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SENTENZA N. 48
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma secondo, della legge della Regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei d.P.R. 14 gennaio 1972 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dei d.P.R. 15 gennaio 1972, nn. 7, 8, 9, 10, 11) e dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) promossi con le ordinanze emesse il 29 aprile 1977 dal Consiglio di Stato - Sez. 4.a giurisdizionale, il 7 febbraio 1979 dal TAR dell'Emilia-Romagna, il 28 novembre 1978 dal Consiglio di Stato - Sez. 4.a giurisdizionale, il 22 giugno 1979 dal Tribunale di Ravenna (due ordinanze, il 24 gennaio 1979 dal TAR dell'Emilia-Romagna, il 6 marzo 1979 dal Consiglio di Stato - Sez. 4.a giurisdizionale, l'8 novembre 1978 (due ordinanze) e il 20 dicembre 1978 dal TAR dell'Emilia-Romagna e il 26 giugno 1979 e il 9 dicembre 1980 dal Consiglio di Stato - Sez. 4.a giurisdizionale, rispettivamente iscritte al n. 397 del registro ordinanze 1978, ai nn. 616, 778, 799, 800, 944 e 953 del registro ordinanze 1979, ai nn. 28, 29, 35 e 306 del registro ordinanze 1980 e al n. 460 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1978, n. 304 del 1979, nn. 8, 50, 57, 78 e 166 del 1980 e n. 297 del 1981.
Visti gli atti di costituzione di Gherardi Pia, della Cooperativa "A. Murri", del Beneficio Parrocchiale S. Agata, di Azzaroli Giulio, di Garulli Franco, di Ceschina Renzo, del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'1 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi gli avvocati Francesco Paolucci, per Gherardi Pia; Giorgio Stella Richter
per il Comune di Bologna e, per delega dell'avv. Paolo Stella Richter, per
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1977 (ma pervenuta alla Corte il 15 giugno 1978), la quarta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna, "per contrasto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione", con l'art. 25 dello Statuto regionale "e con riferimento agli artt. 123 e 117 della Costituzione".
L'ordinanza premette che tale questione, incidendo "sulla fonte del potere espropriativo esercitato dall'assessore regionale", sarebbe "direttamente rilevante sui provvedimenti impugnati" nel giudizio a quo, "in quanto la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 4, comporterebbe necessariamente la loro invalidità in via derivata".
Circa la non manifesta infondatezza della questione medesima, il Consiglio di Stato deduce che l'art. 25 dello Statuto regionale enuncia esplicitamente "il principio della collegialità in ordine alla responsabilità e al concreto esercizio delle attribuzioni conferite alla Giunta"; laddove la norma censurata non si limiterebbe ad operare una "ripartizione di compiti" fra i vari assessori, ma conferirebbe loro una "rilevanza esterna", delegandoli ad esercitare le funzioni giuntali non solo in via esecutiva ma con sensibili margini discrezionali. Di conseguenza, verrebbero indirettamente violati gli artt. 123 e 117 Cost., sia che si assuma l'esistenza di una "riserva di Statuto", intangibile da parte dell'ordinaria legislazione regionale, sia che si attribuisca alle due fonti normative un grado gerarchico diverso.
Pur riconoscendo che il modello statutario, così configurato, "dà luogo a notevoli inconvenienti sul piano della rapidità ed efficienza dell'azione amministrativa" e collide con la "ricostruzione dell'ordinamento regionale in termini di effettività", il giudice a quo ritiene dunque, conclusivamente, che sul punto si renda indispensabile una pronuncia di questa Corte.
2. - Nel giudizio si é costituita la parte ricorrente, dapprima aderendo alle tesi del Consiglio di Stato e quindi svolgendo ulteriori considerazioni, mediante una memoria depositata in vista dell'udienza di discussione. Quest'ultimo atto sviluppa, in particolar modo, l'assunto che lo Statuto della Regione Emilia - Romagna si attenga "alla più rigida affermazione del principio di collegialità", lasciando agli assessori il solo compito di "istruire e predisporre i provvedimenti che poi saranno adottati dalla Giunta collegialmente": ad esclusione di ogni "spostamento radicale delle competenze", come quello che sarebbe stato operato dalla norma in esame.
Per contro, si é anche costituita
3. - Nel corso di una serie di giudizi aventi ad oggetto altrettanti decreti assessorili per l'espropriazione o per l'occupazione d'urgenza di determinate aree, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha riproposto - con quattro ordinanze rispettivamente emesse il 28 novembre 1978, il 6 marzo 1979, il 26 giugno 1979 ed il 9 dicembre 1980 - la medesima questione di legittimità costituzionale già sollevata mediante l'ordinanza del 29 aprile 1977. Nella seconda di tali pronunce, il Consiglio di Stato precisa che compete soltanto a questa Corte "di individuare il livello che, nella gerarchia delle fonti, spetta al fondamento normativo del principio della collegialità, e quindi di riconoscere o meno a quest'ultimo rilevanza costituzionale; e però anche di stabilire se in esso si affermi propriamente un canone inderogabile, o non si esprima piuttosto un mero criterio organizzatorio di tendenza, come tale non affatto insuscettibile di eccezioni".
Inoltre, nell'ordinanza più recente, il Consiglio nega che la rilevanza dell'impugnativa sia venuta meno per effetto della sopravvenuta legge regionale 24 marzo 1975, n. 18. Quest'ultima ha bensì prescritto - nel secondo comma dell'art. 1 - che relativamente alle materie da essa contemplate (urbanistica inclusa) "perdono efficacia le disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9": aggiungendo però - nell'art. 8 - che l'esercizio delle funzioni espropriative attribuite alla Regione sarà delegato ai presidenti delle amministrazioni provinciali. E, poiché la delega non era stata effettuata alla data di pubblicazione dei provvedimenti impugnati, ne segue appunto - secondo il giudice a quo - che la "caducazione" della legge n. 9 del 1972 "deve... intendersi sospesa, per le opere indicate nell'art. 8"; sicché la legge stessa continuerebbe a fungere da fondamento dei provvedimenti in esame.
4. - Nei giudizi relativi alle ordinanze indicate (salvo quella datata 26 giugno 1979), si sono costituite le parti private, sostanzialmente aderendo alle conclusioni del Consiglio di Stato.
Si é costituita altresì
Analoghe considerazioni sono state svolte dal Comune di Bologna, costituitosi
nel giudizio relativo all'ordinanza del 6 marzo
5. - L'art. 4, secondo comma, della ricordata legge regionale n. 9 del 1972 é stato per altro impugnato anche dal TAR per l'Emilia-Romagna, con cinque ordinanze rispettivamente emesse l'8 novembre ed il 20 dicembre 1978, il 24 gennaio ed il 7 febbraio 1979 (ma pervenute alla Corte, nei primi tre casi, il 9 gennaio 1980).
Precisamente, le due ordinanze dell'8 novembre 1978, pur facendo proprie
le argomentazioni del Consiglio di Stato, fanno riferimento - oltre che agli artt. 25 dello Statuto, 117 e 123 della Costituzione -
anche all'art. 121 Cost. nella parte che individua gli organi della Regione,
nonché agli artt. 118, terzo comma, Cost. e 57 dello
Statuto, per cui
Le ordinanze del 20 dicembre 1978 e del 4 gennaio 1979 si limitano invece
a richiamare l'art. 25 dello Statuto, in relazione agli artt.
117 e 123 della Costituzione. Ma la seconda di tali pronunce solleva
un'ulteriore questione, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 16
della legge statale 22 ottobre 1971, n.
6. - In tutti i giudizi predetti si é costituita
Limitatamente a quest'ultimo aspetto del giudizio instaurato mediante l'ordinanza del 24 gennaio 1979, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo anch'egli che la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza. Nel merito, per altro, la questione dovrebbe dirsi manifestamente infondata, dal momento che la denunciata norma é già stata annullata dalla Corte, con la sentenza n. 5 del 1980.
Nel giudizio relativo all'ordinanza del 7 febbraio 1979, s'é infine
costituita
7. - Da ultimo, con due ordinanze emesse il 22 giugno 1979, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 9 del 1972, per asserito contrasto con l'art. 25 dello Statuto ed in riferimento agli artt. 123 e 127 Cost., é stata proposta dal Tribunale di Ravenna, facendo esplicito richiamo agli assunti del Consiglio di Stato.
Si sono costituite, relativamente al secondo di tali giudizi, sia la
parte attrice, chiedendo che
Considerato in diritto
1. - I dodici giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Fondamentalmente, infatti, le ordinanze in esame propongono tutte una medesima
questione: se l'art. 4, secondo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972,
n. 9 dell'Emilia - Romagna contrasti o meno - come precisa il Consiglio di
Stato - con l'art. 25 dello Statuto di quella Regione, e sia pertanto viziato
d'illegittimità costituzionale in relazione agli artt.
123 e 117 Cost. Negli stessi termini, in sostanza, l'impugnativa viene
prospettata dal Tribunale di Ravenna, malgrado l'erronea indicazione dell'art.
2. - Né dalla riunione va esclusa l'ordinanza n. 944 del 1979, con la quale il Tribunale amministrativo regionale impugna, oltre all'art. 4 cpv. della predetta legge regionale, anche l'art. 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 (che violerebbe gli artt. 3 e 42 della Costituzione, là dove ricollega la determinazione dell'indennità di espropriazione al valore agricolo medio del terreno da espropriare). Effettivamente, quest'ultima impugnativa, in quanto sollevata da un giudice amministrativo, dev'esser dichiarata inammissibile.
In un giudizio avente per tema il sindacato sulla legittimità di provvedimenti
amministrativi regionali concernenti la pubblica utilità, l'indifferibilità e
l'urgenza di determinati lavori, nonché l'occupazione dell'area interessata dai
lavori stessi, é prima facie
evidente che non potrebbe avere nessuna incidenza il richiesto annullamento
d'una disciplina riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio:
annullamento che questa Corte ha d'altronde pronunciato, con la sentenza n. 5 del
1980, sia pure limitatamente ai "commi cinque, sei e sette"
dell'art. 16, "come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10". Appunto con tale decisione,
3. - La sola questione che
Le controversie pendenti dinanzi ai giudici a quibus si riferiscono, infatti,
ad una serie di provvedimenti emessi dall'assessore all'assetto territoriale o
dall'assessore all'urbanistica ed edilizia della Regione Emilia-Romagna:
sia dichiarativi della pubblica utilità, dell'urgenza e dell'indifferibilità di
dati lavori, sia disponenti l'occupazione temporanea
di dati terreni, sia decretanti la conseguente espropriazione per pubblica
utilità. Ed unitamente a tali atti sono state impugnate due delibere giuntali
di delegazione, adottate appunto in base al ricordato art. 4 cpv.: cioé la delibera 27 ottobre
1972, n. 874, con cui
Contro le prime apparenze, in questo quadro si colloca anche l'ordinanza n. 944 del 1979, che pur mette in dubbio:
- nella sua motivazione - la legittimità costituzionale dell'art. 4 cpv.
della legge regionale n. 9 del 1972, compresa la parte concernente la delegabilità delle funzioni giuntali al Presidente della
Regione Emilia-Romagna. Vero é che in quel giudizio é
stato impugnato, oltre che un decreto assessorile in
tema di occupazione d'urgenza, anche un previo decreto del Presidente della
Giunta regionale. Ma dalla stessa ordinanza e dagli atti del giudizio a quo si
desume che il decreto presidenziale in esame era stato emanato in diretta
applicazione dell'art. 11 della legge statale n. 865 del 1971,
indipendentemente da qualsiasi delegazione giuntale; e che
- sotto questo aspetto - all'impugnato art. 4, secondo comma.
Pertanto, il problema che tutte le ordinanze propongono alla Corte si risolve nel verificare se la delega giuntale agli assessori, come prevista dall'art. 4 cpv. della legge regionale n. 9 del 1972 (al di là degli specifici casi in questione nei giudizi a quibus), sia direttamente o indirettamente incostituzionale: da un lato, per la pretesa lesione degli artt. 118, terzo comma, e 121 Cost.; d'altro lato, in riferimento al "modo collegiale" di esercizio delle attribuzioni della Giunta, prescritto dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto regionale: la violazione del quale verrebbe in sostanza a sovvertire il sistema delle fonti normative regionali, configurato dagli artt. 117 e 123 della Costituzione.
4. - Ora, va precisato anzitutto che né
a) Sul piano costituzionale, non é questo il significato degli artt. 118, terzo comma, e 121 Cost., cui fanno sommario richiamo alcune ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.
La prima di tale disposizioni prescrive bensì che
Del resto, già nell'art. 1, secondo comma lett. a, della legge regionale
n. 9 del 1972 si prevedeva che le contestuali "norme transitorie" per
l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna avrebbero perduto efficacia con l'entrata in
vigore "delle leggi che, entro un anno dalla promulgazione di questa
legge, conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art.
57 dello Statuto". E varie leggi regionali successive - in parte ricordate
dalle più recenti fra le ordinanze in esame - sono in effetti intervenute per
attuare in tal senso lo Statuto e
Né si può dire che la delega delle funzioni giuntali agli assessori sia
comunque lesiva dell'art. 121 Cost. Disponendo che "sono organi della
Regione: il Consiglio regionale,
b) Conclusioni analoghe valgono anche per quanto riguarda l'art. 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, malgrado esso affermi - nel suo secondo comma - che "la giunta é responsabile collegialmente di fronte al consiglio, determina la ripartizione dei compiti fra i propri componenti ed esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale".
Da questo disposto il Consiglio di Stato desume "che una cosa é la semplice ripartizione di compiti", prevista dalla ricordata norma statutaria, "ed altra é l'attribuzione agli assessori, mediante la delega, di funzioni amministrative che comportano la emanazione di provvedimenti di sicura rilevanza esterna"; laddove atti del genere dovrebbero sempre venire adottati - come precisa il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - "dalla Giunta nel suo complesso, nella sua competenza e responsabilità collegiale". Una così rigida ricostruzione della disciplina statutaria in esame trascura, però, la circostanza che l'art. 25 non può venire scisso dall'articolo che lo precede, concernente appunto le funzioni che spettano alla Giunta regionale. Dopo aver elencato una serie di specifiche attribuzioni giuntali, l'art. 24, terzo comma n. 11, termina infatti con la disposizione - giustamente messa in luce dalla difesa della Regione - per cui nella competenza della Giunta rientra altresì l'adozione dei "provvedimenti di ordinaria amministrazione", ma nei soli "limiti stabiliti dalla legge regionale": il che non tanto consente di far rifluire siffatti provvedimenti nella generale competenza del Consiglio, al di là del ruolo proprio del legislativo regionale, quanto facoltizza le leggi locali a conferire l'esercizio di quelle funzioni giuntali ad organi subordinati alla Giunta medesima, assessori regionali inclusi.
Ed anche il Consiglio di Stato finisce per prendere atto di simili esigenze, rispondenti - oltre tutto - alla direttiva costituzionale di buon andamento dell'amministrazione, allorché distingue con nettezza fra le deleghe implicanti "la realizzazione di una attività meramente esecutiva" e le deleghe attinenti all'"esercizio di rilevanti poteri discrezionali": per avvertire che solo le seconde sarebbero sicuramente incompatibili "con il disegno statutario".
5. - Senonché tutto questo non vale a sanare il contrasto fra la norma impugnata e l'art. 25, secondo comma, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Effettivamente, come nel primo comma dell'art. 4 della legge regionale n.
9 del 1972 si considerano tutte le funzioni amministrative fatte rientrare
nella competenza della Giunta sulla base dei decreti presidenziali di
trasferimento del 14 - 15 gennaio 1972, così nel comma seguente - senza operare
distinzioni, né introdurre eccezioni di sorta - si prevede che ognuna di tali
funzioni possa venir delegata dalla Giunta ai suoi singoli componenti. In altri
termini, per chi la interpreti nel senso "fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse", la norma impugnata
non é riferibile alla sola adozione dei "provvedimenti di ordinaria
amministrazione", specificamente previsti dall'art. 24, terzo comma n. 11,
dello Statuto regionale, ma include l'intero complesso delle attribuzioni
giuntali, risultanti dai predetti decreti di trasferimento, ivi compresi gli
atti di alta amministrazione, nell'adozione dei quali
Non giova replicare che l'art. 4 cpv. distingue comunque fra la titolarità delle funzioni delegate, che resta in capo alla Giunta, e l'esercizio di esse, che spetta ad ogni singolo assessore interessato. Deleghe così ampie come quelle in esame, non riguardando la sola firma di determinati atti o la mera esecuzione di previe deliberazioni o direttive giuntali, comportano pur sempre una sostanziale alterazione dell'ordine delle competenze statutariamente previsto, cui non si può consentire qualora lo stesso Statuto lo escluda.
D'altra parte, non é revocabile in dubbio che il riscontrato contrasto con l'art. 25 capoverso dello Statuto si risolva in una violazione - sia pure indiretta - dell'art. 123 Cost., determinando pertanto l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. Il primo comma dell'art. 123 include espressamente nella competenza statutaria "le norme relative all'organizzazione interna della Regione", con particolare riguardo alla disciplina dei rapporti fra gli organi regionali di governo; e, sebbene l'"ordinamento degli uffici" regionali rientri nella competenza legislativa definita dal primo comma dell'art. 117 Cost., la dottrina e la stessa giurisprudenza riconoscono che la legislazione locale deve in tal campo uniformarsi allo Statuto. Diversamente, infatti, non avrebbe senso l'apposito ed aggravato procedimento formativo dello Statuto stesso, prescritto dal capoverso dell'art. 123: in cui si richiede che tale atto venga "deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e - specialmente - si esige che esso sia quindi "approvato con legge della Repubblica".
Ed anche
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n.
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma,
della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna,
limitatamente alle parole "o a singoli componenti
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI -
Livio PALADIN – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1983.