Sentenza n. 40 del 1983

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SENTENZA N. 40

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1976 dal Pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Lucato Pietro, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Michele Rossano.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Lucato Pietro - imputato del reato di cui all'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), perché, munito di patente della categoria F, guidava una autovettura diversa da quella indicata dalla Prefettura nella stessa patente - il Pretore di Chieri, con ordinanza pronunciata all'udienza 24 gennaio 1976, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale del citato art. "87, comma ottavo", d.P.R. n. 393 del 1959, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 29 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Chieri ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, avendola ritenuta rilevante ai fini della decisione del procedimento penale e non manifestamente infondata. Ha premesso che dal dibattimento era emerso che l'autovettura guidata dall'imputato era identica, quanto agli adattamenti richiesti dalla sua minorazione fisica, ad altra da lui posseduta in precedenza ed indicata sulla sua patente di categoria "F". Ha rilevato che l'art. "87, comma ottavo", citato decreto n. 393 del 1959 sottopone ad identica sanzione sia la violazione dell'obbligo "formale" della indicazione del veicolo nella patente, sia la violazione dell'obbligo di munire il veicolo degli adattamenti richiesti dalle particolarità del caso.

Ha ritenuto che fosse logico prevedere una sanzione per entrambe le suddette violazioni, ma indiscutibile la ben diversa gravità di esse; che, quindi, la punibilità delle due infrazioni con la stessa pena detentiva si ponesse in contrasto con il principio di eguaglianza inteso anche, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, come parametro della ragionevolezza della norma ordinaria.

2. - La questione non é fondata.

Il Pretore di Chieri ha erroneamente indicato come norma impugnata il comma "ottavo" dell'art. 87 d.P.R. n. 393 del 1959.

Le specifiche sanzioni dell'arresto da due a quattro mesi e dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per il mutilato od il minorato fisico - che, munito della patente della categoria "F", guida veicolo diverso da quello indicato nella patente stessa e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione - sono previste dal precedente comma settimo del medesimo art. 87, che deve, quindi, individuarsi quale norma impugnata.

3. - Questa Corte - con giurisprudenza costante anche nella specifica materia dei reati previsti dal citato d.P.R. n. 393 del 1959 - ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena; e che, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi é violazione dell 'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 121 e n. 160 del 1973; n. 1 del 1975; n. 72 del 1980; n. 103 e n. 199 del 1982).

Nel caso di specie il legislatore non irrazionalmente ha considerato equivalenti le due ipotesi ritenute diverse dal Pretore di Chieri: la violazione dell'obbligo della indicazione, nella patente di categoria "F", del veicolo provvisto dei particolari adattamenti richiesti dalla mutilazione o menomazione fisica; la violazione dell'obbligo di munire il veicolo di questi particolari adattamenti.

Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di categoria "F" non ha affatto carattere formale; ha carattere sostanziale, come ha più volte affermato la Corte di cassazione, perché viene effettuata dopo l'accertamento da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile che quel determinato veicolo é stato munito degli adattamenti resi necessari dalla mutilazione o minorazione fisica del conducente. La natura costitutiva di tale accertamento e della conseguente annotazione esclude che prima di essi il veicolo, anche se munito degli adattamenti necessari, possa essere guidato. Altrimenti ritenendo, la valutazione dell'idoneità di quegli adattamenti, effettuata esclusivamente e direttamente dall'interessato, sostituirebbe quella dell'organo tecnico amministrativo particolarmente qualificato, al quale é demandato l'accertamento preventivo della esistenza di tutti i requisiti richiesti per un fine di garanzia e di tutela del pubblico e privato interesse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Pretore di Chieri, con ordinanza 24 gennaio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.