SENTENZA N. 40
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma ottavo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1976 dal Pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Lucato Pietro, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Michele Rossano.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Lucato
Pietro - imputato del reato di cui all'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), perché, munito di patente della categoria F, guidava
una autovettura diversa da quella indicata dalla Prefettura nella stessa
patente - il Pretore di Chieri, con ordinanza
pronunciata all'udienza 24 gennaio
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 29 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Chieri ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, avendola ritenuta rilevante ai fini della decisione del procedimento penale e non manifestamente infondata. Ha premesso che dal dibattimento era emerso che l'autovettura guidata dall'imputato era identica, quanto agli adattamenti richiesti dalla sua minorazione fisica, ad altra da lui posseduta in precedenza ed indicata sulla sua patente di categoria "F". Ha rilevato che l'art. "87, comma ottavo", citato decreto n. 393 del 1959 sottopone ad identica sanzione sia la violazione dell'obbligo "formale" della indicazione del veicolo nella patente, sia la violazione dell'obbligo di munire il veicolo degli adattamenti richiesti dalle particolarità del caso.
Ha ritenuto che fosse logico prevedere una sanzione per entrambe le suddette violazioni, ma indiscutibile la ben diversa gravità di esse; che, quindi, la punibilità delle due infrazioni con la stessa pena detentiva si ponesse in contrasto con il principio di eguaglianza inteso anche, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale, come parametro della ragionevolezza della norma ordinaria.
2. - La questione non é fondata.
Il Pretore di Chieri ha erroneamente indicato come norma impugnata il comma "ottavo" dell'art. 87 d.P.R. n. 393 del 1959.
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3. - Questa Corte - con giurisprudenza costante anche nella specifica materia dei reati previsti dal citato d.P.R. n. 393 del 1959 - ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità e la misura della pena; e che, finché siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi é violazione dell 'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 121 e n. 160 del 1973; n. 1 del 1975; n. 72 del 1980; n. 103 e n. 199 del 1982).
Nel caso di specie il legislatore non irrazionalmente ha considerato equivalenti le due ipotesi ritenute diverse dal Pretore di Chieri: la violazione dell'obbligo della indicazione, nella patente di categoria "F", del veicolo provvisto dei particolari adattamenti richiesti dalla mutilazione o menomazione fisica; la violazione dell'obbligo di munire il veicolo di questi particolari adattamenti.
Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di categoria
"F" non ha affatto carattere formale; ha carattere sostanziale, come
ha più volte affermato
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Pretore di Chieri, con ordinanza 24 gennaio
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Oronzo REALE –
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.