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ORDINANZA N. 51
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio
1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei mosti, vini ed aceti) promossi con le ordinanze emesse dal
Pretore di Modena il 10 giugno 1981, dal Tribunale di Pinerolo
il 17 febbraio 1982 e dalla Corte d'appello di Lecce il 23 aprile 1982,
rispettivamente iscritte ai nn. 259,334 e 389 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269,290 e 310 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Robasto
Giuseppe e di Nico Vittorio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre
1982 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe vengono
sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):
a) in riferimento all'art. 3 Cost.,
in quanto, ugualmente sanzionando, sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d.
"industriale", "sintetico" o "artificiale") con
soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e
meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di
migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica,
porrebbe "sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono
fatti di diversa gravità", violando il principio razionale di adeguatezza
della pena alla gravità del fatto, soprattutto in relazione al carattere
proporzionale della pena pecuniaria prevista in aggiunta alla pena detentiva;
b) in riferimento agli artt
3, 11 e 41 Cost., in quanto verrebbe "a limitare
indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che nell'ambito del
territorio nazionale non può offrire sul mercato prodotto vinoso corretto con
zucchero, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino
zuccherato é consentito dai regolamenti comunitari";
considerato che con sentenza n. 188 del
1982 questa Corte ha dichiarato non fondata la questione sub a) e
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza la questione sub b),
avendo i giudici a quibus
omesso ogni cenno al fatto ed essendosi limitati ad affermare che le sollevate
questioni di legittimità costituzionale apparivano "rilevanti ai fini
della decisione della causa";
che con ordinanza n. 19 del
1983 é stata rispettivamente dichiarata la manifesta infondatezza e la
manifesta inammissibilità delle medesime questioni;
che anche le ordinanze emesse dal Tribunale di
Modena in data 10 giugno 1981 e dal Tribunale di Pinerolo
in data 17 febbraio 1982 omettono ogni cenno al fatto e contengono analoghe,
apodittiche affermazioni sulla sussistenza della rilevanza;
che deve quindi dichiararsi la manifesta
inammissibilità, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, delle
questioni sollevate dai Tribunali di Modena e Pinerolo
e la manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Corte d'Appello di
Lecce, che non ha addotto motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già
nelle precedenti occasioni esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.
12 febbraio 1965, n. 162, sollevate dal Tribunale di Pinerolo
con ordinanza in data 17 febbraio 1982 (r.o.
334/1982), in riferimento all'art. 3 Cost., e dal
Tribunale di Modena, con ordinanza in data 10 giugno 1981 (r.o.
259/82), anche in riferimento agli artt. 3, 11 e 41
della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevata dalla Corte d'Appello di
Lecce, con ordinanza in data 23 aprile 1982 (r.o.
389/82), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE –
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 marzo
1983.