ORDINANZA N. 42
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme per
l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in legge 31 marzo
1977, n. 91, nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore
Antonio
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12
("Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza"),
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n.
che si assume la sussistenza dei requisiti prescritti per la rituale instaurazione della prospettata controversia, e precisamente:
a) sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei promotori del referendum a sollevare il conflitto e la legittimazione passiva dell'organo decidente, nei confronti del quale é prodotto il ricorso;
b) sotto il profilo oggettivo, si asserisce, poi, che l'impugnata decisione dell'Ufficio Centrale lede la sfera costituzionalmente garantita ai ricorrenti, con il risultato di "vanificare" il principio della sovranità popolare, perché adottata "in evidente contrasto con i canoni ermeneutici indicati" in altra pronuncia di questa Corte (sentenza n. 68/78): e si soggiunge che, sebbene l'oggetto della richiesta referendaria fosse l'abrogazione non dell'intera legge, ma di sue puntuali statuizioni (artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12), l'Ufficio Centrale ha condotto l'indagine, ad esso demandata ex art. 39 della legge n. 352 del 1970, sui principi ispiratori della disciplina posta rispettivamente in dette statuizioni e nella successiva legge 29 maggio 1982, n. 297, laddove avrebbe dovuto scendere all'esame della compatibilità tra i singoli disposti dell'anteriore normativa e della nuova. Detto Ufficio avrebbe inoltre trascurato che i commi secondo e terzo dell'art. 5 della legge n. 297/82, recanti le disposizioni transitorie, rivelano l'intento del legislatore di non abrogare sostanzialmente la normativa già investita della richiesta di referendum;
ritenuto che alla Corte viene pertanto richiesto in via preliminare di dichiarare ammissibile il conflitto così proposto ed in via definitiva di annullare l'impugnata ordinanza dell'Ufficio Centrale;
considerato che
considerato, quanto al possibile oggetto della controversia qui
prospettata, che
considerato, infine, che identica conclusione soccorre sotto ogni riguardo per il caso in esame.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso per il conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE
STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI –
Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.