SENTENZA N. 49
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 230, comma terzo, c.p.m.p. (Furto militare)
promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1977 dal Tribunale militare
territoriale di Padova, nel procedimento penale a carico di Di
Melfi Francesco, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 27 settembre 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982
il Giudice relatore Ettore Gallo;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel novembre del 1977 il Tribunale militare territoriale di Padova
procedeva a giudizio nei confronti del maresciallo Francesco Di Melfi, imputato
del delitto di cui all'art. 230 cpv. c.p.m.p. (furto in danno dell'Amministrazione militare), aggravato
dal grado rivestito (art. 47 n. 2 c.p.m.p.).
In realtà il Di Melfi era sostanzialmente confesso di essersi
impossessato, nel maggio precedente, di circa
Il Tribunale militare ne accertava la responsabilità mediante ampia
motivazione, colla quale respingeva un modesto tentativo del
Di Melfi di sostenere al dibattimento una pretesa situazione scriminante dovuta a stato di necessità.
A quel punto, però, rilevava il Tribunale che, per effetto del terzo
comma dell'articolo in esame, alla pena principale da infliggere doveva
contestualmente seguire la pena accessoria della rimozione dal grado.
Si proponeva allora il Tribunale una questione di costituzionalità del
terzo comma del contestato art. 230 c.p.m.p. in
relazione all'art. 3, primo comma Cost. che riteneva
non manifestamente infondata. Osservava, infatti, il Collegio che
l'indiscriminato automatismo della pena accessoria poneva sullo stesso piano,
assoggettandole alle stesse gravi conseguenze della definitiva rimozione dal
grado, situazioni soggettive di gran lunga diverse, sia per entità che per
gravità. Già, infatti, nell'ambito stesso dell'art. 230 era possibile
distinguere fatti di estrema lievità da fatti molto gravi; ma la stessa pena
accessoria era altresì riservata ad ipotesi normative pluriaggravate, come
quelle previste negli artt. 231 e
232 stesso codice, e persino a fattispecie di delitti contro
Tutto questo eccepiva, però, il Collegio dopo avere affermato in punto di
rilevanza che, trattandosi appunto di questione relativa a pena accessoria,
essa non sarebbe potuta venire in esame se non quando fosse venuta ad esistenza
la pena principale. Pertanto, affermata la responsabilità del
Di Melfi, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione militare;
dopodiché, nel contesto della stessa sentenza, pronunziava altresì l'ordinanza
30 novembre 1977 (n. 337 Reg. Ord.)
colla quale - ovviamente senza ormai poter sospendere il giudizio - trasmetteva
gli atti a questa Corte per la risoluzione della questione di costituzionalità.
Nel giudizio davanti a questa Corte la parte privata non si é costituita.
Spiegava invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri che,
tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva dichiararsi inammissibile
la sollevata questione, per difetto di rilevanza o, comunque, dichiararsene
l'infondatezza.
Considerato in diritto
La proposta questione é inammissibile per difetto di rilevanza.
Il Tribunale militare, infatti, affermando la responsabilità del Di Melfi, e procedendo quindi alla sua condanna mediante
inflizione della pena principale, si é
definitivamente spogliato del giudizio.
Nessun ulteriore provvedimento, infatti, avrebbe potuto comunque assumere
su quel processo il giudice a quo, sì che il nesso di pregiudizialità,
richiesto ai fini della rilevanza, é venuto del tutto a mancare proprio nel
momento in cui il Tribunale sollevava la questione.
Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra
l'altro, in termini, sent. 22 maggio 1974 n. 147), quel nesso deve
consistere in un rapporto di strumentalità necessaria
fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione
del giudizio principale: nel senso, cioé, che
quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della
questione incidentale.
Il Tribunale militare, pertanto, proprio perché alla pena principale sarebbe dovuta conseguire ipso jure la pena accessoria, una volta
ritenuta non manifestamente infondata la questione che si era prospettata,
avrebbe dovuto sospendere il giudizio astenendosi dal definirlo colla pronunzia
della condanna. Solo in tal caso, infatti, avrebbe assunto giuridica
consistenza il nesso di pregiudizialità fra la decisione sull'incidente di
costituzionalità e quella sul giudizio principale in corso.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 230 terzo comma c.p.m.p.
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale militare territoriale
di Padova con ordinanza 30 novembre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI
DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1983.