Consulta OnLine
ORDINANZA N. 53
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Prof.
Antonio LA PERGOLA
Prof. Vittorio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 9, 12
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e
degli artt. 57 e 595 del codice penale (Reati
commessi col mezzo della stampa periodica - Diffamazione) promossi con le
ordinanze emesse il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Milano, il 24 marzo, il 23
marzo (due ordinanze), il 10 marzo, il 27 marzo, il 24 marzo, il 3 aprile, il
16 gennaio, il 6 marzo, il 16 marzo (tre ordinanze), il 10 marzo (tre
ordinanze), il 21 aprile, il 23 marzo, il 20 aprile e il 24 aprile 1982 dal
Tribunale di Roma, il 28 maggio 1982 dal Tribunale di Forlì, il 25 maggio 1982
dal Tribunale di Viterbo, il 20 maggio 1982 dal Tribunale di Napoli, il 5
maggio, il 10 maggio, il 19 maggio, il 24 maggio e il 5 maggio 1982 dal
Tribunale di Perugia, il 18 maggio 1982 dal Tribunale di Milano, il 18 febbraio
1982 dal Tribunale di Monza e il 23 marzo 1982 dal Tribunale di Roma,
rispettivamente iscritte ai nn.342, 348 a 355, 410 a 416, 422, 423, 431,
432, 530, 549, 626, 636, 637, 639, 640, 641, 660, 666 e 676 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 290, 297, 303, 317, 338 e 344 del 1982.
Visto l'atto di costituzione di Romanelli
Giuseppe;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio
1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che: 1. - Hanno giudicato rilevante e, in
riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni
sulla stampa), che, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa
consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, applica la pena della
reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire
centomila, I) il Tribunale di Milano con ordinanza 16 marzo 1982, resa nel
procedimento a carico di Albertario Emilio, Caputo Livio, Macchi Pier Augusto e Romanelli
Giuseppe, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G.U. n. 290 del
20 ottobre 1982 e iscritta al n. 342 R.O. 1982, II)
il Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982, resa nei procedimenti
riuniti a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 297
del 27 ottobre 1982 e iscritta al n. 355 R.O. 1982,
III) il Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982, resa nel procedimento
a carico di D'Amore Emilio ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 344 del 15 dicembre 1982 e
iscritta al n. 626 R.O. 1982, IV) il Tribunale di
Perugia con cinque ordinanze a) 5 maggio 1982, resa nel procedimento a carico
di Salamone Enrico ed altro, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9
dicembre 1982 e iscritta al n. 636 R.O. 1982, b) 10
dicembre 1982, resa nel procedimento a carico di Emiliani Vittorio ed altri,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 637 R.O.
1982, c) 19 maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti
Livio ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 639 R.O. 1982, d) 24 maggio 1982, resa nel procedimento a
carico di Emiliani Vittorio ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e
iscritta al n. 640 R.O. 1982, e) 5 maggio 1982, resa
nel procedimento a carico di Letta Gianni, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G.U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 641 R.O. 1982;
che: 2. - Ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13
l. 8 febbraio 1948 n. 47 (art. 9, per il quale "nel
pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico,
il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o
per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile é tenuto a
eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615,
primo comma c.p.p."), 57 e 595 c.p. il
Tribunale di Forlì con ordinanza 28 maggio 1982, emessa nel procedimento a
carico di Sonnino Giovanni ed altro, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 344
del 15 dicembre 1982 e iscritta al n. 530 R.O. 1982;
che: 3. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, per il quale "sono considerate stampati, ai
fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute
con mezzi meccanici o fisico - chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione", 9 e 13 l.
8 febbraio 1948 n. 47 I) il Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio 1982,
resa nel procedimento a carico di Trabacchini Quarto ed
altro, notificata e comunicata a sensi di legge, pubblicata nella G. U. n. 344 del 15 dicembre 1982 e iscritta al n. 549 R.O. 1982, e II) il Tribunale di Milano con ordinanza 18
maggio 1982, resa nel procedimento a carico di Sartori
Michele ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 338 del 9 dicembre 1982 e iscritta al n. 660 R.O. 1982;
che: 4. - Hanno giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e
57 c.p. I) il Tribunale di Roma con undici ordinanze a) 24 marzo 1982, resa nel
procedimento a carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta
al n. 348 R.O. 1982, b) 23 marzo 1982, resa nel
procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 349 R.O.
1982, c) 23 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Letta Gianni,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 350 R.O.
1982, d) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Zanetti
Livio ed altro, notificata e comunicata a norma di legge, pubblicata nella G.
U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 351 R.O. 1982, e) 27 marzo 1982, resa nei procedimenti riuniti
a carico di Ippoliti Enzo ed altri, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303
del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 352 R.O. 1982, f) 24 marzo 1982,
resa nel procedimento a carico di Mignanego Pier
Leone ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 353 R.O. 1982,
g) 3 aprile 1982, resa nel procedimento a carico di Cardulli Alessandro, notificata e comunicata a norma di
legge, pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre
1982 e iscritta al n. 354 R.O. 1982, h) 21 aprile
1982, resa nel procedimento a carico di Bianco Giuseppe ed altri, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317
del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 422 R.O. 1982,
i) 23 marzo 1982, resa nei procedimenti riuniti a carico di Mariotti
Cristina ed altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 423 R.O. 1982,
l) 20 aprile 1982, resa nei procedimenti riuniti a
carico di Letta Gianni ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 431 R.O. 1982, m) 24 aprile 1982,
resa nei procedimenti riuniti a carico di Coppola Aniello, debitamente
notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317
del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 432 R.O. 1982,
e II) il Tribunale di Monza con ordinanza 18 febbraio 1982, resa nel
procedimento a carico di Gregoretti Carlo ed altri,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 666 R.O.
1982;
che: 5. - Ha giudicato rilevante, e, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
1, 9, 12 e 13 l.
8 febbraio 1948 n. 47 (art. 12 per il quale "Nel caso di diffamazione
commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il
risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. La somma é determinata
in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato")
il Tribunale di Roma con otto ordinanze: I) 6 marzo 1982, resa nel procedimento
a carico di Fossati Luigi ed altro, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G.U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 410 R.O. 1982, II) 16 marzo 1982, resa nel procedimento a
carico di Zollo Antonio, debitamente notificata e
comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17
novembre 1982 e iscritta al n. 411 R.O. 1982, III) 16
marzo 1982, resa nel procedimento a carico di D'Angelo Benedetto ed altri, a
norma di legge notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 412 R.O. 1982, IV) 16 marzo 1982, resa nei procedimenti riuniti
a carico di Letta Gianni ed altri, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 413 R.O. 1982, V) 10 marzo 1982, resa
nel procedimento a carico di Zanetti Livio ed altro,
debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n.
317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 414 R.O.
1982, VI) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a carico di Scarpone Roberto ed
altro, debitamente notificata e comunicata, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 415 R.O. 1982, VII) 10 marzo 1982, resa nel procedimento a
carico di Calderoni Pietro ed altri, debitamente notificata e comunicata,
pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e
iscritta al n. 416 R.O. 1982, VIII) 23 marzo 1982,
resa nel procedimento a carico di Cardulli
Alessandro, notificata e comunicata a sensi di legge, pubblicata nella G. U. n. 317 del 17 novembre 1982 e iscritta al n. 676 R.O. 1982;
che: 6. - Avanti la Corte si sono costituiti,
nell'interesse di Romanelli Giuseppe, gli avvocati
Corso Bovio e Armando Costa in virtù di delega in calce all'atto di
costituzione della parte depositato il 7 maggio 1982 nel quale han chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47,
impugnato dal Tribunale di Milano con ordinanza resa il 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982) trascrivendo a sostegno della conclusione le motivazioni
di ordinanze già prese in esame dalla Corte con la sent.
168/1982;
che: 7. - Con decreto presidenziale del 5
gennaio 1983 la trattazione dei trentuno incidenti é stata fissata per
l'adunanza in camera di consiglio del 26 gennaio 1983 rinviata al successivo 3
febbraio, nel corso della quale il giudice Andrioli
ha svolto la relazione.
Considerato che: 8. - La identità e, comunque,
la manifesta connessione delle questioni sollevate in punto a disposizioni
impugnate e a parametri assunti giustificano la riunione dei trentuno
incidenti.
che: 9.1. - Le questioni, rimesse all'esame
della Corte con le ordinanze elencate sub 1. a 4., non si
affidano ad argomentazioni, che non trovino smentita, diretta o indiretta,
nella motivazione della sent. 168/1982, e, pertanto,
ne va dichiarata la manifesta infondatezza; conclusione, ribadita con la ord. 213/1982, che non giova a
porre in dubbio la sent. 168/1982 con la quale la Corte, per dire infondata la
questione di legittimità della normativa risultante dal combinato disposto
degli artt. 1, 183, 195 d.P.R.
156/1973 in relazione alla l. 103/1975 e all'art. 2 l. 693/1975 (Monopolio
pubblico delle trasmissioni televisive via etere a carattere nazionale), non ha
istituito (né doveva istituire) raffronto di sorta tra la
"pericolosità" della diffamazione perpetrata per mezzo della stampa e
la "pericolosità" della diffamazione consumata tramite le
trasmissioni radiotelevisive.
che: 9.2. - Le ordinanze, elencate sub 5., si
distinguono dalle altre ventitré in ciò che il Tribunale di Roma, nel
denunciare la incostituzionalità degli artt. 1, 9, 12
e 13 l.
47/1948, auspica "il rientro, in un piano così delicato come la
manifestazione del pensiero, della stampa nella norma incriminatrice
comune "a qualsiasi altro mezzo di pubblicità" (art. 595, comma terzo
c.p.)", e, pertanto, mira a che i diffamatori a mezzo
stampa siano ricondotti nella tipologia generale, di cui all'art. 595
comma terzo, in ciò capovolgendo l'iter seguito dagli altri giudici a quibus ma la
inversione non solo non giova al Tribunale di Roma, ma costituisce ulteriore,
seppur non necessaria riprova della infondatezza della programmazione
concettuale seguita dagli altri giudici.
che: 9.3. - Manifestamente inammissibile (più
che manifestamente infondata) é la questione di illegittimità dell'art. 595
c.p. sollevata con la ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O.
1982) perché alcuna parola di motivazione ha speso il Tribunale di Forlì che ne
ha rimesso l'esame alla Corte la quale ben potrebbe esimersi dal constatare che
l'art. 595 é stato ed é il centro di gravità delle questioni risolte con la sent.
168/ 1982;
che: 9.4. - A sottrarre al giudizio di manifesta
infondatezza la questione di costituzionalità degli artt.
1, 9, 12 e 13 l.
47/1948 non giova la scelta a parametro dell'art. 21 Cost., effettuata con le ordinanze sub 5., perché l'art. 21,
quale espressione della tutela assicurata alla libertà di manifestazione del
pensiero, somministra sostanza allo scrutinio delle questioni già compiuto alla
stregua del rispetto del principio di eguaglianza sancito nell'art. 3.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i trentuno procedimenti:
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
costituzionalità dell'art. 595 c.p. sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì
con ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
dell'art. 13 l.
8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano
con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 342 R.O. 1982), dal
Tribunale di Roma con ordinanza 16 gennaio 1982 (n. 355 R.O.
1982), dal Tribunale di Napoli con ordinanza 20 maggio 1982 (n. 626 R.O. 1982) e dal Tribunale di Perugia con due ordinanze
rese sotto la data del 5 maggio 1982 (nn. 636, 641 R.O. 1982) e con le ordinanze 10 maggio 1982 (n. 637 R.O. 1982), 19 maggio 1982 (n. 639 R.O.
1982) e 24 maggio 1982 (n. 640 R.O. 1982);
c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
degli artt. 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e 57 c.p., sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Forlì con
ordinanza 28 maggio 1982 (n. 530 R.O. 1982);
d) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 25 maggio
1982 (n. 549 R.O. 1982) e dal Tribunale di Milano con
ordinanza 18 maggio 1982 (n. 660 R.O. 1982);
e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
degli artt. 1, 9 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 e
57 c.p., sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma
con tre ordinanze rese sotto la data del 23 marzo 1982 (nn.
349, 350 e 423 R.O. 1982), con ordinanza 10 marzo
1982 (n. 351 R.O. 1982), con due ordinanze rese sotto
la data del 24 marzo 1982 (nn. 348 e 353 R.O. 1982), con ordinanze 27 marzo 1982 (n. 352 R.0. 1982), 3 aprile 1982 (n. 354 R.O.
1982), 20 aprile 1982 (n. 431 R.O. 1982), 21 aprile
1982 (n. 422 R.O. 1982) e 24 aprile 1982 (n. 432 R.O. 1982) e dal Tribunale di Monza con ordinanza 18
febbraio 1982 (n. 666 R.O. 1982);
f) dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
degli artt. 1, 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47,
sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 21 Cost., dal Tribunale
di Roma con ordinanza 6 marzo 1982 (n. 410 R.O.
1982), con tre ordinanze rese sotto la data del 10 marzo 1982 (nn. 414 a
416 R.O. 1982), con tre ordinanze rese sotto la data
del 16 marzo 1982 (nn. 411 a 413 R.O.
1982) e con ordinanza 23 marzo 1982 (n. 676 R.O.
1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio
PALADIN - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10
marzo 1983.