maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi
futuri".
Le censure formulate dal Commissario dello Stato - deduce ancora la
difesa della Regione - discendono dall'erroneo concetto che il ricorrente ha
degli interventi nel settore estrattivo, ai quali fa riferimento il bilancio
pluriennale. La norma regionale é impugnata sull'ingiustificato assunto che la
ristrutturazione, ivi contemplata, non possa includere alcuna infrastruttura o
alcun opus
che sia il risultato di un'attività umana.
Ad avviso della Regione, l'attività di ristrutturazione comporterebbe infatti, e necessariamente, la creazione di nuove strutture
e nel settore minerario si concreterebbe nella realizzazione di opere, il cui
piano, in base all'art. 2 del disegno di legge impugnato, va approvato dal
Governo regionale, previo parere della Giunta per le partecipazioni regionali, in
conformità di quel che prevede, per i piani economici, appunto l'art. 38 dello
Statuto.
Del resto - rileva
Comunque il combinato disposto del capoverso dell'art. 1 e del secondo
comma dell'art. 4 del disegno impugnato, sancirebbe l'interpretazione autentica
di quale contenuto abbia il cespite del bilancio in
questione, in quanto l'uno e l'altro precetto emanano dal medesimo organo,
sempre nell'esercizio della funzione legislativa.
6. - All'udienza pubblica del 28 aprile
Considerato in diritto
1. - Le controversie di cui é investita
I relativi giudizi sono riuniti e definiti con unica sentenza, data
l'identità del precetto costituzionale che con tutti i ricorsi in esame si
assume leso.
2. - Le proposte questione di legittimità vanno
dichiarate fondate con riguardo ai disegni di legge approvati dai Consigli
regionali dell'Umbria, della Campania e della Valle d'Aosta. Soccorrono in
questo senso le considerazioni seguenti.
2.I - Il disegno di legge umbro autorizza
(all'art. 1)
Nell'apposita norma concernente le modalità e i criteri dell'erogazione
(art. 2) é stabilito che, ai fini della garanzia del recupero, le anticipazioni
sono concesse previo rilascio, a favore della Regione, di delega a riscuotere
le somme spettanti ai beneficiari in base al titolo suddetto; il beneficiario
rimane direttamente responsabile della restituzione della somma ricevuta,
dandosi obbligo di sottoscrivere apposita convenzione. Le norme finanziarie (cfr. l'art. 3) fissano in L. 1.500.000 il massimo ammontare dell'anticipazione
consentita, da imputare, per l'esercizio degli anni 1975 e seguenti, ad un
capitolo di nuova istituzione, nella parte uscita del bilancio, mentre é
istituito, nella parte entrata del bilancio stesso, il corrispondente capitolo,
al quale sono destinate le somme rimborsate.
Il Governo aveva eccepito, in sede di rinvio, che il provvedimento così
congegnato non rispondeva ai precetti dell'art. 81 Cost. ,
nel senso, precisamente, che non veniva indicata, in relazione ai
finanziamenti, alcuna fonte immediatamente disponibile, ma si faceva
affidamento sul recupero delle somme anticipate, senza tener conto della aleatorietà del momento in cui la previsione dell'entrata
avrebbe potuto concretamente operare. Di fronte alla riapprovazione
della legge da parte degli organi regionali, l'Avvocatura dello Stato afferma,
nel ribadire la lamentata infrazione dell'art. 81 Cost., che ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo
costo, che non può essere compensato con la mera restituzione della somma
anticipata. In luogo dei mezzi per far fronte all'onere assunto - si conclude
nel ricorso del Presidente del Consiglio - il legislatore regionale ha qui
previsto una mera partita di giro.
Ora, tale ultima conclusione non può essere condivisa dalla Corte, dal
momento che, rispetto alla partita di giro in senso proprio, l'Ente regione
dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso momento e per identico
ammontare, mentre così non accade nella specie. Resta, però, il decisivo
rilievo che l'imputazione al capitolo di entrata dei proventi del recupero non
costituisce idonea copertura della spesa. Si tratta, invece, di una soluzione
imposta dallo stesso meccanismo dell'anticipazione, perché altrimenti sarebbe stata duplicata la sovvenzione erogata ai
beneficiari. La via prescelta nella legge regionale - quella di un'erogazione
temporanea, e del connesso riferimento ad altro e successivo provvedimento
amministrativo - implica, d'altra parte, la necessaria scissione fra la fase
dell'anticipazione e quella del recupero: ed é proprio questo risultato ad
offendere l'invocato precetto costituzionale, nonostante le molteplici cautele
che
2.II - Il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della
Campania il 26 febbraio 1976, consta di un solo articolo, in cui si dispone che
il capitolo, ivi individuato, dello stato di previsione dell'entrata, é, per
l'anno finanziario 1975, aumentato dell'importo di lire venticinque miliardi, e
che in pari misura é aumentato il corrispondente capitolo dello stato di
previsione della spesa. É altresì previsto che la legge, dichiarata urgente ai
sensi dell'art. 127, secondo comma, Cost., entri in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione Campania". Tale
disegno era stato una prima volta approvato dal
legislatore campano, ma rinviato dal Governo, con il rilievo che non vi erano
indicate le ragioni della prevista variazione di bilancio. In sede di riesame,
il Consiglio regionale, prima di riapprovarne il testo, ha richiamato una
"relazione illustrativa" ed una lettera del Presidente della Giunta,
nella quale sarebbe motivata l'urgenza del provvedimento e indicata la fonte di
copertura della conseguente spesa. Nel ricorso successivamente prodotto dal
Presidente del Consiglio, la violazione del citato precetto costituzionale é
poi dedotta sull'assunto che, alla stregua della costante giurisprudenza di
questa Corte, il terzo comma forma sistema con il quarto comma dell'art. 81 Cost.. Di qui si fa discendere che
la legge di variazione del bilancio, non importa se della Regione o dello
Stato, é istituzionalmente vincolata ad operare nell'ambito dell'ordinamento
precostituito dalla legislazione sostanziale: laddove, asserisce l'Avvocatura,
l'onere finanziario conseguente all'approvazione dell'impugnato disegno non
trae idoneo titolo di copertura dalla previgente
normativa.
Proprio in forza, dunque, delle testé riferite statuizioni, gli organi
regionali hanno, in sede di riapprovazione del
disegno in esame, ritenuto di poter dedurre che alla Campania dovessero essere assegnati, per l'anno 1975, 40 miliardi di
lire, corrispondenti a circa il 20 - 22% del fondo nazionale ospedaliero. La
difesa della resistente ne trae ora la conseguenza che la variazione approvata,
di venticinque miliardi, risultava largamente coperta. L'assunto va però
disatteso. La citata legge statale, ancor quando essa possa esser presupposta
come mezzo di copertura dell'onere in questione, attribuisce alla Regione la
relativa quota del fondo ospedaliero nazionale solo in seguito all'intervento
degli organi centrali, chiamati, sia pure in conformità alle puntuali
indicazioni del dettato normativo, al discrezionale esercizio delle rispettive
competenze. Una volta esaurita la serie degli adempimenti procedurali, il prescritto
decreto ministeriale determina la quota da assegnare alla Regione. Non essendo,
nella specie, stato soddisfatto quest'ultimo requisito, risulta ingiustificato
il riferimento fatto dalla Regione all'assegnazione suddetta come fonte di
finanziamento, precostituita e già operante nell'ordinamento positivo, in
relazione all'impugnato provvedimento. In conseguenza, sussiste la dedotta
violazione dell'art. 81 Cost.
2.III - Analogo ordine di considerazioni conduce a ritenere la fondatezza
della questione che ha per oggetto il disegno di legge approvato dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta in data 31 marzo 1977, concernente "aperture
di credito su mandato a favore dell'ente ospedaliero regionale ad integrazione
delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52".
Il provvedimento autorizza
I rilievi della Regione, va tuttavia avvertito, nulla tolgono alla
fondatezza della proposta questione. Infatti, come soggiunge la difesa dello
Stato, l'ammontare del fondo suddetto, determinato annualmente nella legge di
approvazione del bilancio di previsione, non può essere in alcun caso
modificato dal CIPE, che di anno in anno deve solo verificarne l'andamento,
quindi la sufficienza. A disporre eventuali adeguamenti ed integrazioni del
fondo, di cui il CIPE abbia rilevato l'esigenza,
provvedono, nell'autonomo esercizio delle rispettive funzioni, Governo e
Parlamento, compatibilmente con la possibilità di reperire i mezzi finanziari
occorrenti (cfr. artt. 14 e
16 del citato d.l. n. 264/74 e della relativa legge di conversione "legge
n. 386 del 1974"). Del resto, la legge impugnata é stata deliberata prima
dell'adozione del decreto ministeriale che secondo legge,
come sopra si osservava, opera il trasferimento della quota da assegnare alla
Regione (cfr. art. 16,
ultimo comma, della citata legge n. 386 del 1974). La copertura della spesa,
assunta dalla Regione nella specie, viene dunque fatta dipendere da
assegnazioni che, quando é stato approvato il disegno di legge, risultavano,
per ammissione della stessa resistente, soltanto da proposte ufficiose del
CIPE. Così configurata, la previsione della spese non
é allora conforme alle prescrizioni dell'art. 81 Cost..
Ai fini della decisione che si adotta, deve aggiungersi, non rileva,
d'altronde, quanto
3. - Dei giudizi riuniti ai fini della presente decisione residuano
all'esame della Corte quelli che riguardano i disegni di legge approvati dal
Consiglio della Regione Friuli - Venezia Giulia, e dall'Assemblea regionale
siciliana. Nell'uno e nell'altro caso, com'è di seguito spiegato, va dichiarata
la cessazione della materia del contendere.
3.I - Il provvedimento legislativo del Friuli -
Venezia Giulia (disegno di legge n. 424 bis, approvato il 24 giugno 1978
"Speciale finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre
1974 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazione di un
contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee") prevede
l'approvazione in favore di Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea
extra - urbani, di contributi regionali per un ammontare di 1.500 milioni al
fine di far fronte ai maggiori introiti derivanti nell'anno 1978 dall'applicazione
integrale dei benefici economici e normativi previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e dalle
nuove tabelle d'inquadramento, di cui all'art. 1 della legge 1 febbraio 1978,
n. 30; prevede altresì, a favore delle stesse Aziende beneficiarie,
l'erogazione della somma forfettaria di lire 600.000,
comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dei datori di
lavoro di ciascun dipendente per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1977
(art. 2). Gli oneri suddetti ammontano rispettivamente a 1.500 milioni (art. 1)
ed a 575 milioni (art. 2) ed hanno, é detto nella legge, carattere di
anticipazione di pari quota dell'assegnazione dello Stato alla Regione sul
Fondo Nazionale Trasporti. Conseguentemente, si contempla l'istituzione degli
appositi capitoli, da un canto nello stato di previsione della spesa del piano
finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio
finanziario 1978, dall'altro nelle corrispettive voci dello stato di previsione
dell'entrata.
L'Avvocatura dello Stato reputa gli indicati mezzi di copertura "non
preesistenti né di sicura previsione", in quanto, essa afferma, il fondo
nazionale dei trasporti, la cui istituzione é prevista dall'art. 9 quater della
legge 17 marzo 1977 n. 62, che ha convertito con modificazioni il d.l. 17
gennaio 1977 n. 2, non é stato ancora di fatto costituito, né di esso sono state stabilite destinazione e dotazione. Senonché, le previsioni dell'impugnato disegno sono state
rivedute dal legislatore del Friuli - Venezia Giulia
con la successiva legge regionale 22 novembre 1978 n. 84, che reca altre e
diverse norme quanto alla contestata copertura delle spese. Dispone, invero,
l'art. 3 di tale legge che all'onere complessivo di 2.075 milioni si fa fronte
con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato
di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e
del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di 2.075 milioni per l'esercizio 1978. La
spesa complessiva conseguente all'approvazione della legge é poi disposto - ha
bensì carattere di anticipazione, ma nei confronti delle "future
assegnazioni dello Stato a favore della Regione per finalità analoghe",
per modo che, riguardo a detta spesa, trova applicazione il quarto comma
dell'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1976 n. 12 "Norme finanziarie
e di contabilità regionale". Per questo verso, si fa riferimento alla
facoltà riconosciuta alla Regione, qualora abbia erogato
in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato per uno
scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per
lo stesso scopo, nell'esercizio immediatamente successivo. L'anzidetta nuova
legge regionale non é stata impugnata dallo Stato e modifica quella
oggetto del ricorso in esame proprio sotto i profili investiti dalle
censure ivi formulate. É quindi venuta meno la materia del contendere.
3.II - La conclusione testé raggiunta s'impone, per altro verso, in
relazione alla controversia concernente la legge siciliana, approvata il 3
agosto 1979 ("Provvidenze per i sali potassici") ed
impugnata dal Commissario dello Stato per i motivi riferiti in
narrativa: la quale risulta successivamente promulgata dal Presidente regionale
(legge 14 settembre 1979 n. 213) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione (n. 41 del 15 settembre 1979), con l'esclusione, però, delle
disposizioni gravate da impugnazione. Come
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) della legge della Regione Umbria 10 aprile 1975, riapprovata il 23
gennaio 1976;
b) della legge della Regione Campania 17 dicembre 1975, riapprovata il 26
febbraio 1976;
c) della legge della Regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977, riapprovata
il 31 marzo 1977;
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai ricorsi
proposti dal Presidente del Consiglio nei confronti della legge della Regione
Friuli - Venezia Giulia e dal Commissario dello Stato in ordine agli artt. 1 e 4 del disegno di legge
approvato dall'Assemblea regionale siciliana, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 16 marzo
1983.