ORDINANZA N. 52
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma primo, della legge 10 maggio 1964, n. 336 (Norme sullo stato
giuridico del personale sanitario degli ospedali) promosso con ordinanza emessa
il 18 febbraio 1982 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul
ricorso proposto da Gardin Luigi contro l'Unità
sanitaria locale n. 16 "Veneziana", iscritta al n. 704 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344
del 15 dicembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio
1983 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe il TAR Veneto solleva questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, nella parte in cui detta norma
non attribuisce ai sanitari ospedalieri di ruolo, i quali, alla data di entrata
in vigore della legge suddetta, rivestivano qualifiche diverse da quella di
sovrintendente sanitario, direttore sanitario, direttore di farmacia e primario
il diritto ad essere trattenuti in servizio sino al compimento del settantesimo
anno di età, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
rilevato che la medesima questione é stata
dichiarata inammissibile con sentenza di questa Corte n. 33 del
1982 in quanto la norma dell'art. 6 della legge n. 336 del 1964 veniva
ritenuta applicabile sul presupposto della incostituzionalità degli artt. 60 e 135 del d.P.R. 27
marzo 1969, n. 130, incostituzionalità esclusa con la stessa sentenza;
considerato, peraltro, che successivamente
all'emanazione dell'ordinanza in questione, la materia de qua é stata
parzialmente regolata in modo diverso sul piano legislativo, in forza del d.l.
2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 3 settembre
1982, n. 627;
che tale normativa impone al giudice anche
accertamenti di fatto onde stabilire l'applicabilità o meno della nuova
disciplina alla fattispecie;
che, conseguentemente, occorre restituire gli
atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione proposta,
tenendo conto della nuova normativa.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti al giudice di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE –
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 marzo
1983.