Ordinanza n. 53 del 1983

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ORDINANZA N. 53

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

         Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Vittorio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e degli artt. 57 e 595 del codice penale (Reati commessi col mezzo della stampa periodica - Diffamazione) promossi con le ordinanze emesse il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Milano, il 24 marzo, il 23 marzo (due ordinanze), il 10 marzo, il 27 marzo, il 24 marzo, il 3 aprile, il 16 gennaio, il 6 marzo, il 16 marzo (tre ordinanze), il 10 marzo (tre ordinanze), il 21 aprile, il 23 marzo, il 20 aprile e il 24 aprile 1982 dal Tribunale di Roma, il 28 maggio 1982 dal Tribunale di Forlì, il 25 maggio 1982 dal Tribunale di Viterbo, il 20 maggio 1982 dal Tribunale di Napoli, il 5 maggio, il 10 maggio, il 19 maggio, il 24 maggio e il 5 maggio 1982 dal Tribunale di Perugia, il 18 maggio 1982 dal Tribunale di Milano, il 18 febbraio 1982 dal Tribunale di Monza e il 23 marzo 1982 dal Tribunale di Roma, rispettivamente iscritte ai nn.342, 348 a 355, 410 a 416, 422, 423, 431, 432, 530, 549, 626, 636, 637, 639, 640, 641, 660, 666 e 676 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 290, 297, 303, 317, 338 e 344 del 1982.

Visto l'atto di costituzione di Romanelli Giuseppe;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire centomila, I) il Tribunale di Milano con ordinanza 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Albertario Emilio, Caputo Livio, Macchi Pier Augusto e Romanelli Giuseppe, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 290 del 20 ottobre 1982 e iscritta al n. 342 R.O. 1982, II) il Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982, resa nei procedimenti riuniti a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 297 del 27 ottobre 1982 e iscritta al n. 355 R.O. 1982, III) il Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di D'Amore Emilio ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 344 del 15 dicembre 1982 e iscritta al n. 626 R.O. 1982, IV) il Tribunale di Perugia con cinque ordinanze a) 5 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Salamone Enrico ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 636 R.O. 1982, b) 10 dicembre 1982, resa nel procedimento a carico di Emiliani Vittorio ed altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 637 R.O. 1982, c) 19 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 639 R.O. 1982, d) 24 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Emiliani Vittorio ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 640 R.O. 1982, e) 5 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Letta Gianni, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 641 R.O. 1982;

che: 2. - Ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (art. 9, per il quale "nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile é tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma c.p.p."), 57 e 595 c.p. il Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982, emessa nel procedimento a carico di Sonnino Giovanni ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 344 del 15 dicembre 1982 e iscritta al n. 530 R.O. 1982;

che: 3. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, per il quale "sono considerate stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico - chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione", 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 I) il Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Trabacchini Quarto ed altro, notificata e comunicata a sensi di legge, pubblicata nella G. U. n. 344 del 15 dicembre 1982 e iscritta al n. 549 R.O. 1982, e II) il Tribunale di Milano con ordinanza 18 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Sartori Michele ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 660 R.O. 1982;

che: 4. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p. I) il Tribunale di Roma con undici ordinanze a) 24 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 348 R.O. 1982, b) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 349 R.O. 1982, c) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Letta Gianni, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 350 R.O. 1982, d) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, notificata e comunicata a norma di legge, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 351 R.O. 1982, e) 27 marzo 1982, resa nei procedimenti riuniti a carico di Ippoliti Enzo ed altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 352 R.O. 1982, f) 24 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Mignanego Pier Leone ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 353 R.O. 1982, g) 3 aprile 1982, resa nel procedimento a carico di Cardulli Alessandro, notificata e comunicata a norma di legge, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 354 R.O. 1982, h) 21 aprile 1982, resa nel procedimento a carico di Bianco Giuseppe ed altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 422 R.O. 1982, i) 23 marzo 1982, resa nei procedimenti riuniti a carico di Mariotti Cristina ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 423 R.O. 1982, l) 20 aprile 1982, resa nei procedimenti riuniti a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 431 R.O. 1982, m) 24 aprile 1982, resa nei procedimenti riuniti a carico di Coppola Aniello, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 432 R.O. 1982, e II) il Tribunale di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982, resa nel procedimento a carico di Gregoretti Carlo ed altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 666 R.O. 1982;

che: 5. - Ha giudicato rilevante, e, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (art. 12 per il quale "Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. La somma é determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato") il Tribunale di Roma con otto ordinanze: I) 6 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Fossati Luigi ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 410 R.O. 1982, II) 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Zollo Antonio, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 411 R.O. 1982, III) 16 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di D'Angelo Benedetto ed altri, a norma di legge notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 412 R.O. 1982, IV) 16 marzo 1982, resa nei procedimenti riuniti a carico di Letta Gianni ed altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 413 R.O. 1982, V) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 414 R.O. 1982, VI) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Scarpone Roberto ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 415 R.O. 1982, VII) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Calderoni Pietro ed altri, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 416 R.O. 1982, VIII) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Cardulli Alessandro, notificata e comunicata a sensi di legge, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 676 R.O. 1982;

che: 6. - Avanti la Corte si sono costituiti, nell'interesse di Romanelli Giuseppe, gli avvocati Corso Bovio e Armando Costa in virtù di delega in calce all'atto di costituzione della parte depositato il 7 maggio 1982 nel quale han chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, impugnato dal Tribunale di Milano con ordinanza resa il 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982) trascrivendo a sostegno della conclusione le motivazioni di ordinanze già prese in esame dalla Corte con la sent. 168/1982;

che: 7. - Con decreto presidenziale del 5 gennaio 1983 la trattazione dei trentuno incidenti é stata fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 26 gennaio 1983 rinviata al successivo 3 febbraio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che: 8. - La identità e, comunque, la manifesta connessione delle questioni sollevate in punto a disposizioni impugnate e a parametri assunti giustificano la riunione dei trentuno incidenti.

che: 9.1. - Le questioni, rimesse all'esame della Corte con le ordinanze elencate sub 1. a 4., non si affidano ad argomentazioni, che non trovino smentita, diretta o indiretta, nella motivazione della sent. 168/1982, e, pertanto, ne va dichiarata la manifesta infondatezza; conclusione, ribadita con la ord. 213/1982, che non giova a porre in dubbio la sent. 168/1982 con la quale la Corte, per dire infondata la questione di legittimità della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 1, 183, 195 d.P.R. 156/1973 in relazione alla l. 103/1975 e all'art. 2 l. 693/1975 (Monopolio pubblico delle trasmissioni televisive via etere a carattere nazionale), non ha istituito (né doveva istituire) raffronto di sorta tra la "pericolosità" della diffamazione perpetrata per mezzo della stampa e la "pericolosità" della diffamazione consumata tramite le trasmissioni radiotelevisive.

che: 9.2. - Le ordinanze, elencate sub 5., si distinguono dalle altre ventitré in ciò che il Tribunale di Roma, nel denunciare la incostituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 47/1948, auspica "il rientro, in un piano così delicato come la manifestazione del pensiero, della stampa nella norma incriminatrice comune "a qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (art. 595, comma terzo c.p.)", e, pertanto, mira a che i diffamatori a mezzo stampa siano ricondotti nella tipologia generale, di cui all'art. 595 comma terzo, in ciò capovolgendo l'iter seguito dagli altri giudici a quibus ma la inversione non solo non giova al Tribunale di Roma, ma costituisce ulteriore, seppur non necessaria riprova della infondatezza della programmazione concettuale seguita dagli altri giudici.

che: 9.3. - Manifestamente inammissibile (più che manifestamente infondata) é la questione di illegittimità dell'art. 595 c.p. sollevata con la ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982) perché alcuna parola di motivazione ha speso il Tribunale di Forlì che ne ha rimesso l'esame alla Corte la quale ben potrebbe esimersi dal constatare che l'art. 595 é stato ed é il centro di gravità delle questioni risolte con la sent. 168/ 1982;

che: 9.4. - A sottrarre al giudizio di manifesta infondatezza la questione di costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 47/1948 non giova la scelta a parametro dell'art. 21 Cost., effettuata con le ordinanze sub 5., perché l'art. 21, quale espressione della tutela assicurata alla libertà di manifestazione del pensiero, somministra sostanza allo scrutinio delle questioni già compiuto alla stregua del rispetto del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i trentuno procedimenti:

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 595 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O. 1982), dal Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e dal Tribunale di Perugia con due ordinanze rese sotto la data del 5 maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982 (n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O. 1982) e 24 maggio 1982 (n. 640 R.O. 1982);

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);

d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982 (n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di Milano con ordinanza 18 maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982);

e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con tre ordinanze rese sotto la data del 23 marzo 1982 (nn. 349, 350 e 423 R.O. 1982), con ordinanza 10 marzo 1982 (n. 351 R.O. 1982), con due ordinanze rese sotto la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O. 1982), con ordinanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.0. 1982), 3 aprile 1982 (n. 354 R.O. 1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile 1982 (n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribunale di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982 (n. 666 R.O. 1982);

f) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Tribunale di Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a 416 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O. 1982) e con ordinanza 23 marzo 1982 (n. 676 R.O. 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Antonio         

Giovanni VITALE - Cancelliere

           Depositata in cancelleria il 10 marzo 1983.