Sentenza n. 49 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 49

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 230, comma terzo, c.p.m.p. (Furto militare) promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal Tribunale militare territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Di Melfi Francesco, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel novembre del 1977 il Tribunale militare territoriale di Padova procedeva a giudizio nei confronti del maresciallo Francesco Di Melfi, imputato del delitto di cui all'art. 230 cpv. c.p.m.p. (furto in danno dell'Amministrazione militare), aggravato dal grado rivestito (art. 47 n. 2 c.p.m.p.).

 

In realtà il Di Melfi era sostanzialmente confesso di essersi impossessato, nel maggio precedente, di circa 40 litri di benzina di pertinenza dell'amministrazione, che la deteneva in due fusti da litri 20 cadauno, immettendoli nella propria privata autovettura e traendone così profitto. Il maresciallo, anzi, aveva successivamente recuperato e restituito i due fusti in precedenza celati, e rimborsato l'Amministrazione del valore della benzina.

Il Tribunale militare ne accertava la responsabilità mediante ampia motivazione, colla quale respingeva un modesto tentativo del Di Melfi di sostenere al dibattimento una pretesa situazione scriminante dovuta a stato di necessità.

A quel punto, però, rilevava il Tribunale che, per effetto del terzo comma dell'articolo in esame, alla pena principale da infliggere doveva contestualmente seguire la pena accessoria della rimozione dal grado.

Si proponeva allora il Tribunale una questione di costituzionalità del terzo comma del contestato art. 230 c.p.m.p. in relazione all'art. 3, primo comma Cost. che riteneva non manifestamente infondata. Osservava, infatti, il Collegio che l'indiscriminato automatismo della pena accessoria poneva sullo stesso piano, assoggettandole alle stesse gravi conseguenze della definitiva rimozione dal grado, situazioni soggettive di gran lunga diverse, sia per entità che per gravità. Già, infatti, nell'ambito stesso dell'art. 230 era possibile distinguere fatti di estrema lievità da fatti molto gravi; ma la stessa pena accessoria era altresì riservata ad ipotesi normative pluriaggravate, come quelle previste negli artt. 231 e 232 stesso codice, e persino a fattispecie di delitti contro la Pubblica Amministrazione quando arrecano comunque offesa al patrimonio. In tutte queste ultime ipotesi erano previste pene edittali gravissime, in guisa che apparirebbe - secondo il Tribunale - fuori di ogni ragionevolezza che identica pena accessoria debba conseguire alle miti pene principali comminate nell'art. 230 c.p.m.p.

Tutto questo eccepiva, però, il Collegio dopo avere affermato in punto di rilevanza che, trattandosi appunto di questione relativa a pena accessoria, essa non sarebbe potuta venire in esame se non quando fosse venuta ad esistenza la pena principale. Pertanto, affermata la responsabilità del Di Melfi, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione militare; dopodiché, nel contesto della stessa sentenza, pronunziava altresì l'ordinanza 30 novembre 1977 (n. 337 Reg. Ord.) colla quale - ovviamente senza ormai poter sospendere il giudizio - trasmetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione di costituzionalità.

Nel giudizio davanti a questa Corte la parte privata non si é costituita.

Spiegava invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi inammissibile la sollevata questione, per difetto di rilevanza o, comunque, dichiararsene l'infondatezza.

Considerato in diritto

La proposta questione é inammissibile per difetto di rilevanza.

Il Tribunale militare, infatti, affermando la responsabilità del Di Melfi, e procedendo quindi alla sua condanna mediante inflizione della pena principale, si é definitivamente spogliato del giudizio.

Nessun ulteriore provvedimento, infatti, avrebbe potuto comunque assumere su quel processo il giudice a quo, sì che il nesso di pregiudizialità, richiesto ai fini della rilevanza, é venuto del tutto a mancare proprio nel momento in cui il Tribunale sollevava la questione.

Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra l'altro, in termini, sent. 22 maggio 1974 n. 147), quel nesso deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale: nel senso, cioé, che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione incidentale.

Il Tribunale militare, pertanto, proprio perché alla pena principale sarebbe dovuta conseguire ipso jure la pena accessoria, una volta ritenuta non manifestamente infondata la questione che si era prospettata, avrebbe dovuto sospendere il giudizio astenendosi dal definirlo colla pronunzia della condanna. Solo in tal caso, infatti, avrebbe assunto giuridica consistenza il nesso di pregiudizialità fra la decisione sull'incidente di costituzionalità e quella sul giudizio principale in corso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 230 terzo comma c.p.m.p. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale militare territoriale di Padova con ordinanza 30 novembre 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1983.